Cass. pen., sez. V, sentenza 12/01/2017, n. 16614
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Sentenza 12 gennaio 2017

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L'inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di non luogo a procedere proposto dalla persona offesa costituita parte civile comporta la condanna di quest'ultima a rifondere all'imputato, che ne abbia fatto richiesta, le spese sostenute nel giudizio di legittimità; detta statuizione, ancorché non prevista espressamente dal codice di rito penale, deve essere adottata in base al principio generale di causalità e di soccombenza, di cui sono espressione non solo gli artt. 541 comma secondo e 592, comma quarto cod. proc. pen., ma, più in generale, l'art. 91 cod. proc. civ., che viene in causa trattandosi di un giudizio di impugnazione che, pur se ispirato da finalità anche di ordine penale, è stato comunque promosso ad iniziativa di una parte privata rimasta soccombente nei confronti di un'altra.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 12/01/2017, n. 16614
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16614
    Data del deposito : 12 gennaio 2017

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