Sentenza 14 febbraio 2008
Massime • 1
In tema di patteggiamento, anche se l'imputato non ha subordinato l'efficacia della richiesta di definizione del giudizio con il rito speciale alla concessione della sospensione condizionale della pena, il giudice deve comunque valutare l'espressa istanza di concessione del beneficio. (Nella fattispecie la Corte ha tuttavia ritenuto ininfluente l'omissione del giudice atteso che l'imputato non era comunque nelle condizioni per godere della sospensione).
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Genova ha applicato a Piercarlo B., per il reato di cui agli artt. 81 e 495 c.p., la pena di mesi tre e giorni dieci di reclusione, in continuazione con quelle già inflittegli in due precedenti occasioni, rideterminando per l'effetto la pena complessiva in anni uno, mesi nove, giorni dieci di reclusione. Il giudice ha contestualmente concesso la sospensione condizionale della pena, subordinandola alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per quattrocento giorni e complessive sei ore settimanali, da svolgere presso il Comune di Bogliasco, ai sensi della …
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RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Genova ha applicato a Piercarlo B., per il reato di cui agli artt. 81 e 495 c.p., la pena di mesi tre e giorni dieci di reclusione, in continuazione con quelle già inflittegli in due precedenti occasioni, rideterminando per l'effetto la pena complessiva in anni uno, mesi nove, giorni dieci di reclusione. Il giudice ha contestualmente concesso la sospensione condizionale della pena, subordinandola alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per quattrocento giorni e complessive sei ore settimanali, da svolgere presso il Comune di Bogliasco, ai sensi della …
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Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni 1. Il fatto Il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Genova applicava ad un imputato, per il reato di cui agli artt. 81 e 495 cod. pen., la pena di mesi tre e giorni dieci di reclusione, in continuazione con quelle già inflittegli in due precedenti occasioni, rideterminando per l'effetto la pena complessiva in anni uno, mesi nove, giorni dieci di reclusione. In particolare, il giudice di merito aveva contestualmente concesso la sospensione condizionale della pena, subordinandola alla prestazione …
Leggi di più… - 4. La sospensione condizionale della penahttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 agosto 2020
La sospensione condizionale della pena viene decisa dal giudice in caso di condanne brevi e sempre che non sussista il pericolo di commissione di altri reati: si tratta di un istituto a favore dell'imputato condannato che ha la possibilità di vedere il reato estinto in caso si comporti bene. Dato che può essere concessa massino per due volte, ma una sola volta senza ulteriori condizioni, va sempre verificata la opportunità di fruirne (non conviene, ad es. in caso di pene pecuniarie modeste). Indice sommario 1. Funzione della sospensione condizionale della pena 2. Presupposti di applicazione: presupposti oggettivi e soggettivi 3. Limiti e deroghe all'applicazione della sospensione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/02/2008, n. 9228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9228 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 14/02/2008
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 459
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 001485/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LI HR N. IL 20/08/1973;
avverso SENTENZA del 19/12/2005 TRIBUNALE di FIRENZE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Dott. Martusciello Vittorio, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla omessa pronuncia sulla istanza di concessione dei benefici di legge.
RILEVATO IN FATTO
1. - Con sentenza, deliberata il 19 dicembre 2005 e depositata in pari data, il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, in esito al giudizio celebrato col rito della applicazione della pena su richiesta, ha irrogato le pene della reclusione in mesi sei e della multa in Euro quattrocento a NN AN, imputato del delitto continuato previsto e punito dall'art. 81 c.p. e dal D.Lgs.25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 3, accertato in Firenze il 15
e il 21 aprile 2003.
2. - Ricorre per Cassazione l'imputato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Alessandro Becattini, mediante atto recante la data del 29 dicembre 2005, col quale sviluppa tre motivi. 2.1 - Con il primo il ricorrente denunzia, à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), mancanza della motivazione, deducendo che il giudice a quo ha omesso di verificare la ricorrenza delle cause di proscioglimento, di verificare la l'esattezza della qualificazione della condotta, la congruità della pena la corretta applicazione delle circostanze.
2.2 - Con il secondo motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza, in relazione all'art. 444 c.p.p., lamentando la mancata irrogazione della pena "così come richiesta dall'accordo tra le parti".
2.3 - Con il terzo motivo il ricorrente denunzia à sensi dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione all'art. 163 c.p.p., nonché mancanza della motivazione, dolendosi della omessa concessione del beneficio della sospensione condizionale della esecuzione della pena, concordemente richiesta dalle parti.
3. - Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 28 agosto 2007, ha sostenuto l'inammissibilità dei primi due motivi del ricorso e la fondatezza del terzo, in proposito argomentando che il giudice a quo aveva l'obbligo di pronunciare sulla richiesta di concessione del beneficio, pur se le parti non avevano subordinato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., comma 3, la efficacia della richiesta di applicazione della pena alla sospensione condizionale della medesima.
4. - Il ricorso è infondato.
4.1 - Il Tribunale ha motivato che non emergevano "dagli atti del fascicolo dibattimentale i presupposti per far luogo al proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p."; che era "esatta la qualificazione giuridica del fatto"; e che la pena "nella misura determinata consensualmente" (con indicazione della pena base, della diminuzione per le generiche nella misura massima consentita e dell'aumento per la continuazione) era "adeguata". 4.2 - Le pene applicate corrispondono, per specie e quantità, a quelle indicate dal difensore (e procuratore speciale dell'imputato) nella richiesta di definizione del giudizio con il rito speciale. 4.3 - Il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di casellario giudiziale, approvato con D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, art. 25, comma 1, lett. f), esclude la trascrizione dei
"provvedimenti previsti dall'art. 445 c.p.p." nel certificato penale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato. Pertanto il giudice a quo non doveva adottare alcuna statuizione in ordine alla richiesta di concessione del beneficio della non menzione, formulata dal ricorrente con la postulazione "dei benefici di legge".
4.4 - In relazione alla concorrente richiesta della sospensione condizionale della esecuzione della pena, giova ricordare che questa Corte ha fissato il principio di diritto, secondo il quale, pur se l'imputato non ha subordinato la efficacia della mozione di definizione del giudizio con il rito speciale ai sensi dell'art. 444 c.p.p., comma 3, il giudice deve valutare la espressa istanza di concessione del beneficio (Cass., Sez. 3^, 14 luglio 2004, n. 40. 232, Caso, massima n. 230178).
Nella specie, tuttavia, l'omissione del giudice a quo non dispiega alcuna influenza sul dispositivo.
Dal certificato penale dell'imputato, formato il 26 ottobre 2005 e allegato in atti, risulta che il NN riportò, tra l'altro, condanna a pena detentiva per delitto, col beneficio della sospensione condizionale della esecuzione della pena, giusta sentenza del 4 febbraio 1994, e ulteriore condanna alla pena della reclusione, giusta sentenza del 17 aprile 2002. I precedenti penali dell'imputato ostavano, pertanto, alla concessione della sospensione condizionale della esecuzione della pena che non poteva essere concessa per difetto delle condizioni di legge, a norma dell'art. 164 c.p.. In tal senso la Corte integra la motivazione della sentenza impugnata, à termini dell'art. 619 c.p.p.. La norma in parola trova, infatti, applicazione, anche nel caso in cui debba porsi riparo a omissioni, non influenti sulla decisione, in cui sia incorso il giudice di merito (v. Cass. Sez. 3^, 18 settembre 1992, n. 1365, Marchese, massima n. 92057 e Sez. 6^, 26 gennaio 2000, n. 2387, Manconi, massima n. 215644). 4.5 - Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 29 febbraio 2008