Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/11/2016, n. 53387
CASS
Sentenza 22 novembre 2016

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Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato il giudice deve tenere conto anche dei redditi da attività illecite posseduti dall'istante, la cui esistenza può essere provata anche ricorrendo a presunzioni semplici, tuttavia l'indicazione di un limite reddituale al di sotto del quale l'imputato ha diritto al beneficio impone al giudice di indicare sulla scorta di quali elementi si possa operare tale giudizio presuntivo. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio inferendo l'insussistenza del requisito reddituale esclusivamente dalla presenza di precedenti penali a carico del ricorrente).

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    RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 26 agosto 2021 (reg. ord. n. 213 del 2021), il Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, commi secondo e terzo, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui ricomprende i reati di cui all'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di …

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    Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il giudice deve tenere conto anche dei redditi da attività illecite posseduti dall'istante, la cui esistenza può essere provata anche ricorrendo a presunzioni semplici: l'indicazione di un limite reddituale al di sotto del quale l'imputato ha diritto al beneficio impone però al giudice di indicare sulla scorta di quali elementi si possa operare tale giudizio presuntivo. L'ordinanza che decide l'opposizione di cui all'art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002 può essere impugnata con ricorso per cassazione solo per violazione di legge e non per vizio della motivazione, a meno di assoluto difetto di essa. Corte di Cassazione Sent. Sez. IV …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/11/2016, n. 53387
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 53387
Data del deposito : 22 novembre 2016

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