Sentenza 4 ottobre 2005
Massime • 2
Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per la determinazione dei limiti di reddito rilevano anche i redditi che non sono stati assoggettati ad imposte vuoi perché non rientranti nella base imponibile, vuoi perché esenti, vuoi perchè di fatto non hanno subito alcuna imposizione: ne consegue che rilevano anche i redditi da attività illecite ovvero i redditi per i quali l'imposizione fiscale è stata esclusa.
Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per la determinazione dei limiti di reddito si può fare ricorso agli ordinari mezzi di prova, ivi comprese le presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 cod. civ., tra le quali rientrano il tenore di vita dell'interessato e dei familiari conviventi e qualsivoglia altro fatto di emersione della percezione, lecita o illecita, di redditi.
Commentari • 5
- 1. Per chi spaccia droga c’è gratuito patrocinio?Paolo Remer · https://www.laleggepertutti.it/ · 7 novembre 2022
- 2. Patrocinio a spese dello Stato (ex gratuito patrocinio)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 3 febbraio 2021
L'istituto del patrocinio a spese dello Stato (già "gratuito patrocinio") permette di farsi assistere da un avvocato e da un consulente tecnico scelti fiduciariamente, senza dover pagare le spese di difesa e le altre spese processuali, qualora ne riccorrano le condizioni. "[...] Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione." (Costituzione Italiana, art. 24). Attenzione: nel processo penale, il patrocinio a spese dello stato NON copre automaticamente il difensore di ufficio. UPDATE Direttiva 1919/16 sul patrocinio a spese dello Stato Secondo la direttiva 1919/16 UE (attuata con DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2019, n. 24, …
Leggi di più… - 3. Indennità accompagnamento non rileva per patrocinio a spese dello stato (Cass. 27234/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 6 ottobre 2020
Indennità di accompagnamento a favore degli invalidi è esclusa dalla nozione di reddito rilevante per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76: non si tratta infatti di "redditi" in senso proprio quanto piuttosto un'erogazione di sostegno diretta alla remunerazione dell'opera di terze persone impegnate nell'assistenza all'invalido ovvero di un sussidio destinato a fare fronte ad impegni di spesa indispensabili per consentire all'invalido condizioni di vita compatibili con la dignità umana. Il discrimine tra entrate patrimoniali rilevanti ovvero non rilevanti nell'accezione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, sta non già …
Leggi di più… - 4. Istanza di patrocinio gratuito: vanno specificati tutti i redditiAvv. Antonella Pedone · https://www.antonellapedone.com/articoli · 3 novembre 2010
In tal senso si è espressa la Corte di cassazione in merito all'ammissibilità della richiesta di assistenza legale gratuita, in cui il richiedente indicava genericamente di ricevere un sostengo da parte dei familiari (Cassazione, sentenza del 12 ottobre 2010, n. 36362). La Cassazione in particolare ha ribadito due principi in materia di gratuito patrocinio. Il primo è che per la concessione del beneficio devono essere indicati, oltre ai redditi imponibili risultanti dall'ultima dichiarazione, anche quelli esenti dall'Irpef o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. Nel calcolo confluiscono quindi anche i redditi non assoggettati a imposta, come …
Leggi di più… - 5. Ancora sui limiti di reddito per l’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato (a margine della sentenza della Corte di Cassazione del 12 ottobre…Ianniello Nicola · https://www.diritto.it/ · 28 ottobre 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/10/2005, n. 45159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45159 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 04/10/2005
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 1645
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 23542/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
avv. ANANIA Giovanni del Foro di Palermo;
nell'interesse di:
BA OL, n. a Corleone il 03/02/1942;
avverso il provvedimento della Corte di Assise di Palermo del 28/04/2004 di rigetto del reclamo avverso la revoca del beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia Piccialli;
letta la requisitoria scritta del Procuratore generale in persona del Sostituto Proc. Gen. Dott. Mario Fraticelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con il provvedimento in epigrafe la Corte di Assise di Palermo rigettava il reclamo proposto L. n. 217 del 1990, ex art. 6, nell'interesse di GA OL al provvedimento in data 21/01/2002 con quale il quale la stessa Corte revocava il decreto di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio a spese dell'Erario. A fondamento della decisione, sulla base delle informazioni acquisite, si rilevava la carenza dei presupposti reddituali, valutati con riferimento alla normativa vigente all'epoca in cui era intervenuto il provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio, emesso il 09/12/1999 e revocato il 21/02/2002.
Propone ricorso per Cassazione GA OL articolando tre motivi.
Con il primo motivo, lamenta l'abnormità del provvedimento impugnato sotto un duplice profilo.
In primo luogo i giudici del reclamo avrebbero inopinatamente instaurato un quarto procedimento per misure di prevenzione con indagini incompatibili con quello in corso.
In secondo luogo avrebbero erroneamente interpretato l'ordinanza con la quale la S.C. aveva qualificato i ricorsi dell'imputato e del suo difensore come reclamo L. n. 217 del 1990, ex art. 6, ritenendo applicabile la normativa in questione, non solo ai fini della competenza, ma anche per la determinazione dei limiti del reddito, ai fini dell'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, senza tener conto della modifica normativa introdotta con la L. n. 134 del 2001. Con il secondo motivo, si duole della violazione del diritto di difesa dell'imputato, o meglio, della disparità di trattamento tra il difensore di fiducia, che in seguito alla revoca del beneficio, finirebbe con il prestare la sua opera gratuitamente ed il difensore di ufficio, che sarebbe invece retribuito dallo Stato. Con il terzo motivo, si duole della disparità di trattamento con imputati dello stesso procedimento, con riferimento ai collaboratori di giustizia che beneficerebbero senza alcuna limitazione della assistenza del difensore di fiducia, pur avendo in passato accumulato enormi ricchezze.
Il ricorso è infondato.
La decisione gravata poggia, infatti, su una corretta interpretazione della normativa di settore, laddove i giudici di merito, nel determinare l'ammontare del reddito complessivo ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, hanno tenuto conto anche dei redditi derivanti da attività illecite.
È assunto ormai assolutamente pacifico, anche con il conforto di plurimi interventi della Corte costituzionale, che, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per la determinazione dei limiti di reddito rilevano anche i redditi che non sono stati assoggettati ad imposte vuoi perché non rientranti nella base imponibile, vuoi perché esenti, vuoi perché di fatto non hanno subito alcuna imposizione: pertanto rilevano anche i redditi da attività illecite ovvero i redditi per i quali l'imposizione fiscale è stata esclusa.
Ed è altresì pacifico che, al fine del suindicato accertamento, si può fare ricorso agli ordinari mezzi di prova, ivi comprese le presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile, tra le quali rientrano il tenore di vita dell'interessato e dei familiari conviventi e qualsivoglia altro fatto di emersione della percezione, lecita o illecita, di redditi. Del resto, altrimenti opinandosi, si verrebbe a creare, in materia di patrocinio a spese dello Stato, una disparità di trattamento tra il soggetto che correttamente ha provveduto a dichiarare i propri redditi e quello che illegalmente ha eluso tali obblighi giuridici, privilegiando paradossalmente quest'ultimo nonostante il suo comportamento antigiuridico (sul punto, di recente, Cass., Sez. 4^, 4 ottobre 2004, La Secchia ed altri).
La decisione impugnata è quindi, sotto questo profilo, corretta è incensurabile, all'evidenza, è l'apprezzamento fattuale sul reddito del GA, ricostruito con analitica motivazione. In effetti, l'ordinanza impugnata applica correttamente i principi suindicati affermando, sulla scorta della documentazione prodotta dal P.M. e dell'esito degli ulteriori accertamenti compiuti su iniziativa della stessa Corte, che il GA, disponeva di cospicue fonti di reddito o ha beneficiato di flussi di ricchezza sommersa incompatibili con il limite reddituale di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio. Sul punto, l'ordinanza impugnata, nell'elencare minuziosamente le fonti delle informazioni (tra cui l'amministratore giudiziario del patrimonio sottoposto a sequestro e le note informative dell'autorità di pubblica sicurezza) ha compiuto proprio quell'opera di verifica in concreto delle condizioni di reddito, la cui mancanza lamenta infondatamente il ricorrente. Resta da aggiungere che la Corte di merito ha altresì sottolineato che, anche volendo prescindere dagli indici presuntivi che fanno riferimento a ricchezze occulte, la capacità reddituale del GA, accertata in relazione a due immobili intestati al suo prestanome superava già di per sè i limiti di reddito per l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, in vigore alla data del provvedimento di ammissione.
In questa prospettiva, è così destituita di fondamento la doglianza del ricorrente sull'asserita introduzione di un quarto grado di procedimento sulla subiecta materia, avendo anzi il giudicante correttamente esercitato dei propri poteri-doveri di verifica sul parametro del reddito.
È pure infondata anche la doglianza sui limiti di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, che, secondo il ricorrente, avrebbero dovuto essere quelli previsti dalla L. n. 34 del 2001, intervenuta durante il dibattimento, e non quelli della L. n. 117 del 1990, vigente all'epoca della istanza di ammissione.
Va al riguardo decisivamente osservato che, nella specie, vertendosi in materia processuale, diversamente da quanto articolato in ricorso, è stata fatta corretta applicazione del principio del tempus regit actum, essendo stato accertato, avendo riguardo proprio al momento dell'ammissione, il superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge (computando al riguardo, legittimamente, come supra già osservato, anche i redditi provenienti da attività illecite). In relazione agli altri due motivi di ricorso, con i quali genericamente il ricorrente si duole della disparità di trattamento rispetto alla disciplina dettata per i difensori d'ufficio e per i collaboratori di giustizia, si tratta di motivi palesemente infondati, trattandosi di scelta discrezionale del legislatore, non sindacabile nel merito.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2005