Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/03/2005, n. 20872
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Sentenza 23 marzo 2005

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In tema di gratuito patrocinio, con riferimento all'ipotesi di revoca del decreto di ammissione su istanza dell'Agenzia delle Entrate per mancanza originaria delle condizioni di reddito, la revoca del beneficio ha effetto retroattivo anche sui diritti del patrocinatore o del consulente atteso che la soddisfazione dell'interesse pubblico, che costituisce la ratio della normativa, non si esaurisce nell'atto iniziale di ammissione ma attiene alla regolarità dell'intero procedimento, che è condizionata dalla effettiva permanenza delle condizioni di legge in tutte le fasi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/03/2005, n. 20872
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20872
    Data del deposito : 23 marzo 2005

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