Sentenza 22 novembre 2016
Massime • 1
Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato il giudice deve tenere conto anche dei redditi da attività illecite posseduti dall'istante, la cui esistenza può essere provata anche ricorrendo a presunzioni semplici, tuttavia l'indicazione di un limite reddituale al di sotto del quale l'imputato ha diritto al beneficio impone al giudice di indicare sulla scorta di quali elementi si possa operare tale giudizio presuntivo. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio inferendo l'insussistenza del requisito reddituale esclusivamente dalla presenza di precedenti penali a carico del ricorrente).
Commentari • 8
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 26 agosto 2021 (reg. ord. n. 213 del 2021), il Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, commi secondo e terzo, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui ricomprende i reati di cui all'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di …
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1. Istanza di gratuito patrocinio e presunzione ostativa: il caso esaminato Il Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, era chiamato a pronunciarsi sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato proposta un cittadino extracomunitario, nell'ambito di un processo penale a suo carico conclusosi con condanna per tentato furto semplice e di aver riscontrato dal certificato penale del prevenuto «una possibile risultanza ostativa all'ammissione», costituita da una sentenza del medesimo Tribunale del 19 maggio 2000 (divenuta irrevocabile il successivo 3 ottobre) con la quale gli era stata applicata la pena su richiesta ai sensi dell'art. …
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Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il giudice deve tenere conto anche dei redditi da attività illecite posseduti dall'istante, la cui esistenza può essere provata anche ricorrendo a presunzioni semplici: l'indicazione di un limite reddituale al di sotto del quale l'imputato ha diritto al beneficio impone però al giudice di indicare sulla scorta di quali elementi si possa operare tale giudizio presuntivo. L'ordinanza che decide l'opposizione di cui all'art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002 può essere impugnata con ricorso per cassazione solo per violazione di legge e non per vizio della motivazione, a meno di assoluto difetto di essa. Corte di Cassazione Sent. Sez. IV …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/11/2016, n. 53387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53387 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2016 |
Testo completo
AUR 5 3 387/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. 1704/2016 Luisa BIANCHI Fausto IZZO CC 22/11/2016 Patrizia PICCIALLI R.G.N. 18389/2016 Gabriella CAPPELLO ON Leonardo TANGA Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da US ND ON, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 26/02/2016, del Tribunale di Castrovillari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere ON Leonardo Tanga;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Piero Gaeta, che ha concluso per il rigetto del ricorso. ти с RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza del 26/02/2016, il Tribunale di Castrovillari rigettava il ricorso proposto da US ND ON avverso il decreto di spese dello Stato rigetto dell'istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 29 Gennaio 2015. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione US ND ON, a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.): I) violazione di legge e vizi motivazionali. Deduce che la norma consente l'adozione un provvedimento di rigetto soltanto all'esito dell'acquisizione di prove atte a dimostrare la differente condizione economica dell'istante, e quindi non certamente sulla scorta di presunzioni o mere congetture;
il che si evince dallo stesso tenore della L. n. 217/90 e dalle successive modifiche legislative;
conseguentemente il Giudice non poteva prescindere dal trasmettere l'istanza, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di Finanza per le necessarie verifiche, ma nel caso che occupa, lo stesso Giudicante riteneva di rigettare la richiesta di ammissione presentata dal US sulla base di presunzioni semplici quali il presunto tenore di vita dell'interessato e qualsiasi altro fatto indicativo della percezione di redditi leciti o illeciti. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è fondato nei limiti e termini di cui appresso.
4. Premesso che il ricorso in esame è ammesso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99, comma 4, per violazione di legge, la questione da risolvere è se la presenza di precedenti penali a carico del ricorrente possa costituire, di per sé, elemento presuntivo sufficiente ai fini del giudizio di superamento dei limiti di reddito previsti dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 1. стеme 5. La pronuncia dei giudici del merito si appalesa inficiata da erronea interpretazione della norma sopra richiamata. Sebbene sia consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio per cui, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rilevano anche i redditi da attività illecite, che 2 possono essere accertati con gli ordinari mezzi di prova, tra cui le presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c. (cfr. ex multis, sez. 4, n.45159 del 04/10/2005, Rv. 232908; sez. 6, n.1390 del 17/04/1998, Rv. 211311), l'indicazione di un limite reddituale al di sotto del quale l'imputato ha diritto al beneficio impone al giudice di indicare sulla scorta di quali elementi si possa operare tale giudizio presuntivo.
5.1. Questa Corte, con riferimento all'art. 3 L. 30 luglio 1990, n. 217, che prevedeva una disposizione analoga all'attuale D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, ha precisato che il criterio secondo cui l'ammissione al gratuito patrocinio si basa sul reddito imponibile risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi, si riferisce solo ai soggetti che abbiano effettuato una regolare dichiarazione dei redditi e non a chi abbia omesso ogni dichiarazione. In tale ultima ipotesi i redditi, ai fini della valutazione di ammissibilità al patrocinio, possono essere accertati facendo ricorso agli ordinari mezzi di prova ivi comprese le presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c., tra le quali rientrano il tenore di vita dell'interessato e dei familiari conviventi e qualsiasi altro fatto indicativo della percezione di redditi leciti o illeciti (v. sez. 3, n.16583 del 23/03/2011, Rv. 250290; sez. 1, n. 17430 del 25/01/2001, Rv.219161).
5.2. L'ammissibilità della prova contraria, sancita anche con riferimento alla presunzione astrattamente disciplinata dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 4 bis, (Corte Cost. n. 139 del 14-16 aprile 2010), non modifica il procedimento logico che, secondo la regola dettata dall'art. 2729 c.c., il giudice è tenuto a seguire al fine di affermare l'inversione dell'onere della prova in ordine ai presupposti reddituali per l'accesso al patrocinio. Nella giurisprudenza di questa Suprema Corte è affermato che spetti al ricorrente dimostrare, con allegazioni adeguate, il suo stato di non abbienza, e spetti al giudice verificare l'attendibilità di tali allegazioni, avvalendosi di ogni necessario strumento di indagine, ma tale iter argomentativo presuppone, in ogni caso, la previa corretta individuazione delle presunzioni gravi, precise e concordanti la cui ammissione consenta di ritenere, secondo il prudente apprezzamento del giudice, il superamento dei limiti di reddito prescritti dalla legge.
5.3. Anche alla luce dell'interpretazione ampia riconosciuta dalla Corte di Strasburgo al concetto di "insufficienza dei mezzi economici", che costituisce la ratio del diritto fondamentale dell'accusato all'assistenza gratuita riconosciuto dall'art. 6, par. 3, lett. c) CEDU (Corte EDU 25/04/1983, Pakelli c. Germania), i requisiti di gravità, precisione e concordanza, indicati dall'art. 2729 c.c., perchè gli indizi possano assurgere al rango di prova presuntiva, debbono deduzioni logiche ai fatti ignorati, il cui significato deve essere apprezzato senza ши valutarsi con rigore e con adeguato riferimento ai fatti noti, dai quali risalire con 3 ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative (cfr. sez. 4, n. 32782 del 10/07/2015).
3.4. Nella fattispecie che occupa, come s'è visto, i giudici non sono pervenuti al divisamento espresso in virtù di una serie di concreti elementi presuntivi, né hanno dato conto delle ulteriori circostanze (quali, ad esempio, il tenore di vita, ovvero, in senso contrario, la condizione carceraria del US astretto in manicomio giudiziale), dalle quali fosse desumibile (o meno) la percezione di redditi non dichiarati, inferendo esclusivamente dalla presenza di precedenti penali (senza neppure indicare quali e a quando risalenti) a carico del ricorrente l'insussistenza del requisito reddituale. Né risultano acquisiti gli esiti dei pur possibili accertamenti demandabili alla Guardia di Finanza.
5. Il provvedimento impugnato deve, quindi, essere annullato, con rinvio al Presidente del Tribunale di Castrovillari per nuovo esame sul punto.
P.Q.M.
for muovo esame Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Presidente del Tribunale di Castrovillari per nuovo esame sul punto. Così deciso il 22/11/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente ON Leonardo Tanga Luisa Bianchi Mieux E N CORTE IO * Z A S S Depositata in Cancelleria Oggi. 15 DEC 2013 il Funzionano Giudiziario Patriti arre 4