Sentenza 17 gennaio 2008
Massime • 1
Integra il reato di falso materiale commesso dal privato in certificati (artt. 477 e 482 cod. pen.) la condotta di colui che falsifichi un documento facendone apparire il rilascio da un'agenzia di pratiche automobilistiche e attestante, contrariamente al vero, la presenza della carta di circolazione dell'auto in detta agenzia, considerato che l'agenzia di pratiche automobilistiche che, ai sensi dell'art. 7 L. n. 264 del 1991, rilascia il certificato sostitutivo della carta di circolazione riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/01/2008, n. 15520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15520 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 17/01/2008
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - N. 2016
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 026700/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CA OV, N. IL 31/08/1964;
avverso SENTENZA del 29/03/2007 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SCALERA VITO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sostituto Dott. CEDRANGOLO O., che chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. OSSERVA
LA VA ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che aveva confermato la condanna pronunciata nei suoi confronti in primo grado per il delitto di falso materiale integrale di un certificato, apparentemente rilasciato da un'agenzia di pratiche automobilistiche, attestante, contrariamente al vero, che la carta di circolazione dell'autocarro targato FO 560106 si trovava presso detta agenzia per il passaggio di proprietà.
Deduce il ricorrente:
1) inosservanza degli artt. 477 e 482 c.p., non costituendo a suo avviso il fatto contestato il reato ascritto, bensì quello di falsità in scrittura privata, non rivestendo l'agenzia che l'aveva apparentemente rilasciato la qualità di incaricato di pubblico servizio, e detta scrittura non poteva essere perciò qualificata attestazione o certificazione;
2) errata valutazione dei fatti e delle prove.
Quanto al primo motivo, il ricorso è infondato, atteso che la L. 8 agosto 1991, n. 264, art. 7, testualmente detta, al comma 1
"l'impresa o la società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, quando il documento di circolazione del mezzo di trasporto o il documento di abilitazione alla guida venga ad esse consegnato per gli adempimenti di competenza, rilasciano all'interessato una ricevuta conforme a modello approvato dal 2 Ministero dei trasporti con proprio decreto..."; aggiunge al comma "la ricevuta di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti il documento di circolazione del mezzo di trasporto...". Dal che si evince inconfutabilmente per l'agenzia la qualità di incaricato di pubblico servizio.
Quanto al resto, il ricorso è inammissibile perché sostanzialmente propone il riesame del merito, che in questa sede di legittimità è precluso, se, come nella specie, la sentenza impugnata da chiara, ragionevole e compiuta contezza del suo convincimento, con impianto argomentativo esente da vizi logici e contraddizioni. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00= in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2008