Sentenza 23 ottobre 2002
Massime • 1
Nelle ipotesi in cui, in un rapporto di lavoro subordinato, per la promozione ad una qualifica superiore sia previsto dal contratto collettivo l'espletamento di una procedura di selezione ispirata a criteri di trasparenza e obbiettività, l'attuazione della stessa impone il vaglio della posizione di ciascun candidato e una scelta motivata del candidato preferito, ancorché senza la necessità di redazione dei verbali delle operazioni di selezione e della formazione di graduatorie. (Nella specie, relativa a dipendenti dell'Ente Poste italiane, la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva astrattamente considerato la validità della procedura prefissata, senza alcun riferimento al modo con cui la stessa era stata attuata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/10/2002, n. 14971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14971 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ETTORE MERCURIO - Presidente -
Dott. BRUNO BATTIMIELLO - rel. Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - Consigliere -
Dott. FLORINDO MINICHIELLO - Consigliere -
Dott. GABRIELLA COLETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CONTI RA, difesa, giusta procura speciale a margine del ricorso, dagli avv.ti Siro Centofanti e Innocenzo Bernardinetti, senza elezione di domicilio in Roma
- ricorrente -
contro
POSTE ITALIANE S.p.A., in persona del Presidente legale rapp.te p.t., difesa, giusta procura speciale a margine del controricorso, dall'avv. Luigi Fiorillo con domicilio eletto in Roma, via Plinio 21
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Terni n^. 391/99 in data 18/25 ottobre 1999 (R.G. 1212/99).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29 maggio 2002 dal cons. Dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Siro Centofanti;
udito l'avv. Luigi Fiorillo;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Palmieri, che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine per il rigetto del ricorso con correzione della motivazione ex art. 384, secondo comma, C.P.C. Svolgimento del processo
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Terni, respingendo l'appello dell'odierna ricorrente, ha confermato la sentenza del locale Pretore con la quale ne era stata rigettata la domanda di risarcimento danni nei confronti dell'Ente Poste Italiane per la mancata promozione alla qualifica di Quadro o, in subordine, per la perdita di chance, domanda fondata sul mancato rispetto, nelle operazioni di selezione del personale promuovendo, dei principi di trasparenza ed obiettività e dei criteri di valutazione dettati dal contratto collettivo.
Il Tribunale, premesso in limine che l'Ente Poste aveva accettato il contraddittorio sulla nuova causa petendi dedotta dall'appellante e premesso altresì, nel merito, che il datore di lavoro, nell'esercizio del suo potere discrezionale in materia di promozioni, può obbligarsi al rispetto di regole procedimentali convenute con le controparti, ha osservato che nella specie il contratto collettivo 26 novembre 1994, all'art. 50, stabilisce criteri generali e di massima ispirati ai principi di trasparenza e obiettività, nonché vincolati a procedure di accertamento per l'individuazione di specificate qualità dei selezionandi, senza però fornire specifiche indicazioni sulla concreta metodologia da seguire nelle procedure di accertamento professionale e di selezione del personale. Tale lacuna è stata colmata con l'accordo integrativo aziendale del 26 ottobre 1995, con il quale è stato demandato all'azienda di stabilire le metodologie di accertamento dei requisiti degli aspiranti. Tale competenza è stata esercitata dall'azienda con la circolare n. 35 del 7 novembre 1995, che ha previsto per la copertura dei posti di Quadro un accertamento professionale imperniato su due fasi: la prima, affidata al dirigente della sede locale, di preselezione del personale nella misura del 120% dei posti da coprire secondo criteri di massima rappresentati dal titolo di studio, dall'esperienza lavorativa in azienda e fuori, dalla partecipazione a corsi professionali interni ed esterni;
la seconda, costituita da un colloquio finalizzato all'accertamento professionale per l'area Quadro di secondo livello. Questa procedura - ha argomentato il Tribunale - risulta rispettosa dell'accordo integrativo e non si pone in contrasto con i criteri dettati dall'art. 50 del contratto, perché ha come suo momento peculiare l'accertamento delle capacità, potenzialità, attitudini, livello culturale e curriculum lavorativo dei selezionandi. Per converso, nessuna fonte contrattuale prevede che si debba procedere a redazione di verbali e alla formazione di graduatorie per ogni fase della procedura, essendo ciò previsto dall'accordo integrativo solo per la copertura dei posti di cui alle lettere A) ed B) e non per la copertura dei posti di cui alle lettere C) ed E) che interessano la presente controversia, per i quali l'accordo integrativo prevede solo la istituzione di una Commissione centrale con il compito di redigere una graduatoria, ma solo successivamente alla preselezione effettuata dagli organi locali.
La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione. Poste Italiane S.p.A. ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
Con l'unico complesso motivo di ricorso, denunciando violazione degli artt. 1174, 1175, 1321, 1322, 1323, 1324, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1369, 1371, 1372, 1375 cod.civ., in relazione all'art. 50 CCNL 26 novembre 1994, all'accordo integrativo 26 ottobre 1995, alla circolare 7 novembre 1995 n. 35 e agli atti della Direzione Regionale dell'Umbria, nonché dell'art. 115 cod.proc.civ. e vizio di motivazione, parte ricorrente critica l'impugnata sentenza per non avere il Tribunale motivato sufficientemente sulla valenza da attribuire all'accordo, integrativo, il quale aveva demandato alla stessa azienda di stabilire le metodologie di accertamento dei requisiti posseduti dai candidati alla promozione, nel rispetto dei criteri fissati dall'art. 50 del CCNL. Aggiunge che il Tribunale ha male interpretato la circolare n. 35 del 7 novembre 1995, facendone derivare un'ampia discrezionalità del dirigente della struttura locale nella preselezione dei candidati, in contrasto con le prescrizioni dell'art. 50, che imponevano di agire in ogni fase della procedura con trasparenza e obiettività e secondo criteri prefissati. Inoltre, il Tribunale non avrebbe rilevato che mancava ogni prova di un'avvenuta valutazione comparativa dei candidati;
che non risultavano prefissati criteri oggettivi di valutazione e fissati i relativi punteggi;
che non risultava avvenuta alcuna valutazione personale di ciascun concorrente;
che non erano state indicate, per ciascuno di essi, le ragioni della sottovalutazione, in un quadro comparativo della sua esclusione;
che da tutti gli elementi acquisiti risultava che il direttore regionale aveva operato la selezione sulla base di una sua personale e totalmente soggettiva decisione. Infine, il Tribunale non aveva tenuto nel debito conto: che secondo l'accordo integrativo 26 ottobre 1995 la Commissione centrale avrebbe dovuto redigere e approvare una graduatoria anche per i posti di cui alle lettere C) ed E); che dalle prescrizioni imposte dall'art. 50 discendeva l'obbligo per l'azienda di documentare tutti i passaggi della procedura di selezione;
che il brevissimo tempo impiegato dal direttore regionale nell'indicare, tra i tanti concorrenti (n. 152+1036), i prescelti, era chiara dimostrazione che nessuna valutazione era stata compiuta;
che l'arbitrarietà delle decisioni aziendali aveva trovato ampia eco sulla stampa.
Il ricorso va accolto alla stregua delle considerazioni seguenti. Preliminarmente, deve ritenersi che non sussista il mutamento della causa petendi, ravvisato dal Tribunale nell'abbandono, da parte dell'appellante, della tesi, sostenuta in primo grado, dell'inosservanza, da parte dell'Ente Poste, della circolare, e nella contemporanea prospettazione della tesi dell'inadempimento, sempre da parte dell'Ente - attuatosi anche attraverso l'adozione di atti interni, quale la circolare n. 35 del 7 novembre 1995 - rispetto agli obblighi contrattualmente assunti con la sottoscrizione degli accordi collettivi.
Infatti, l'asserito mutamento della causa petendi - l'accettazione del quale sarebbe stata irrilevante ai sensi dell'art. 437 c.p.c. (v. Cass. 27 dicembre 1997 n. 13049) - non sussiste, perché se, come si ricava dalla stessa sentenza, le ragioni sottostanti alla domanda introduttiva si concretano nell'inadempimento agli obblighi procedimentali, la questione non muta se, anziché fare riferimento alla circolare, si invochino gli accordi collettivi che ne sono l'antecedente e dei quali la stessa è esplicazione o attuazione. Il Tribunale ha premesso che oggetto della presente controversia è la verifica del rispetto o meno, da parte dell'Ente datore di lavoro, delle regole contrattuali con le quali questi aveva autolimitato il proprio potere di organizzazione e di gestione e che, nella specie, sono rappresentate essenzialmente dalle clausole contenute nell'art. 50 CCNL e nell'accordo sindacale del 26 ottobre 1995. Ha poi aggiunto che l'art. 50, intitolato "Criteri di accesso alle aree", dopo aver demandato genericamente all'Area di Gestione "Personale e Organizzazione" (P.O.) il compito della selezione del personale, da attuarsi con l'utilizzazione di procedure idonee a garantire la massima trasparenza e obiettività, ha previsto, con specifico riferimento all'area Quadri, che qui interessa, "procedure di accertamento e selezione che individuino le capacità, le potenzialità, le attitudini ed il livello culturale dei selezionandi", tenendosi conto anche del "curriculum lavorativo". Ha quindi ritenuto che fondamentale importanza assume l'accordo integrativo aziendale in data 26 ottobre 1995, nel quale viene espressamente pattuito che "Per l'accesso alla Aree Quadri, l'Area P.O. stabilirà, secondo quanto previsto dall'art. 50 CCNL, le metodologie di accertamento delle capacità, del potenziale, delle attitudini e del livello culturale degli aspiranti, nonché quelle di valutazione dei curricula lavorativi compreso in esso l'espletamento di funzioni superiori". Ha infine precisato che, essendosi demandato con l'accordo integrativo al datore di lavoro il compito di stabilire le metodologie della selezione, l'Ente ha adempiuto tale onere attraverso l'elaborazione della circolare n. 35 del 7 novembre 1995, che ha previsto, per la copertura dei posti di cui alle lettere C) ed E), che riguardano la presente controversia, un accertamento professionale basato sulla valutazione dei titoli di studio, dell'esperienza lavorativa in azienda e fuori, della partecipazione a corsi professionali interni ed esterni, nonché su di un colloquio da tenersi presso l'Area P.O..
Proposta tale descrizione delle fasi procedimentali richieste dal contratto collettivo, dall'accordo integrativo e dalla circolare, il Tribunale ha ritenuto che tale metodologia sia "corretta sul piano formale" e che la normativa predetta non comporti l'obbligo di redigere verbali e graduatorie.
Osserva la Corte che risulta evidente il vizio di motivazione della sentenza. Atteso che l'Ente si era obbligato all'osservanza di determinate procedure, il Tribunale non spiega come tale obbligo sia stato assolto. Non era in discussione la legittimità, della procedura concordata, nella cui illustrazione la sentenza si attarda. La contestazione riguardava la mancata attuazione di essa. Anche la fase di preselezione in sede locale richiedeva il rispetto dei principi di obiettività e trasparenza, ma il Tribunale non spende una parola per chiarire in quali atti del direttore provinciale essi abbiano trovato espressione. L'osservanza delle regole dettate dall'art. 50 CCNL, dall'accordo integrativo e dalla circolare n. 35 postulava che i concorrenti fossero valutati in base a specifici requisiti (titolo di studio, ecc.), e pertanto un giudizio sui candidati alla selezione rispettoso dei principi di trasparenza e obiettività avrebbe richiesto che il soggetto designato a tale operazione rendesse note le ragioni della sua scelta, che era si discrezionale, ma sottoposta a vincoli predeterminati. Anche su tale questione la sentenza impugnata tace del tutto.
È evidente che una procedura che privilegi l'obiettività e la trasparenza esige che siano manifestate all'esterno le motivazioni che sorreggono la scelta di un candidato piuttosto che di un altro, ancorché senza la necessità della redazione di verbali delle operazioni di selezione e della formazione di graduatorie. Selezione vuol dire vaglio della posizione di ciascun candidato e scelta motivata del candidato preferito. Nella specie, l'obbligo di osservare tali precetti si presentava ancor più stringente dal momento che si era voluto che la procedura selettiva rispondesse a requisiti di obiettività e trasparenza. Di tutto ciò la sentenza non dà conto, esaurendosi la motivazione in un'astratta considerazione della validità della procedura prefissata, senza alcun riferimento al modo con il quale essa sarebbe stata attuata. Non vale obiettare che la richiesta di danno per la perdita di chance richiede che sia dimostrato dal dipendente il nesso di causalità tra l'inadempimento (che è la causa petendi prospettata) e la mancata promozione, mediante l'indicazione specifica e concreta degli elementi idonei a far ritenere che il regolare svolgimento delle procedure selettive avrebbe comportato un'effettiva e non ipotetica possibilità di vittoria del candidato pretermesso, onere probatorio nella specie non assolto, perché una tale affermazione presuppone che una procedura selettiva vi sia stata e che essa abbia deviato dai canoni prescritti. Nel caso in esame, dalla sentenza impugnata non risulta in alcun modo che una procedura di selezione sia stata seguita. L'assenza di qualsiasi motivazione in ordine a tale punto decisivo della controversia conferisce consistenza alla doglianza di parte ricorrente, la quale lamenta sostanzialmente di essere stata esclusa dalla selezione, formalità del tutto omessa e sostituita da una libera scelta imprenditoriale sottratta a qualsiasi vincolo. Deve quindi cassarsi la sentenza impugnata e rinviarsi la causa, per nuovo esame, ad altro giudice, designato nella Corte d'appello di Perugia, cui, ai sensi dell'art. 385, terzo comma, c.p.c., si demanda altresì la disciplina delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Perugia. Così deciso in Roma, il 29 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2002