Sentenza 18 ottobre 2017
Massime • 1
Il divieto della "reformatio in peius" non opera nel nuovo giudizio conseguente all'annullamento della sentenza di primo grado disposto dal giudice di appello o dalla Corte di cassazione per la rilevazione di una nullità assoluta o di carattere intermedio non sanata. (Fattispecie in cui nel giudizio conseguente all'annullamento della sentenza di primo grado per omessa notifica del decreto di citazione al difensore, l'imputato era stato condannato ad una pena superiore).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/10/2017, n. 6710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6710 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2017 |
Testo completo
06710-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 18/10/2017 Sent. n. sez. 2789 VITO DI NICOLA - Presidente - ANGELO MATTEO SOCCI Rel. Consigliere - - CLAUDIO CERRONI REGISTRO GENERALE N.33748/2017 GIOVANNI LIBERATI EMANUELA GAI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ER AR nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 07/02/2017 della CORTE APPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE FIMIANI, che ha concluso per: "Inammissibilità del ricorso". RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Catania con sentenza del 7 febbraio 2017, con fermava integralmente la sentenza del Tribunale di Catania (del 25 gennaio 2016) che aveva condannato AP AR alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, ed 1.400,00 di multa, in relazione ai reati di cui agli art. 648, cod. pen. e 171 ter, comma 1, lettere C e D, e comma 2, lettera A, I. 633/1941; in Catania il 26 aprile 2010. 2. L'imputato ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione di legge, art. 597, comma 3, cod. proc. pen. Il ricorrente fu inizialmente condannato il 20 luglio 2012 ad una pena di mesi 8 di reclusione, sentenza poi annullata dalla Corte di appello;
con la successiva condanna ad una pena superiore si è configurato il vizio di legge denunciato, violazione dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. 2. 2. Violazione di legge, art. 34, cod. proc. pen. Uno dei tre giudici aveva già fatto parte del precedente collegio, il presidente relatore. La sentenza deve quindi annullarsi. 2. 3. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione. La Corte non ha valutato la derubricazione al comma 1, dell'art. 171 ter, I. 633/1941, rilevando solo il numero dei supporti e il mancato rinvenimento dei masterizzatori;
la motivazione è apodittica Ha chiesto quindi l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e per genericità. Inoltre è articolato in fatto, senza critiche specifiche di legittimità alla decisione impugnata. 1 Auge 6 Mottes jogel 3. 1. L'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. riguarda la decisione d'appello nelle ipotesi di impugnazione del solo imputato;
invece il ricorrente rappresenta una diversa situazione, un annullamento della prima decisione del Tribunale e una nuova sentenza del Tribunale, in esito all'annullamento della Corte di appello. Il divieto di infliggere una pena più grave, di cui all'art. 597, comma terzo, cod. proc. pen., поп opera nel nuovo giudizio conseguente all'annullamento della sentenza di primo grado - impugnata dal solo imputato - disposto dal giudice di appello o dalla Corte di cassazione per nullità dell'atto introduttivo ovvero per altra nullità assoluta o di carattere intermedio non sanata. (Nella specie si è ritenuto che il divieto di "reformatio in peius" non possa trovare applicazione a seguito dell'annullamento della precedente condanna ai sensi dell'art. 604, comma quarto, cod. proc. pen.). (Sez. U, n. 17050 del 11/04/2006 - dep. 18/05/2006, Maddaloni, Rv. 23372901; vedi anche Sez. 2, n. 24820 del 25/02/2009 - dep. 16/06/2009, M., Rv. 24445301). Nel caso in giudizio l'annullamento della prima decisione è intervenuto per l'omessa notifica del decreto di citazione al difensore, quindi non opera il divieto di reformatio in peius.
4. Generico e manifestamente infondato risulta anche l'ulteriore motivo, sulla mancata astensione del Presidente del collegio. L'esistenza di cause di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen., allorché non rilevata dal giudice con dichiarazione di astensione, né tempestivamente dedotta con istanza di ricusazione, non incide sulla capacità dello stesso e, conseguentemente, non è causa di nullità ai sensi dell'art. 178, comma primo, lett. a), cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a magistrato che, dopo aver deciso in primo grado in ordine alle istanze in materia cautelare formulate dall'imputato ed averne disposto il rinvio a giudizio, previo rigetto di richiesta di giudizio abbreviato, aveva poi concorso a comporre il collegio di appello nel medesimo procedimento). (Sez. 6, n. 12550 del 01/03/2016 - dep. 24/03/2016, K, Rv. 26741901; vedi anche Sez. 6, n. 18707 del 09/02/2016 - dep. 05/05/2016, Balducci e altri, Rv. 26699001).
5. La derubricazione nell'ipotesi di cui all'art. 171 ter, comma 1, I. 633/1941, risulta proposta in fatto ed in modo oltremodo generico. 2 Angelo Mattes CE Del resto «In tema di tutela penale del diritto d'autore, il reato di vendita o messa in commercio di supporti audiovisivi illecitamente duplicati in numero di copie o esemplari superiore a cinquanta (art. 171 ter, comma secondo, lett. a), L. 22 aprile 1941, n. 633) è configurabile non soltanto nella flagranza del medesimo, ma anche in presenza di una prova indiziaria di un atto di vendita o della messa in commercio, desumibile dalle modalità di rinvenimento e dal luogo della detenzione dei supporti. (Fattispecie nella quale il reo era stato sorpreso dalla polizia giudiziaria sulla pubblica via, dove aveva allestito una bancarella esponendo la merce contraffatta ai passanti)» (Sez. 3, n. 22267 del 17/02/2017 - dep. 09/05/2017, Saftu, Rv. 26998901) La sentenza impugnata (e la decisione di primo grado, in doppia conforme) adeguatamente motiva, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, con applicazione corretta della giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, relativamente alla sussistenza dei due reati contestati, rilevando che < lo stesso è stato sorpreso dai militari della ... Guardia di Finanza, di Catania, in data 26/04/2010, mentre esponeva per la vendita su una bancarella posta ... 2301 DVD su cui erano registrate opere cinematografiche e 1656 Cd musicali, tutti privi di marchio SIAE. I detti supporti erano posti in custodia di plastica con copertine riproducesti le locandine dei relativi film in esse contenuti. Pertanto appare evidente che tutti i detti prodotti fossero destinati al commercio e che l'imputato detenesse per la vendita i DVD ed i CD in questione nella necessaria consapevolezza della loro non provenienza dalle case produttrici dei marchi medesimi. in proposito va anzitutto rilevato che, in tema di tutela penale del diritto d'autore, il reato di vendita o messa in commercio di supporti audiovisivi illecitamente duplicati è configurabile non soltanto nella flagranza del medesimo, ma anche in presenza di una prova indiziaria desumibile dalle modalità di rinvenimento e dal luogo di detenzione dei predetti supporti ... ». Sul punto il ricorrente esprime, in modo generico, dei dubbi soggettivi non dimostrati davanti al giudice di merito, quindi non possono essere considerati dalla Corte di legittimità, in assenza di elementi probatori, non indicati nel ricorso e riferibili ad atti del processo (vedi 3 Angelo Matteo Socci espressamente Cassazione, Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014 dep. 08/05/2014, C e altro, Rv. 260409: «La regola dell'al di là di ogni ragionevole dubbio>>, secondo cui il giudice pronuncia sentenza di condanna solo se è possibile escludere ipotesi alternative dotate di razionalità e plausibilità, impone all'imputato che, deducendo il vizio di motivazione della decisione impugnata, intenda prospettare, in sede di legittimità, attraverso una diversa ricostruzione dei fatti, l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla colpevolezza, di fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali». Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 2.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,001 ciascuna in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/10/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo Matteo SOCCI Vito DI NICOLA Angebotellas Soci hito clicce DEPOSITAVA IN CANCELLISIA L 12 FED 2018 IL RE Luul 4