Sentenza 21 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/03/2003, n. 4135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4135 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2003 |
Testo completo
1 35 /0 3 E C A P I 0 D E L IC A 9 3 D D R.G.N. 11416/00 IU E E T 6 G 4 N E . E S T E N T T. R A (IS Ud. 14/10/02 REPUBBLICA ITALIANA Cron. 9614 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rep. SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai signori: dott. Mario DELLI PRISCOLI presidente dott. Vincenzo PROTO consigliere dott. EP MARZIALE cons.relatore dott. EP Maria BERRUTI consigliere dott. Renato RORDORF consigliere ha pronunciato la seguente: Processo civile/Ricusazione/ Decisione sulla -/Ricorso ex art. 111 SENTENZA Cost./Inammissibilità. sul ricorso proposto da: ANTONIO ROSSI, elettivamente domiciliato in Avellino, Via Circonvallazione n. 42, presso il proprio studio professionale, unitamente all'avv. EP Argenio, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
-ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura EP AR 1 1848 + 2002 Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- controricorrente -
avverso l'ordinanza emessa in data 13 marzo 2000 dal presidente del Tribunale di Avellino nella causa iscritta con il n. 663/99 nel ruolo del Giudice di pace di Avellino;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14 ottobre 2002 dal relatore cons. dott. EP AR;
Udito, per l'Amministrazione, l'avvocato dello Stato Palatiello;
Udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott. Stefano Schirò, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto che, con ordinanza riservata, emessa il 24 febbraio 1999 nella causa tra l'avv. Antonio SS e la società Sidigas, il giudice di pace di Avellino, in persona del dott. Vito D'UR, dichiarava inammissibile la prova per interrogatorio formale del legale rappresentante di detta società, la cui ammissione era stata richiesta dal SS;
che, con citazione notificata il 13 ottobre 1999, il SS aveva convenuto in giudizio il D'UR, innanzi allo stesso Ufficio, EP AR 2 chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a causa della emanazione della predetta ordinanza;
che, nel frattempo, il SS, facendo seguito alla sentenza di condanna generica pronunciata in suo favore dal Pretore di Avellino e a carico del Ministero dell'Interno con sentenza del 14 aprile 1993, conveniva in giudizio detta Amministrazione, sempre innanzi al Giudice di pace di Avellino, con atto notificato il 16 marzo 1999, al fine di ottenere la liquidazione dei danni oggetto di tale sentenza;
che anche tale giudizio era assegnato al dott. D'UR; che quest'ultimo, prendendo atto della domanda proposta nei suoi confronti, il 20 ottobre 1999 dichiarava formalmente di astenersi da entrambi i giudizi a lui assegnati;
che il Presidente del Tribunale, con ordinanza del 13 marzo 2000, rigettava l'istanza di ricusazione, ponendo in evidenza che la domanda avanzata dal SS nei confronti del D'UR, oltre che manifestamente infondata (non essendo stata neppure dedotta la ricorrenza dei presupposti richiesti per la proposizione della domanda risarcitoria direttamente nei confronti del magistrato, ai sensi dell'art. 13, legge 13 aprile 1988, n. 117) appariva altresì palesemente diretta a creare EP AR 3 artificiosamente i presupposti dell'astensione e della ricusazione;
che con la stessa ordinanza il SS era condannato al pagamento della pena pecuniaria di L. 10.000; che il SS chiede la cassazione di tale ordinanza con un unico motivo di ricorso;
che l'Avvocatura resiste eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto che il ricorrente, denunziando violazione degli artt. 51 e segg. c.p.c., censura il provvedimento impugnato per aver rigettato ricorso, senza considerare che il giudice ricusato aveva dichiarato di astenersi e che, pertanto, erano venuti meno i presupposti della ricusazione e dell'irrogazione, a suo carico, della pena pecuniaria prevista dall'art. 54, terzo comma, c.p.c.; che nel nuovo contesto normativo determinato dall'entrata in vigore dell'art. 1, legge Cost. 23 novembre 1999, n. 2 (il quale ha riformulato l'art. 111, Cost., precisando che "ogni" processo deve svolgersi "davanti ad un giudice terzo e imparziale") non è più possibile ritenere che l'esigenza di far risolvere la controversia da un giudice imparziale rilevi solo ai fini EP arziale 4 dell'organizzazione degli uffici, in quanto essa è ormai oggetto di un diritto soggettivo "non solo pieno e assoluto, ma anche fondamentale e insopprimibile"; diritto che, oltre ad essere riconosciuto dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, è altresì garantito dalla nostra Carta Costituzionale come valore fondamentale dell'ordinamento, senza il quale "non avrebbe significato né la soggezione dei giudici solo alla legge né la stessa autonomia e indipendenza della magistratura" (Cass. 26 marzo 2002, n. 4297); che, pertanto, l'ordinanza che decide sulla ricusazione ha un'indubbia natura decisoria (Cass. 4297/02, cit.); che, tuttavia, non è possibile riconoscerle carattere definitivo, in quanto, per il suo carattere incidentale, essa confluisce nel provvedimento finale che definisce il procedimento in cui la ricusazione è stata proposta e, pertanto, l'eventuale vizio causato dall'incompatibilità del giudice ricusato diviene motivo di nullità degli atti da lui compiuti, che può esser fatta valere nei limiti e secondo le regole proprie dei mezzi di impugnazione, ai sensi degli artt. 158 e 161, c.p.c. (Cass. 4297/02, cit.); che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il EP AR 5 provvedimento con il quale, in caso di inammissibilità o di rigetto dell'istanza di ricusazione, il giudice condanna la parte o il difensore che l'ha proposta ad una pena pecuniaria ai sensi dell'art. 54, terzo comma, c.p.c. non attiene all'oggetto del processo, ma è emanato nell'esercizio di un potere sanzionatorio tra il in un rapporto che si istituisce esclusivamente condannato e l'Amministrazione dello Stato;
che detto provvedimento ha, quindi, natura amministrativa e la sua eventuale illegittimità può farsi valere in sede di esecuzione o riscossione coattiva come previsto per i titoli esecutivi aventi detta natura (Cass. [ord.] 2 marzo 1983, n. 187; Cass. 3 marzo 1998, n. 2330); che deve conseguentemente escludersi che l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 53 c.p.c. sia ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost.; che il ricorso è, pertanto, inammissibile;
che ricorrono giusti motivi di compensazione delle spese di giudizio
P.Q.M.
La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese di giudizio. EP AR Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del Il Presidente Mais llli Briscol CORTE SUPPEENR ZONE Prime Depositate celleria 1 1 IL CANCELLIERE EP AR ON E BOLLOART 3 L. 21-11-1991, N.374 (IST.NE GIUDICE DI PACE) 14 ottobre 2002. myht Vestensore AL CANCELLIERE Andrea Bianchi Greaubiquent 7