Sentenza 1 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/08/2002, n. 11464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11464 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBB LICA TA 64 / 02EPUB B C 4 6 -- IN NOME DEL POPOLO ITA ANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 4049/00 Dott. Vincenzo MILEO ----- Consigliere Cron. 28022 Dott. Luciano VIGOLO Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Rep. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI - Rel. Consigliere Ud.29/05/02 Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI ha pronunciato la seguente SE N TEN ZA sul ricorso proposto da: BA AN, UC AN, AR IN, HI LU, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ASIAGO 9, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO BERNARDINI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato STEFANO BRENDOLAN, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
ARENA S.P.A., elettivamente SOCIETA' EDITRICE domiciliato in ROMA VIA G. BELLONI 83, presso lo studio dell'avvocato GIULIO PROSPERETTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIO2002 i 2459 DALLA BERNARDINA, giusta delega in atti;
-1- - controricorrente avverso la sentenza n. 866/99 del Tribunale di VERONA, depositata il 25/08/99 R.G.N. 334/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/05/02 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato BERNARDINI;
udito l'Avvocato PILEGGI per delega PROSPERETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- RITENUTO IN FATTO 1- che il sign.GE IS ed i suoi litisconsorti, già dipendenti della spa Arena Editrice, la hanno convenuta innanzi al Pretore di Verona per ottenerne la condanna al pagamento di spettanze collegate alla mancata fruizione di riposi;
2- che innanzi al predetto giudice la società ha eccepito l'esistenza di una transazione, stipulata in sede sindacale, che aveva definito tutte le pretese che potessero collegarsi all'intercorso rapporto di lavoro;
3- che secondo i ricorrenti la transazione aveva avuto ad oggetto esclusivamente la determinazione del t.f.r.; 4- che il Pretorc ha accolto la tesi della società convenuta rigettando la domanda dei ricorrenti;
5- che la decisione di primo grado è stata confermata dal Tribunale di Verona, con sentenza del 25.8.99, il quale ha ritenuto n : a- che nell'interpretazione della transazione, al fine di individuare la effettiva volontà delle parti, andava riconosciuta preminenza all'elemento letterale;
b- che dallo stesso risultava che le parti si erano indotte a stipulare la transazione per definire la controversia relativa all'incidenza dello straordinario sul t.f.r.; C- che risultava, altresì, dal testo dell'accordo intervenuto fra le parti che essc, con lo stesso, avevano anche inteso definire in via transattiva ogni questione conseguente all'intercorso rapporto di lavoro;
d- che, determinata la cifra di sua spettanza, ciascun lavoratore aveva dichiarato di non aver altro a pretendere per qualsiasi titolo dedotto e non dedotto;
e- che alla stregua dei predetti elementi doveva ritenersi corretto il convincimento del Pretorc, secondo cui il contenuto della transazione risultava più ampio rispetto alle ragioni per le quali le parti erano comparse innanzi alla commissione di conciliazione, per effetto di una comune volontà di completa definizione del rapporto;
f- che la transazione era stata conclusa con l'assistenza delle organizzazioni sindacali consapevoli, per la loro specifica esperienza, della portata delle espressioni usate nella stessa e la lite con la datrice di lavoro era intervenuta dopo oltre tre anni dalla stessa e tanto aveva una sua incidenza nella valutazione del comportamento delle parti;
6- che il sign. IS ed i suoi litisconsorti chiedono la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da un unico motivo,cui resiste la spa Editrice Arena con controricorso;
RITENUTO IN DIRITTO 1- che i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli art. 1362 e 1364, insufficienza e contraddittorictà della motivazione;
2- che essi imputano al Tribunale : a- di aver ritenuto, in maniera del tutto contraddittoria , che la transazione intendesse definire ogni questione ricollegantesi all' intercorso rapporto di lavoro, nonostante che lo scopo della comparizione delle parti innanzi alla commissione apparisse chiaramente delimitato alla definizione delle question connesse alla 2 determinazione del t.f.r.; attribuendo, inoltre, incidenza, ai fini interpretativi, ad una espressione ( concernente la dichiarazione di riferibilità della transazione a qualsiasi pretesa connessa al rapporto di lavoro) definita clausola di stile dallo stesso Tribunale;
b- che emergeva con chiarezza che i lavoratori erano comparsi solo per il predetto scopo,nonessendo neppure state enunciate le questioni che sarebbero divenute oggetto di lite, relative alla mancata fruizione dei riposi;
c- che era mancata ogni indagine diretta ad individuare se esistesse la consapevolezza dei lavoratori di estendere la transazione a qualsiasi pretesa ricollegabile al rapporto di lavoro;
d- che v'era, quindi, violazione del canone ermeneutico che imponeal giudice di individuare la comune volontà delle parti;
3- che la censura è infondata, atteso che non vi è stata da parte del giudice di merito la violazione di tale canone avendo egli accordato, del tutto correttamente, per accertare la comune volontà delle parti, priorità al criterio di letteralità,cercando il significato dell'espressione con cui le parti dichiaravano di voler definire in via transattiva ogni questione inerente e conseguente l'intercorso rapporto di lavoroje giungendo alla conclusionc, picnamente logica,chc la transazione, occasionata dalla questione relativa all'incidenza dello straordinario sul t.f.r.,si era poi estesa a definire la totalità delle pretese ricollegabili al rapporto di lavoro;
4- che il ricorso va, pertanto, rigettato;
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P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso c condanna i ricorrenti in solido alle spese di lite liquidate oltr € 3.000,00 per onorari_ in € 2989 Roma 29 maggio 2002 3 3 0 1 5 A . I S . T S D Il Consigliere es. R N , A T A O ' , 3 L L Il Presidente A L 7 L Conrod Gal S O E 3 E B - D P Vincenzo Miles 1 I S I 1 D I S N N A E G E T S G O S I O G A A P E D L M O E I , T A T O A I L R D R L T I E S E I D T D G N E E пругам а R S E 0 1 . T zauco R A A S S I D A D T , O A L L O B L I D S G A O T A S A O D O P I M , T I O R A T D D S I E O G T E N R E S E