Cass. pen., sez. III, sentenza 08/06/2006, n. 23164
CASS
Sentenza 8 giugno 2006

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Massime1

Il delitto di distribuzione, divulgazione o pubblicizzazione di materiale pornografico realizzato mediante lo sfruttamento di minori degli anni diciotto sussiste quando il materiale sia propagato ad un numero indeterminato di destinatari, come avviene con l'inserimento nella rete internet mediante il modello di comunicazione "peer to peer" di filmati aventi come oggetto esibizioni pornografiche da parte di minori di anni 18 ed anche di anni 14.

Commentario1

  • 1Condividere cartella dropbox è divulgazione di materiale pedopornografico (Cass. 14353/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 marzo 2018

    Integra il reato di divulgazione di materiale pedopornografico (e non di cessione dello stesso) cui all'art. 600-ter, comma 3, c.p. la cessione a terzi della password necessaria per accedere a cartella condivisa di file contenente materiale, appunto, pedopornografico. Il reato di pornografia minorile commessa per via telematica è integrato già dall'immissione in rete del materiale in oggetto, quale condotta idonea a renderne concretamente possibile la diffusione, attesa la possibilità di accesso al medesimo da parte di un numero indeterminato di persone Corte di Cassazione sez. I Penale, sentenza 19 gennaio – 28 marzo 2018, n. 14353 Presidente Rosi – Relatore Mengoni Ritenuto in fatto 1. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 08/06/2006, n. 23164
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23164
Data del deposito : 8 giugno 2006

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