Sentenza 23 marzo 2005
Massime • 1
In tema di gratuito patrocinio, con riferimento all'ipotesi di revoca del decreto di ammissione su istanza dell'Agenzia delle Entrate per mancanza originaria delle condizioni di reddito, la revoca del beneficio ha effetto retroattivo anche sui diritti del patrocinatore o del consulente atteso che la soddisfazione dell'interesse pubblico, che costituisce la ratio della normativa, non si esaurisce nell'atto iniziale di ammissione ma attiene alla regolarità dell'intero procedimento, che è condizionata dalla effettiva permanenza delle condizioni di legge in tutte le fasi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/03/2005, n. 20872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20872 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 23/03/2005
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 630
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - N. 7269/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Avv. PICCOLO ANTONIO;
contro
2) MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso ORDINANZA del 05/01/2004 TRIBUNALE di BOLOGNA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VISCONTI SERGIO;
lette le conclusioni del P.G., che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con atto in data 29.1.2004 l'avv. Antonio PICCOLO ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del 5.1.2004 del Giudice monocratico di Bologna, che aveva respinto il ricorso avverso il decreto del 6.7.2003 dello stesso Tribunale, con il quale era stato deciso di rigettare l'istanza di liquidazione degli onorari per la difesa di RI IN, la cui ammissione al patrocinio a spese dello Stato era stata revocata su istanza dell'Agenzia delle Entrate. Il ricorrente ha assunto che la revoca non ha effetti retroattivi sull'attività difensiva già prestata in buona fede, ed ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato.
Si osserva che, nella specie, la revoca del beneficio è stata disposta per insussistenza dei requisiti per ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in quanto l'Agenzia delle Entrate di Bologna ha accertato che fin dagli anni 1998 e 1999 lo IN aveva dichiarato un reddito superiore a quello previsto dalla normativa in materia di ammissione dall'allora vigente art. 3 legge n. 217/1990. La fattispecie va, pertanto, inquadrata nell'art. 114, 2 comma, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, il quale dispone che "negli altri casi previsti dall'articolo 112, la revoca del decreto di ammissione ha efficacia retroattiva". Tra tali casi in relazione a quanto previsto dal 1^ comma della stessa norma rientra quello di cui alla lettera d) dell'art. 112, e cioè l'ipotesi in cui, a seguito di istanza dell'Agenzia delle Entrate, risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli artt. 76 e 92". Tale efficacia retroattiva esercita i suoi effetti, oltre che sui diritti dell'imputato, anche su quelli del suo patrocinatore o consulente, in quanto la soddisfazione dell'interesse pubblico che costituisce la ratio del D.P.R. n. 115/2002 (e prima di esso della legge n. 217/1990) non si esaurisce nell'atto iniziale di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ma nella regolarità dell'intero procedimento condizionata dalla effettiva sussistenza e permanenza delle condizioni di legge in tutte le sue fasi (Cass. ordinanza 13.6.2002 n. 25671). Nè è contestabile la logicità dell'interpretazione normativa in quanto l'ammissione al beneficio si fonda proprio sul particolare stato di incapacità economica del richiedente, e realizza il principio costituzionale di cui all'art. 24, comma 3, Cost.. Ne consegue che il diritto a percepire i compensi professionali è precluso dalla inesistenza dei presupposti per l'ammissione al beneficio, anche se l'accertamento è successivo.
D'altronde, la ratio del 2^ comma dell'art. 114 - con il disporre la revoca con efficacia ex tunc - è proprio quella di non consentire all'istante che si è comportato in modo fraudolento di beneficiare, anche parzialmente degli effetti derivati, ma allo steso tempo principali, dell'illegittima ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e i pur incolpevoli professionisti (difensore o consulente) devono peraltro rivolgersi all'interessato, che non versava in stato di indisponibilità economica tale da legittimare l'ammissione al beneficio.
Il ricorso viene, pertanto, rigettato, perché infondato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2005