Sentenza 26 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/02/2002, n. 2784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2784 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2002 |
Testo completo
R EP0 2784/02 NOM DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE oggetto 1 sezione civile mancata richiesta nei composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: termini del permesso di dr. Antonio Saggio Presidente soggiorno ed espulsione. dr. Giammarco Cappuccio Consigliere R.G. N. 1063/01 dr. Giuseppe Marziale Consigliere Cron.6565 dr. Fabrizio Forte Consigliere rel. dr. Paolo Giuliani Consigliere Rep. ha pronunciato la seguente: Ud. 28.11.2001 S ENT E NZA sul ricorso iscritto al n 1063 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2001, proposto: DA YT AN, domiciliata elettivamente in Roma, V. Monte Senario n. 66, presso l'avv. Antonio Mameli da Sassari, che la rappresenta e difende, per procura a margine del ricorso. RICORRENTE
CONTRO
PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SASSARI, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Cagliari, alla Via Lo Fresco n.
2. INTIMATO 2424 2001 2 avverso il decreto del Tribunale di Sassari dell'10 - 11 ottobre 2000. Udita, all'udienza del 28 novembre 2001, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Udito il P.M. dr. Rosario Russo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo La cittadina ucraina YA RU ha proposto ri- corso al Tribunale di Sassari contro il decreto del 25 luglio 2000 del locale prefetto, che l'ha espulsa dal territorio dello Stato, per essere entrata attraverso la frontiera austriaca il 20 agosto 1999, come risulta da timbro datario apposto sul suo passaporto e non a- vere chiesto al questore il permesso di soggiorno "en- tro otto giorni lavorativi dal suo ingresso"in Italia, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286; il ricorso con il quale la donna ha di- chiarato di essere entrata in Italia dalla Svizzera il 18 luglio 2000 é stato rigettato dal tribunale, perchè la prova documentale di cui al timbro sul passaporto evidenziava l'ingresso in Italia della donna circa un anno prima e le indagini di polizia smentivano quanto affermato da lei e dal teste Paolo Russo, di essersi insieme imbarcati per la Sardegna nei giorni dal 17 al 19 luglio 2000, subito dopo il loro ingresso dal con- - 3 - fine italo-svizzero, circostanza non veritiera per la quale non erano esclusi i presupposti dell'espulsione, non essendo rilevanti le ammissioni della donna alla polizia di cui al rapporto, per l'insufficiente padro- nanza della lingua da parte di lei. Il tribunale ha ritenuto legittimo il decreto d'espul- sione, sia in rapporto alla motivazione che alla cer- tezza della provenienza dal prefetto e del suo conte- nuto, limitando nei minimi (tre anni ai sensi del com- ma 14 del D.Lgs. 286/98, come modificato dal D.Lgs. 13 aprile 1999 n. 113) il divieto di rientro nel territo- rio nazionale per la donna e compensando le spese di causa. Per la cassazione di questo decreto ha ricorso, con tre motivi, la RU. Il prefetto di Sassari non si é difeso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso lamenta anzitutto violazione del princi- pio del contraddittorio di cui all'art. 24 Cost. e 101 c.p.c., E difetto ed erroneità della motivazione in rapporto alle eccezioni formulate. Poichè la ricorrente lavorerebbe a Lugano alle dipen- denze di una società ucraina di importazioni ed espor- tazioni, come provato dalle certificazioni esibite, il suo ingresso in Italia più d'un anno prima dell'espul- sione, era impossibile, non avendo rilievo alcuno il suo arrivo in Sardegna e rilevando invece la tardività del rapporto di polizia, esibito solo all'udienza di discussione e posto a fondamento della decisione senza possibilità di replica per la ricorrente.
1.1. Il primo motivo di ricorso é infondato. Il tribunale ha solo rilevato come le deposizioni del- la ricorrente e del teste Paolo Russo, d'essere entra- ti in Italia dalla Svizzera il 18 luglio 2000 e d'aver proseguito in nave per la Sardegna, erano smentite dal rapporto di polizia che evidenziava come sia la donna che il teste non fossero tra i viaggiatori a bordo delle navi da Genova a Porto Torres nei giorni dal 17 al 20 luglio, per cui la versione dei fatti della ri- corrente non era credibile, dato il rilievo del passa- porto con il timbro datario comprovante l'ingresso in Italia oltre un anno prima. Non risulta che alla ricorrente sia stata preclusa la difesa sul punto, non avendo ella chiesto rinvio per replicare sul documento prodotto dal prefetto e neppu- re in questa sede emerge la ragione che evidenzierebbe il difetto di motivazione del tribunale, mentre il de- posito del rapporto di polizia, che comunque non viola termini perentori e il cui contenuto non si contesta, non risulta come abbia inciso sulla difesa della ri- - 5 - corrente che non ha domandato alcun termine per repli- care al documento di controparte per cui pure per tale profilo il primo motivo di ricorso deve rigettarsi.
2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta viola- zione dell'art. 13, comma 7 del citato D.Lgs. n. 286/ 98 come modificato successivamente, non indicandosi nell'atto di intimazione dell'espulsione posto in es- sere dal questore, la ragione per la quale il prefetto aveva disposto l'espulsione, pur rappresentando detto atto parte integrante del provvedimento espulsivo, nel quale non risulta specificate quale tra i motivi pre- stampati del provvedimento s'era nel caso applicato.
2.1. Il secondo motivo di ricorso é inammissibile, cen- surando le valutazioni del Tribunale relativamente ai motivi del provvedimento di espulsione, espressamente ritenuto motivato e formalmente corretto dal giudice di merito, che, in ordine ad esso, afferma che risulta "con sufficiente chiarezza la motivazione" e che non risultano comunque "dedotti al riguardo elementi tali da indurre incertezza sulla sua provenienza e sul suo contenuto", per cui esso é legittimo.
3. Il terzo motivo deduce infine nullità del decreto di espulsione del prefetto per mancata certificazione di conformità di esso all'originale, trattandosi di fotocopia informale inidonea allo scopo. 6 3.1. Anche detto motivo é inammissibile perchè riporta una valutazione del provvedimento notificato diversa da quella data dal tribunale e propone un vizio dell' atto, che non risulta essere stato dedotto dalla ri- corrente in sede di merito.
4. Nulla deve disporsi per le spese, che restano a ca- rico della ricorrente, non essendosi difeso l'intimato prefetto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso nella Camera di consiglio del 28 novembre 2001. Il presidente IlAaioriere estig ساما sigliere estensore Samp CO AL CANCELLIERE De (Andrea Bianchi il LLIERE