Sentenza 15 gennaio 2014
Massime • 2
In tema di spese processuali, nella liquidazione dei compensi professionali relativi a prestazioni difensive non ancora completate alla data di entrata in vigore del d.m. n. 140 del 20.7.2012, il giudice non dovrà riconoscere il cd. rimborso forfettario delle spese generali, essendo stata la relativa previsione abrogata dal D.M. citato che dà attuazione all'art. 9, comma secondo, del D.L. 24.1.2012 n. 1, convertito nella legge 24.3.2012 n. 27 (Sez. Un. Civ. n. 17405 del 12.10.2012, Rv. 623533). (In motivazione la Corte ha chiarito che la reintroduzione - con legge 31.12.2012, n. 247 - del rimborso delle spese generali non è ancora operativa, non essendo stato emanato il D.M. che, a termini dell'art. 13, comma sesto della legge, avrebbe dovuto determinare la misura massima del rimborso).
In tema di patrocinio a spese dello Stato, la revoca del beneficio per difetto originario delle condizioni di reddito ha effetto retroattivo anche sui diritti del patrocinatore che pertanto non potrà richiedere all'Amministrazione i compensi professionali per l'attività svolta fino al provvedimento di revoca.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/01/2014, n. 9357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9357 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 15/01/2014
Dott. PICCIALLI Patrizia - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere - N. 82
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere - N. 9618/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ORLANDRO DR;
avverso l'ordinanza n. 191/2010 TRIBUNALE di VASTO, del 12/11/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
sentite le conclusioni del PG Dott. LETTIERI Nicola che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
L'Avv. OR DR, difensore di ufficio di RA NC, ricorre in proprio avverso l'ordinanza di cui in epigrafe che ha rigettato il ricorso proposto autonomamente dallo stesso avverso il decreto di revoca della pregressa ammissione del Carbonara al predetto beneficio, a seguito dell'emersione di redditi derivanti da attività illecite non sottoposte a tassazione, suffragata dalle produzioni documentali versate in atti dall'Agenzia delle Entrate, dalle quali si evinceva anche che il Carbonara era intestatario di due contratti di locazione stipulati nel 2005 - 2006 e di due autovetture.
Deduce, con il primo motivo,la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 112, e dei principi affermati dalla sentenza delle Sezioni unite
10 settembre 2004, n. 36168, sostenendo che il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 112, (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), è adottato di ufficio dal giudice solo nei casi in cui l'interessato non abbia comunicato le variazioni di reddito o in difetto di altre comunicazioni che facciano venire meno il proprio diritto mentre, negli altri casi, la revoca per mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito debba essere subordinata alla richiesta dell'ufficio giudiziario.
Con il secondo motivo lamenta la violazione del principio devolutivo dell'impugnazione laddove il giudicante aveva posto a base del provvedimento di revoca anche fatti nuovi (i contratti di locazione e la proprietà di autovetture) rispetto a quelli oggetto del provvedimento di revoca, tenendo conto dei documenti prodotti dall'Agenzia delle Entrate.
Con lo stesso motivo si sostiene l'illegittimità del provvedimento nella parte in cui ha condannato il difensore d'ufficio alle spese di lite.
Con il terzo motivo si duole della carenza di motivazione del provvedimento impugnato che non aveva fornito risposta agli specifici rilievi contenuti nell'atto di impugnazione inerenti le risultanze del certificato penale, dalle quali emergeva che l'ultimo delitto era stato commesso dall'imputato nel 1993 e che i reati erano tutti riconducibili ad un'attività commerciale andata male e che soltanto uno tra essi era un delitto contro il patrimonio (insolvenza fraudolenta, risalente al 1991).
Si sostiene, altresì, che le allegazioni fornite dall'Amministrazione finanziaria non erano in grado di provare il superamento delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio.
Con il quarto motivo si ritorna sul tema già trattato con il secondo motivo, afferente la condanna del difensore d'ufficio al pagamento delle spese del procedimento, con l'aggiunta delle spese generali, IVA e CAP, sostenendosi l'assoluta illegittimità di tale statuizione, anche sotto il profilo dell'assoluta estraneità dell'istituto della soccombenza nel procedimento camerale D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 99, e sottolineando che l'interesse al procedimento di opposizione è proprio dell'imputato. Si sottolinea, infine, che, a seguito della riforma introdotta dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 9, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo
202, n. 27, non spettano più le spese generali, IVA e CPA. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato esclusivamente con riferimento all'ultima censura afferente la condanna al rimborso forfettario delle spese generali in favore dell'Agenzia delle Entrate.
Gli altri motivi sono infondati.
La giurisprudenza consolidata di questa Corte, anche a sezioni unite (Sezioni unite 14 luglio 2004, Pangallo, rv 228667) si è espressa nel senso che il provvedimento di revoca dell'ammissione ad esso disposto a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 112, (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) è impugnabile, anche nell'ipotesi in cui sia stato adottato illegittimamente d'ufficio, negli stessi termini e con i medesimi rimedi stabiliti dal precedente art. 99 relativo all'istanza di ammissione, poiché il citato testo unico, avendo natura "compilativa", non ha abrogato i diritti e le garanzie difensive previste dalla previgente disciplina ("ricorso" al presidente dell'ufficio giudiziario di appartenenza del giudice che ha disposto la revoca e successivo ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che definisce il predetto "ricorso"). Il ricorso per cassazione, in materia, è, pertanto, consentito soltanto per violazione di legge, giacché il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99, comma 4, sia pure con riferimento ai provvedimenti di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (cui vanno equiparati i provvedimenti di revoca, per insussistenza dei presupposti del decreto di ammissione) prevede il ricorso per cassazione soltanto per violazione di legge ( v. da ultimo, in tal senso, Sezione 3^, 21 aprile 2010, Borra, rv. 248093). Ed è pacifico che nel concetto di violazione di legge può comprendersi la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, quali ad esempio l'art. 125 c.p.p., secondo cui la motivazione è prevista a pena di nullità. L'apparenza della motivazione del provvedimento impugnato non consente, invero, il controllo del procedimento logico seguito dal giudice. Non può, invece, ricomprendervisi la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione, previste come autonomo mezzo di annullamento dall'art. 606 c.p.p., lett. e), ne' tantomeno il travisamento del fatto non risultante dal testo del provvedimento. Nella violazione di legge debbono, quindi, intendersi compresi sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Ciò premesso, va rilevato che con la legge 168/2005 il legislatore ha modificato il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 112, introducendo la possibilità per il giudice di revocare d'ufficio l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato anche nel caso di cui alla lett. d) del citato art. 112, concernente la mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito stabilite dalla legge, prima della riforma subordinata, invece, alla tempestiva richiesta dell'ufficio finanziario competente.
L'ordinanza impugnata ha motivato adeguatamente in ordine alle ragioni che facevano ritenere insussistenti i presupposti reddituali per ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato da parte del ricorrente. La decisione gravata poggia, infatti, su una corretta interpretazione della normativa di settore, laddove i giudici di merito, nel determinare l'ammontare del reddito complessivo ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, hanno tenuto conto anche dei redditi derivanti da attività illecite.
È assunto ormai assolutamente pacifico, anche con il conforto di plurimi interventi della Corte costituzionale, che, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per la determinazione dei limiti di reddito rilevano anche i redditi che non sono stati assoggettati ad imposte vuoi perché non rientranti nella base imponibile, vuoi perché esenti, vuoi perché di fatto non hanno subito alcuna imposizione: pertanto rilevano anche i redditi da attività illecite ovvero i redditi per i quali l'imposizione fiscale è stata esclusa.
Ed è altresì pacifico che, al fine del suindicato accertamento, si può fare ricorso agli ordinari mezzi di prova, ivi comprese le presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c., tra le quali rientrano il tenore di vita dell'interessato e dei familiari conviventi e qualsivoglia altro fatto di emersione della percezione, lecita o illecita, di redditi. Del resto, altrimenti opinandosi, si verrebbe a creare, in materia di patrocinio a spese dello Stato, una disparità di trattamento tra il soggetto che correttamente ha provveduto a dichiarare i propri redditi e quello che illegalmente ha eluso tali obblighi giuridici, privilegiando paradossalmente quest'ultimo nonostante il suo comportamento antigiuridico (sul punto, v., da ultimo, Sezione 4^, 20 aggio 2010, n. 2197, Di Stefano, rv. 247300).
La decisione impugnata è quindi, sotto questo profilo, corretta e incensurabile, laddove apprezza,attraverso il riferimento ai precedenti giudiziari dell'istante, una situazione reddituale incompatibile con il limite di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Resta da aggiungere che il giudicante ha altresì sottolineato che, anche volendo prescindere dagli indici presuntivi che fanno riferimento a ricchezze occulte, la capacità reddituale del Carbonara, accertata in relazione a due contratti di locazione intestate a suo nome e la proprietà di due autoveicoli, confermava una disponibilità di reddito superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la fruizione del beneficio.
In questa prospettiva, è così destituita di fondamento la doglianza del ricorrente sull'asserita violazione del principio devolutivo dell'impugnazione.
È vero che nella materia de qua è illegittimo il rigetto dell'opposizione al diniego di ammissione al patrocinio a spese dello stato per motivi diversi da quelli ritenuti dal primo giudice, poiché l'opposizione è uno strumento impugnatorio, come tale regolato dai principi dell'ordinamento processuale penale in tema di effetto devolutivo e divieto di "reformatio in pejus" (v. Sezione 4^, 23 marzo 2011, n. 12491, Esposito, rv. 250134), ma la decisione impugnata non ha violato il suddetto principio, giacché il riferimento ai contratti di locazione ed alla proprietà dei due autoveicoli, segnalati dall'Agenzia delle Entrate nella memoria di costituzione, era stato espresso solo a conferma della valutazione già compiute in relazione all'accertamento di proventi illeciti derivanti dalla commissione dei reati per i quali era già intervenuta condanna con sentenza definitiva nei confronti dell'istante.
Resta, infine, la questione della condanna alle spese del procedimento di opposizione in capo all'avv. OR, difensore di ufficio del Carbonara, nel procedimento conclusosi con sentenza di assoluzione.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v. in tal senso, Sezione 3^, 21 aprile 2010, n. 33899, Borra, rv. 248093 ed i riferimenti in essa contenuti) la revoca del decreto di ammissione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 114, comma 2, ha efficacia retroattiva. Tale efficacia retroattiva esercita i suoi effetti, oltre che sui diritti dell'imputato, anche su quelli del suo patrocinatore o consulente, in quanto la soddisfazione dell'interesse pubblico che costituisce la ratio del D.P.R. n. 115 del 2002, (e prima di esso dalla L. n. 217 del 1990) non si esaurisce nell'atto iniziale di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ma nella regolarità dell'intero procedimento condizionata dalla effettiva sussistenza e permanenza delle condizioni di legge in tutte le sue fasi (Cass. ordinanza 13.6.2002, n. 25671). Nè è contestabile la logicità dell'interpretazione normativa in quanto l'ammissione al beneficio si fonda proprio sul particolare stato di incapacità economica del richiedente, e realizza il principio costituzionale di cui all'art. 24 Cost., comma 3. Ne consegue che il diritto a percepire i compensi professionali è precluso dalla inesistenza dei presupposti per l'ammissione al beneficio, anche se l'accertamento è successivo. D'altronde, la ratio dell'art. 114, comma 2, - con il disporre la revoca con efficacia ex tunc - è proprio quella di non consentire all'istante che si è comportato in modo fraudolento di beneficiare, anche parzialmente degli effetti derivati, ma allo stesso tempo principali, dell'illegittima ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e i pur incolpevoli professionisti (difensore o consulente) devono peraltro rivolgersi all'interessato, che non versava in stato di indisponibilità economica tale da legittimare l'ammissione al patrocinio (v. in tal senso Sezione 4^, 23 marzo 2005, n. 20872, Piccolo ed altri, rv. 2315884).
Poiché il difensore era consapevole che il provvedimento di ammissione è suscettibile di revoca ove si accerti la mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito ed il procedimento è stato dallo stesso promosso anche la liquidazione degli onorari, la condanna in proprio alle spese del procedimento non è illegittima.
Fondata è, invece, la doglianza sulle spese generali. Sul punto, va innanzitutto ricordato il principio affermato dalle Sezioni unite civili (v. sentenza n. 17405 del 12/10/2012, rv. 623533)) secondo il quale in tema di spese processuali, agli effetti del D.M. 20 luglio 2012, n. 140, art. 41, il quale ha dato attuazione al D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 9, comma 2, convertito in L. 24 marzo 2012, n. 27, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata. I parametri ministeriali di cui al D.M. n. 140 del 2012, abrogando la vecchia distinzione tra diritti ed onorari, avevano anche eliminato il pagamento in favore degli avvocati delle spese generali (cd. "rimborso forfettario") sino ad allora calcolato nella misura del 12,5% sulla somma delle due voci. Nel caso in esame, in cui il provvedimento reca la data del 12 novembre 2012 trova, pertanto, applicazione la legge sopra indicata che aveva eliminato il pagamento delle predette spese generali. Si impone, pertanto, sul punto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Solo per completezza espositiva va precisato che con la L. 31 dicembre 2012, n. 247, - in particolare l'art. 13, comma 10, è stata reintrodotta la previsione del rimborso delle predette spese, in passato denominate spese generali, anche se in concreto non operante, non risultando ancora emanato il decreto di cui al citato art. 13, comma 6, cui è devoluta la determinazione della misura massima per il rimborso delle spese forfettarie (v. in tal senso, Sezione 2^, 17 luglio 2013, 22 ottobre 2013, n. 43143, Saracino,inedita).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato limitatamente alla condanna del ricorrente OR DR al rimborso forfettario delle spese generali (Euro 125,00) in favore dell'Agenzia delle Entrate;
statuizione che elimina. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 gennaio 2014. Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2014