Sentenza 22 settembre 2005
Massime • 1
È legittimo il rigetto dell'istanza dell'imputato di rinvio del dibattimento senza che sia eseguita la visita fiscale, se la detta istanza si basa su un certificato medico che attesta l'impedimento a comparire ma non indica il luogo di degenza, non potendo ipotizzarsi per il giudice, una volta che abbia disposto la visita fiscale di controllo per il luogo di abitazione, l'obbligo di svolgere d'ufficio ulteriori ricerche per rintracciare l'imputato sulla base delle informazioni fornite "in loco" da un familiare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/09/2005, n. 34651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34651 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 22/09/2005
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 984
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - N. 042815/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CA GI N. IL 06/06/1960;
avverso SENTENZA del 27/06/2002 CORTE APPELLO di POTENZA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMU GIACOMO;
Udito il Procuratore Generale in persona del SPG Dott. FEBBRARO G. che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1. RI IA impugna la sentenza (e relative ordinanze dibattimentali) della Corte di appello confermativa della decisione di primo grado con la quale è stato dichiarato colpevole dei delitti di cui agli artt. 110, 81 cpv., 468 e 648 c.p., per avere, in concorso con ignoti, contraffatto o comunque fatto uso del sigillo dell'Ufficio della motorizzazione civile di Pisa, apponendolo su falsi certificati relativi a ciclomotori di provenienza furtiva, da lui acquistati o comunque ricevuti;
e con cui è stata, altresì, revocata la sospensione condizionale della pena a lui concessa con sentenze in data 10 maggio 1985 della Corte di appello di Potenza e 19.9.1985 del tribunale di Trani.
2. Denuncia:
- nullità della sentenza per il rigetto della richiesta di rinvio del dibattimento di appello per il suo legittimo impedimento;
osserva il ricorrente come, nonostante il medico incaricato dal giudice della visita fiscale non lo avesse reperito presso la casa di abitazione, avrebbe dovuto il sanitario effettuare la visita di controllo presso il diverso luogo in cui egli effettivamente si trovava: luogo che, pur non indicato nel certificato di malattia prodotto in dibattimento, era stato comunicato al professionista da sua madre, presente nell'abitazione al momento dell'accesso; deduce, altresì la contraddittorietà della motivazione la quale, dopo aver ritenuto il documentato stato di salute tale da meritare accertamento legale, ha comunque ritenuto l'impedimento insussistente ancorché la disposta visita fiscale non fosse stata effettuata in seguito al descritto inconveniente e rileva altresì l'insufficienza e la contraddittorietà sotto il medesimo profilo dell'argomentazione contenuta in sentenza secondo cui doveva ritenersi che comunque egli si trovava nella possibilità di viaggiare, essendo stato accertato dall'ufficio giudiziario il fatto materiale che egli si fosse recato personalmente dal proprio medico privato per ottenere il certificato di malattia poi prodotto in giudizio.
- nullità della sentenza per il rigetto della richiesta di rinvio del dibattimento di appello per l'impedimento del difensore avvocato Preziosi dovuto a suoi concomitanti impegni professionali;
- nullità della sentenza per il rigetto della richiesta di rinvio a breve avanzata dal difensore di ufficio, onde consentire al difensore di fiducia di munirsi di procura speciale ai sensi dell'art. 599 c.p.p.. Le doglianze sono infondate.
Osserva il collegio, innanzi tutto, che nel processo di parti incombe su ciascuno dei soggetti che ivi agiscono il preciso onere di allegazione e produzione degli elementi quali si fondano richieste e deduzioni (sez. un. 17.11.2004, P.M. in proc. Esposito;
sez. un., 27.10.2004, Palumbo), insieme ad un dovere di correttezza e leale collaborazione nell'esercizio delle facoltà e dei poteri conferiti dalla legge ai fini della regolare instaurazione e del compiuto sviluppo del contraddittorio. Ciò premesso, si deve rilevare come sia stata prodotta in giudizio, a sostegno del legittimo impedimento dell'imputato, una certificazione medica non attestante ne' il luogo in cui la visita privata era stata effettuata ne' quello in cui il paziente si sarebbe dovuto trovare;
certificazione dunque di per sè inidonea, secondo un condivisibile indirizzo della giurisprudenza di legittimità, a radicare il potere-dovere del giudice allo svolgimento di accertamenti in ordine allo stato di salute dell'istante (sez. 4^, 16 giugno 2003, De Felice, rv 225624; sez. 6^, 12 febbraio 1999, Mattiucci, rv 212761; sez. 2^, 19.6.2003, Lettieri, rv 228773); ne' emerge che, da parte della difesa la quale il rinvio aveva sollecitato, fosse stato aliunde specificato che l'imputato dimorava in luogo diverso da quello di abitazione risultante in atti e presso il quale il medico fiscale era stato dal giudice indirizzato. Nessuna contraddizione, dunque, può rinvenirsi tra l'ordinanza dispositiva della visita fiscale e quella reiettiva dell'istanza di differimento, atteso che la Corte di appello ha ritenuto insussistente l'impedimento prendendo atto dell'impossibilità di accertarlo per fatto dell'imputato richiedente;
ne', alla stregua di quanto appena enunciato in punto di diritto ed a fronte dell'inesistente collaborazione della parte interessata, alcun dovere di svolgere, sulla base delle indicazioni fornite da un familiare reperito in loco, ulteriori ricerche del soggetto da sottoporre a visita fiscale incombeva sull'organo giudiziario: il quale comunque, allo scopo di ulteriore garanzia, ha disposto accertamenti tramite la cancelleria presso il medico che aveva rilasciato la certificazione attestante la malattia, apprendendo che la visita si era svolta presso l'ambulatorio di quest'ultimo e da ciò logicamente deducendo che comunque non sussisteva alcuna impossibilità assoluta per l'infermo di lasciare il proprio domicilio.
Ritenuta, per le ragioni esposte, la correttezza logica e giuridica delle conclusioni cui è pervenuta la Corte territoriale, rimane di fuori dei compiti di questa Corte l'esame della documentazione allegata dal ricorrente all'atto di gravame.
Quanto alla statuizione di rigetto della domanda di rinvio per concomitante impegno professionale dell'avvocato Preziosi, osserva il collegio - al di là del rilievo che comunque assume nella specie il disposto dell'art. 420 ter, comma 5, secondo periodo, c.p.p., opportunamente richiamato dal giudice di merito attesa la nomina di due difensori - come il professionista istante non risultasse formalmente nominato, e dunque non potesse considerarsi titolare dell'ufficio di difesa;
ne' vale a sanare tale carenza la circostanza che, non essendo stata rilevata in precedenza l'irritualità in questione, in diversa occasione analoga richiesta di differimento fosse stata accolta. Nella specie la Corte di appello, peraltro, neppure ha omesso di comparare necessità difensive ed esigenze di giustizia, evidenziando, nel privilegiare queste ultime, la preesistenza di più rinvii ad istanza di parte e la risalente epoca dei fatti.
Allo stesso modo del tutto corretta si palesa la giustificazione della reiezione della richiesta di rinvio dell'udienza per consentire all'imputato di rilasciare al difensore la procura speciale ai fini del cd. "patteggiamento in appello", attesa la evidente tardività della stessa e dunque la sua estraneità alle regole di leale condotta processuale, avendo in precedenza l'interessato avuto più possibilità di addivenire all'accordo processuale con il pubblico ministero.
3. Denuncia altresì:
- vizio della motivazione in ordine alla richiesta di assoluzione, di concessione delle circostanze attenuanti generiche, della riduzione della pena, dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 cpv. c.p., della derubricazione della ricettazione in incauto acquisto, nonché violazione degli artt. 191 e 195 c.p.p. per essere state utilizzate dichiarazioni de relato senza l'esame della fonte diretta. Le doglianze sono generiche, perché prive del contenuto di critica specifica alle compiute argomentazioni della Corte di appello sia in ordine ai profili di responsabilità per i vari delitti di ricettazione, sia in ordine al trattamento sanzionatorio. Allo stesso modo del tutto assente nell'atto di gravame è la confutazione delle ragioni con le quali la Corte di appello ha (peraltro del tutto correttamente) rigettato, per non aver la difesa mai richiesto l'audizione dei testi di riferimento ai sensi dell'art. 195.1 c.p.p., l'eccezione di inutilizzabilità delle deposizioni de relato.
- violazione della legge penale con riferimento al delitto di cui all'art. 468 c.p. (contraffazione di sigilli), dovendosi configurare nella specie la falsità in atti di cui agli artt. 476, 477, 482 c.p., reato ormai prescritto, e comunque un'ipotesi di falso grossolano. La doglianza è inammissibile perché introduce censure che non risultano formulate nel grado di appello e delle quali, comunque, non può che apprezzarsi la manifesta infondatezza, attesi, da un lato, il compiuto accertamento della contraffazione del sigillo dell'autorità, che integra il delitto di cui all'art. 468 c.p. così come ritenuto in sentenza e, da un altro, la considerazione che la condotta di falsificazione di atti che ne è conseguita (e di cui si deduce l'inoffensività) è diversa e successiva alla prima - la quale ne costituisce atto preparatorio - ed integra ulteriori delitti, che peraltro non sono stati contestati;
di ciò, ovviamente, non può dolersi il ricorrente.
- violazione degli artt. 163, 164 e 168 c.p.; rileva il ricorrente come la Corte di appello abbia erroneamente rigettato la doglianza concernente la revoca della sospensione condizionale, che non avrebbe potuto essere adottata in quanto le sentenze con le quali era stata concessa risalgono al 1985 e dunque ad oltre cinque anni dalla data di commissione del reato oggetto del presente procedimento. La doglianza è fondata, anche se per ragioni diverse da quelle indicate dal ricorrente. Risulta infatti dal certificato penale in atti che le sospensioni condizionali della pena precedentemente concesse al RI (ad eccezione di quella di cui alla sentenza 23.8.1983 del tribunale di Melfi, la cui sanzione risulta comunque scontata in carcerazione preventiva) siano state già revocate con provvedimento della Corte di appello di Potenza del 21.6.1991. Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato in parte qua,
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta revoca della sospensione condizionale della pena, revoca che elimina;
rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2005