Sentenza 3 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/03/2003, n. 3091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3091 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2003 |
Testo completo
f CWD REPUBBLICA ITALIANA 0 30 9 1/03 LA CORTE SUPREMAD Oggetto гареасто- вебосикоме SEZIONE SECONDA CIVILE PER INADEMPIMENTO- DIFETTI RES VENDITA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE Presidente R.G.N. 5496/00 n. 7135 -· Consigliere Cro Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere - Rep. 858 Dott. Rosario DE JULIO Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere- Ud. 04/12/02 - Rel. ConsigliereDott. Sergio DEL CORE ha pronunciato la seguente SE N TE NZA : sul ricorso proposto da: PROGRAMMA SALUTE NAZIONALE SRL, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore Dott. FRANCESCO MARIA GUERRESCHI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OFANTO 18, presso lo studio dell'avvocato GUIDO LIUZZI, che lo difende unitamente all'avvocato MAURO CARDOSO, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
ELECTRONIC MARKET SRL, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig.STEFANO CC;
- intimato 2002 avversO la sentenza n. 1486/99 della Corte d'Appello 1586 -1- di FIRENZE, depositata il 29/11/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/02 dal Consigliere Dott. Sergio DEL CORE;
udito l'Avvocato LUIZZI Guido, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Russo LIBERTINO ALBERTO che ha concluso per rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo La Electronic Market s.r.l. convenne innanzi al Tribunale di Grosseto la Programma Salute Nazionale S.r.l, chiedendone la condanna al pagamento della somma di lire 90.000.000, quale corrispettivo residuo per la fornitura e installazione di un software e dell'apparecchiatura necessaria al suo funzionamento. resistendo, chieseLa convenuta, riconvenzionalmente che fosse dichiarato risolto il contratto concluso dalle parti, per inadempimento della attrice, con condanna della stessa al risarcimento dei danni subiti, esponendo che il sistema, consegnato ed installato il 28 aprile 1988, si era rivelato irrimediabilmente difettoso tanto che, con telegramma del 10 giugno 1988, aveva invitato - invano la - venditrice a ritirarlo. ж L'adito giudice respinse la domanda principale e, in accoglimento della riconvenzionale, dichiarò risolto, per inadempimento imputabile all'attrice, il contratto d'opera concluso inter partes, condannando la Electronic Market S.r.l. a restituire alla convenuta la somma di 10.000.000, oltre interessi legali, e a risarcire i danni dalla stessa patiti, liquidati, in via equitativa, in lire 15.000.000. Su gravame della Electronic Market S.r.l., la Corte d'appello di Firenze, in riforma della decisione impugnata, dichiarò risolto il contratto per grave inadempimento della società appellata, condannando quest'ultima al pagamento della somma di lire 90.000.000, con rivalutazione e interessi. Ad avviso del giudice d'appello faceva difetto il requisito della gravità dell'inadempimento rilevata dal primo giudice a carico della Electronic Market s.r.l. Infatti la espletata consulenza tecnica d'ufficio, per un verso, 2 aveva accertato che il programma oggetto della fornitura era funzionante, esplicava funzioni corrispondenti alla descrizione destinata all'utente finale, e doveva essere progressivamente completato, solo perché innovativo e complesso, attraverso precise fasi richiedenti la collaborazione della committente;
per altro verso, aveva sottolineato che le difficoltà incontrate potevano essere superate se le varie operazioni venivano spiegate a un operatore di medie capacità e che i difetti presenti erano del tutto trascurabili in quanto non incidenti sull'operatività del programma e eliminabili con modesti interventi. Di contro, rilevava la corte del merito, grave e tale da giustificare la risoluzione del contratto e la conseguenziale condanna al pagamento della differenza era l'inadempimento della ж Programma Salute Nazionale s.r.l. che, dopo avere versato un acconto di lire 10.000.000, si era rifiutata di corrispondere il saldo pari a lire 90.000.000. Avverso detta sentenza, la Programma Salute Nazionale s.r.l. ha proposto ricorsoper cassazione con un unico motivo illustrato da successiva memoria. Non ha svolto attività difensiva la Electronic Market s.r.l. Motivi della decisione Con l'unico, complesso motivo, la Programma Salute Nazionale s.r.l. ricorrenti, denunzia “difetto di motivazione, contraddittorietà delle argomentazioni poste a fondamento della decisione, omessa valutazione di risultanze probatorie acquisite agli atti (dichiarazioni testimoniali interrogatorio e documenti)". Si duole principalmente che la corte fiorentina ha considerato solo alcuni aspetti della C.T.U. omettendo di valutare le osservazioni critiche svolte dal consulente di parte. 3 Seguono una serie di rilievi tecnici volti ora a contrastare le argomentazioni anch'esse tecniche con le quali la corte territoriale ha giustificato l'inesistenza di vizi gravi nel programma, ora a diversamente apprezzare - in punto rilevanza dell'inadempimento- le disfunzioni rilevate nello stesso software. Si evidenzia, in particolare, che questo non doveva essere provvisorio, avendo la commissionaria comunicato di averlo terminato, non funzionava se non attivato da un programmatore e non era innovativo. Si aggiunge che, secondo gli accordi evincibili da alcuni documenti, il programma era stato consegnato in prova al cui esito positivo era sospensivamente condizionata la sua operatività; poiché la prova svolta sulla procedura informatica aveva dato esito negativo, l'accordo raggiunto solo in forma preliminare non poté trasfondersi in un contratto definitivo. L'inadempimento della società era grave non solo per aver consegnato un programma con carenze e manchevolezze che lo rendevano inidoneo all'uso per il quale era stato commissionato, ma anche per averlo consegnato con notevole ritardo come accertato dallo stesso C.T.U. nonché da tutte le deposizioni testimoniali e dai dati documentali Le su esposte censure si rivelano sotto vari profili inammissibili. Già la stessa esposizione della complessa doglianza ne evidenzia la pretestuosità nell'ottica del sindacato "formale", il solo possibile in questa sede, dacché si censura il merito delle valutazioni espresse dalla corte territoriale, pretendendo di sovrapporre agli apprezzamenti dei giudici di merito una diversa interpretazione delle circostanze di fatto, che evidentemente non si risolve nella enucleazione di vizi logici della motivazione. 4 Sul punto in questione il giudice di appello ha osservato che, secondo le conclusioni del C.T.U., condivisibili in quanto fondate su idonei elementi tecnici e considerazioni logiche, il programma conteneva funzioni corrispondenti alla descrizione destinata alla committente ed era funzionante;
le difficoltà incontrate a avanzare con le operazioni non erano indice di errata impostazione del programma esistendone altri, già collaudati, i quali presentavano ermeticità maggiori - ma semplicemente del fatto che alcune operazioni da compiere sono evidenziate a video con denominazioni non di immediata comprensione;
una volta avute spiegate le varie operazioni, un operatore di capacità media sarebbe stato sicuramente in grado di utilizzare la procedura;
i difetti lamentati erano del tutto ж trascurabili, in quanto non incidenti sulla operatività del programma e comunque eliminabili con modesti interventi sullo stesso;
in quanto complesso e innovativo, il software implicava un preventivo testaggio e l'addestramento degli operatori, ed era naturalmente suscettibile di perfezionamento in ragione delle esigenze applicative di volta in volta manifestatesi. Trattasi all'evidenza di valutazioni del giudice di merito - basate sulle risultanze della espletata consulenza tecnica d'ufficio, peraltro neanche espressamente contestate dal ricorrente- la cui sindacabilità è preclusa in questa sede essendosi adeguatamente e logicamente sottolineato il complesso di ragioni che si opponevano alla configurabilità nella specie di vizi o difformità del programma tali da renderlo inidoneo all'uso cui era destinato. Ciò impedisce di dare ingresso alle critiche dei ricorrenti, le quali, come detto, nei termini in cui risultano prospettate, non valgono ad 15 evidenziare smagliature logiche o carenze argomentative nel ragionamento svolto dalla impugnata sentenza, risolvendosi nell'esposizione di circostanze la cui valutazione, ad avviso della parte, avrebbe dovuto condurre ad una decisione diversa da quella impugnata e più favorevole alla di lei tesi;
in altre parole, in una richiesta di riesame delle risultanze istruttorie, id est di una nuova e diversa valutazione del fatto istituzionalmente estranea alle finalità del giudizio di legittimità. Senza considerare che, comunque, non può utilmente imputarsi al giudice del merito di avere omessa l'esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa Z all'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti - come è dato, appunto, rilevare nel caso di specie da un esame logico - e coerente di quelle tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie che siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo. La dedotta carenza di motivazione è in definitiva radicalmente priva di fondamento e mira ad offrire copertura formale a censure di merito, come tali inammissibili in questa sede di legittimità. Per altro profilo si rivelano inammissibili le questioni relative all'omessa considerazione dell'inadempimento consistito nel considerevole ritardo col quale fu fornito il software e della configurazione del contratto stipulato dalle parti come contratto preliminare o assistito da un patto di prova. Delle due questioni (ritardo nell'adempimento e natura preparatoria 6 e non definitiva del contratto intercorso tra le parti) non v'è traccia nella sentenza né in seno alle conclusioni dell'appellata analiticamente riportate nell'epigrafe della sentenza impugnata. Sarebbe stato quindi onere precipuo del ricorrente specificare in ricorso in quale scritto difensivo o atto del processo d'appello le aveva tempestivamente dedotte. Difatti, qualora una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di Cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (cfr., e multis, Cass.nn. 12025/2000, 7194/2000, 986171998, 12393/1997, 9941/1996). Non avendo il ricorrente minimamente assolto un tale onere, la doglianza va ritenuta siccome dedotta per la prima volta nella presente sede e come tale, per l'appunto, inammissibile. Sotto ulteriore, più specifico profilo, sono inammissibili le censure con le quali la ricorrente si duole in termini assolutamente generici della mancata valutazione di determinate risultanze di alcune emergenze istruttorie (deposizioni di testi escussi, dati documentali, consulenza di parte). Di vero, qualora, con il ricorso per Cassazione, venga dedotta l'omessa od insufficiente motivazione della sentenza impugnata per l'asserita mancata valutazione di risultanze processuali (un documento, 7 deposizioni testimoniali, dichiarazioni di parti, accertamenti del c.t., ecc.), è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi ove occorra, mediante integrale trascrizione nel ricorso la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dacché, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo deve essere consentito alla Corte di Cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (cfr., e plurimis, Cass. nn. 2602/2001, 5608/2000, 7177/1997, 1161/1995, In 1860/1992). Per il resto, ribadito che malgrado l'evidente forte anelito del ricorrente affinché si faccia luogo a un completo riesame della controversia, questa Corte non può spingersi fino a sindacare nel merito la decisione impugnata, il giudizio di cassazione non essendo né un terzo grado di giudizio né un secondo giudizio di appello, si può ulteriormente osservare che vano è peraltro contrapporre a quello della corte territoriale, puramente e semplicemente, un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie, in quanto il vizio di omessa e insufficiente motivazione sussiste solo se nel ragionamento del giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esami di punti decisivi e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte. Il ricorso va in conclusione respinto. Nessuna statuizione va emessa sulle spese non avendo la società 8 intimata svolta attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2002 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Mario Spadone всеfergio del bre Dott. Sergio Del Core Правми IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna MAR. 2003 DEPOSIT ELLIERE 3 Roma IL C