Sentenza 17 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/05/2002, n. 7258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7258 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2002 |
Testo completo
A D E E N T . REPUBBLICA ITALIANA G S07 2 5 8 N E E 0 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R S E ZIONE LA CORTE SUP Oggetto VENDITA GARANZIA NE BECO CIVILE DI BUON FUNZIONA MENTU SENT: GIUDICE PACE. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Ricorso Limin Dott. Rosario DE JULIO Presidente R.G.N. 20160/99 COLARUSSO Rel. Consigliere Cron.20320 Dott. Vincenzo SCHETTINO Consigliere Rep. Dott. Olindo Consigliere- Ud. 29/01/02 Dott. Roberto Michele TRIOLA GOLDONI Consigliere- Dott. Umberto ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MM LT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA BALDUINA 114, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO MARRAPESE, che 10 difende unitamente all'avvocato DINO OLIVOTTO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
AUTOFFICINA BORTOLUS;
intimato avverso la sentenza n. 19/98 del Giudice conciliatore di PORDENONE, emessa il 12/10/98; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 142 udienza del 29/01/02 dal Consigliere Dott. Vincenzo -1- COLARUSSO;
udito il P.M. in persona Generale Dott. Rosario l'inammissibilità o comunque -2- del Sostituto Procuratore RUSSO che ha concluso il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 15.10.1990 VA Walter convenne LU AN innanzi al Giudice di Pace di Pordenone per sentirlo con dannare al pagamento in suo favore della somma di L. 940.516, oltre interessi e svalutazione, a titolo di risarcimento danni per avere il convenuto venduto ad esso attore un motore diesel per auto Golf con garanzia di buon funzionamento e che si era, al contrario, rivelato un rottame. Il LU si costituiva chiedendo il rigetto della domanda. Questa è stata respinta dal giudice con sentenza in data 12.10.1998 sui rilievi che mancava in atti ogni prova dell'acquisto, della garanzia offerta, del mancato funzionamento e della denunzia effettuata nei termini, che in una lettere del difensore dell'attore diretta a quello del convenuto si riconosceva non essere mai stata pretesa la garanzia di buon funzionamento;
che il CT nominato non aveva potuto dare risposta ai quesiti propostigli non avendo neppure potuto visionate il motore perché posto a rifiuto "." Ricorre per cassazione il VA che si affida a M due motivi. 2 MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente lamenta nel primo motivo violazione degli artt.1490 e 1512 C.C. avendo il giudice di pace confuso gli ambiti di operatività delle due norme e deducendo dalla mancanza di garanzia di buon funzionamento la esclusione di quella ordinaria per i vizi della cosa conseguente ope legis alla vendita. Nel secondo motivo deduce illogica contraddittoria lettura della perizia. Il prezzo di L. 600.000 incontestatamente pagato non poteva che corrispondere ad un motore funzionante dal che potevano inferirsi le esigenze che avevano indotto al VA all'acquisto, non potendosi, per converso, ritenere che egli per tale prezzo avesse inteso acquistare un rottame. Il ricorso non merita accoglimento. Il Giudice di Pace ha pronunciato sentenza secondo equità ai sensi dell'art. 113 ult. comma c.p.c.essendo il valore della causa inferiore e due milioni di lire. Ciò posto, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte ( cfr, per tutte: Cass. Sez. I 21.11.2001 n. 14638, ENEL C. Mercuri ), detto giudice non solo non era tenuto alla individuazione 3 della norma strattamente applicabile alla fattispecie dedotta in causa né al rispetto dei principi regolanti la materia specifica o quelli generali dell'ordinamento ma era unicamente tenuto all'osservanza delle norme costituzionali e di quelle comunita rie, se di rango superiore a quelle ordinarie, nonché, a norma dell'art. 311 c.p.c., di quelle processuali ( e di quelle sostanziali cui le norma processuali facciano rinvio ), giacchè in tali controversie egli deve giudicare facendo immediata applicazione dell'equità c.d. formativa o integrative sostitutiva ( enon delle c.d. equità ostitutiva e correttiva ), e deve, perciò, fondarsi su un giudizio di tipo intuitivo e non sillogistico. Ne consegue che le sentenze del giudice di pace pronuchiate secondo equità о da intendersi tali - anche quando detto giudice abbia dichiarato di fare aplicazione di una norma di legge, con ○ senza espressa indicazione della sua rispondenza all'equità ricorribili in cassazione per - sono violazione delle norme processuali ai sensi dell'art. 360 nn. 1, 2 e 4 c.p.c. ( in quest'ultimo caso con riferimento alla ipotesi di inesistenza della motivazione ) nonché ai sensi del n. 5 del citato art. 360, quando l'enunciazione del criterio di equità adottato sia affetta da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in una ipotesi di mera apparenza ovvero di radicale ed insanabile contraddittorietà della di motivazione, mentre la censura violazione di legge sostanziale è consentita solo con riguardo alla inosservanza 0 falsa applicazione della costituizione o delle norme comunitarie di rango s uperiore a quelle ordinarie. Nel caso di specie non si ravvisano gli estremi di alcuno di tali vizi denunziabili in cassazione nei limiti di quanto sopra specificato. Ed, infatti, quand' anche il giudice avesse confuso i due istituti della garanzia per vizi e di quella di buon funzionamento, come assume il ricorrente, la motivazione sarebbe adeguata anche per la prima poiché, come si evince dalla sentenza 1 ed ai rilievi in essa contenuti il ricorrente oppone mere apodittiche affermazioni ),il giudice ha ed ritenuto mancante non solo la prova della garanzia di buon funzionamento ma anche quella del cattivo funzionamenmto e /o dei vizi della cosa venduta e della tempestiva denunzia di essi 1 e su questo punto specifico manca nel ricorso ogni doglianza ). 5 Non si fa luogo a condanna alle spese non avendo l'intimato svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso. Così deciso in Roma addì 2 gennaio 2002 IL PRESIDENTE Il Consigliere estensore Ablarms E N IL CANCELLIERE,C1 O I Paolo Talarica Perico Z A R T DEPOSITATO IN CANCELLERIA S I 217 MAG. 2002 G E IL CANCELLIER CI e Roma r R r è A h D c n o C E . T G N E S E 6