Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/01/2014, n. 9357
CASS
Sentenza 15 gennaio 2014

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In tema di spese processuali, nella liquidazione dei compensi professionali relativi a prestazioni difensive non ancora completate alla data di entrata in vigore del d.m. n. 140 del 20.7.2012, il giudice non dovrà riconoscere il cd. rimborso forfettario delle spese generali, essendo stata la relativa previsione abrogata dal D.M. citato che dà attuazione all'art. 9, comma secondo, del D.L. 24.1.2012 n. 1, convertito nella legge 24.3.2012 n. 27 (Sez. Un. Civ. n. 17405 del 12.10.2012, Rv. 623533). (In motivazione la Corte ha chiarito che la reintroduzione - con legge 31.12.2012, n. 247 - del rimborso delle spese generali non è ancora operativa, non essendo stato emanato il D.M. che, a termini dell'art. 13, comma sesto della legge, avrebbe dovuto determinare la misura massima del rimborso).

In tema di patrocinio a spese dello Stato, la revoca del beneficio per difetto originario delle condizioni di reddito ha effetto retroattivo anche sui diritti del patrocinatore che pertanto non potrà richiedere all'Amministrazione i compensi professionali per l'attività svolta fino al provvedimento di revoca.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/01/2014, n. 9357
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9357
    Data del deposito : 15 gennaio 2014

    Testo completo