Sentenza 15 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/10/2003, n. 15393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15393 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2003 |
Testo completo
O L L O B ) E REPUBBLICA ITALIANA E E N C 4 7 O A I 3 P . Z IN NOME DEL POPOLO ITALIANO I A N R D T S E I CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE C I R P D U I N I SEZIONE PRIMA CIVILE G Dott. Giovanni 1 5 3 9 3 /03 E T E . N N E T . Composta dagli Ill S T T E R S I A ( R.G.N.14970/01 Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO Cron..31334 Dott. Fabrizio FORTE Consigliere MACIOCE Cons. Rel. Rep. Dott. Luigi Ud. 14.05.03 TIRELLI Consigliere Dott. Francesco ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: AL IA, elettivamente domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione con l'avv. Giovanni Spina di Perugia са che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
Prefetto di Perugia, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo , ' rappresenta e difende per legge;
controricorrente - Assisi avverso la sentenza del G.d.P. di Re gia n. 63 del 9.2.2001. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14.5.2001 dal Relatore Cons.Luigi Macioce;
5 5 2 3 1 0 0 2 Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Ceniccola che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto 11.5.2000 il Prefetto di Perugia sospendeva per gg. 30 ai sensi degli artt. 142 c. 9 e 218 C.d.S. la patente di guida di TA IA con riferimento al rapporto 6873/292 della Polstrada per superamento sulla SS 75 e di oltre 40 kmh dei limiti di velocità. Il provvedimento era notificato ed eseguito il 6.10.2000 ed avverso lo stesso la TA proponeva opposizione il 30.10.2000 innanzi al GdP deducendone la illegittimità e chiedendone l'annullamento con la condanna del Prefetto al risarcimento dei danni patiti. Costituitosi il Prefetto, a mezzo proprio funzionario delegato, l'adito GdP di * а * Perugia con sentenza 9.2.2001, preso atto delle deduzioni e delle difese, ritenuto condivisibile il rilievo afferente l'effettivo limite di velocità applicabile sulla SS 75 ma non condivisibile quello relativo alla mancanza di immediata contestazione (..un nobile gesto ancorché non del tutto regolare..), in parziale accoglimento del ricorso annullava il decreto di sospensione della patente e gli effetti relativi. Per la cassazione di tale sentenza la TA ha proposto ricorso con due motivi il 18.5.2001 al quale ha resistito, con controricorso del 25.6.2001, l'intimato Prefetto di Perugia. La ricorrente ha depositato memoria finale. 2 MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile. Con il primo motivo la TA denunzia violazione dell'art. 112 c.p.c. avendo il GdP omesso di pronunziare sulla proposta risarcimento dei dannidomanda di per l'illegittima sospensione della patente. E' indubbio che la domanda venne dalla TA effettivamente proposta nel ricorso in opposizione ex artt. 205 e 218 c. 5 C.d.S. ed è indubbio che su di essa il GdP di Perugia non emise pronunzia alcuna. Ma è altrettanto indubbio che nessun vizio prospettabile in sede di legittimità deriva da tale omissione alla impugnata sentenza le volte in - su quella domanda non cui e tale è il caso sottoposto - esservi pronunzia di merito, essa essendo dovesse A radicalmente inammissibile. E' infatti principio, ripetutamente affermato da questa Corte (Cass. 12190/99 - 10893/96 - 6212/90) e dal Collegio del tutto condiviso, quello per il quale nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, avendo riguardo al suo oggetto limitato all'accertamento della pretesa punitiva fatta valere dall'Amministrazione nei confronti del destinatario ed alla sua specifica struttura processuale (in particolare alla previsione di un giudizio in unico grado di merito) non possono essere introdotte domande fondate su titoli diversi da quello tipico configurato dalla legge. E tale principio non può non valere nel caso in cui venga opposta la 3 sanzione accessoria della sospensione della patente ai sensi degli artt. 205 e 218 c. 5 C.d.S. e 22 -23 L. 689/81 (S.U. 4629/98 e 6231/96, Cass. 1744/99), con la conseguenza per la quale spetta al Giudice della ordinaria cognizione, competente in relazione al valore della causa, e con il rito ordinario, conoscere della domanda di ristoro dei danni che l'opponente alla sospensione della patente lamenti essere stato effetto della sospensione stessa. Con il secondo motivo lamenta la TA che la disposta compensazione delle spese abbia realizzato violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. là dove avrebbe determinato l'accollo delle spese in capo ad essa deducente, parte totalmente vittoriosa. La doglianza è inammissibile là dove scambia per condanna alla refusione delle spese dell'avversario la semplice са statuizione di compensazione, che importa definitivo accollo a proprio carico delle spese sostenute per la propria difesa. E tanto essendo avvenuto nella specie, non si scorge qual violazione possa attingere la adottata pronunzia di compensazione tra le parti. La soccombenza della TA ne impone la condanna alla refusione delle spese in favore della controricorrente Amministrazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione delle spese in favore del controricorrente, determinate in Euro 300,00 oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 14 Maggio 2003. Il Cons.est. R Presidente Cotard AL CANCELLERE Domenico Marshallefi CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Canceller a 15 011. 2003 IL CANCEL E 5