Sentenza 8 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/05/2002, n. 6569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6569 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 0 6 5 69 /02 REPUBBLICA ITALIAN LA C RTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente R.G.N. 18408/99 Cron.18770 Dott. Alberto SPANO' Consigliere - Consigliere Dott. Natale CAPITANIO Rep. Rel. Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Ud.19/02/02 Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. SOLE 24 ORE. per diritti € 4,55 MAGGIO CARMELO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA il 8 MAG 2002 GERMANICO 146, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO IL CANCELLIERE MUGGIA, rappresentato e difeso dall'avvocato MAURIZIO CHILOIRO, giusta delega in atti;
- ricorrente CANCELLER'A
contro
AMIU AZIENDA MUNICIPALIZZATA DI IGIENE URBANA DI TARANTO, in personá del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 91 presso lo studio LUNGOTEVERE MICHELANGELO N. dell'avvocato ARTURO MARESCA, che lo rappresenta e 2002 difende, giusta delega in atti;
744 -1- - resistente con mandato avverso la sentenza n. 695/99 del Tribunale di TARANTO, depositata il 18/05/99 R.G.N. 2286/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/02 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato ROMEI per delega MARESCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- RITENUTO IN FATTO.
1- che il Tribunale di Taranto, con sentenza del 18.5.99, riformando la decisione del Pretore, ha ritenuto che al sign.LO GG dipendente dell'AMIU di Taranto, inquadrato al III livello del ccnl, non spetta la qualifica di IV livello da lui rivendicata;
2- che il Tribunale- sulla base delle deposizioni testimoniali- ha rilevato che normalmente le mansioni a lui attribuite consistono nella riparazione dei cassonetti attività che si concretizza nella sostituzione di ruote e coperchi, saldatura e raddrizzatura dell'asta di apertura e della carcassa, con martinetti, riparazione al freno di bloccaggio operando sia all'esterno che all'interno dell'azienda e, solo saltuariamente, di addetto alla officina mobile;
3- che la professionalità del IV livello è caratterizzata da attività esecutiva di particolare rilievo o da attività per le quali è richiesta una specifica preparazione professionale, entrambe con autonomia operativa;
4- che quella della III è, invece, caratterizzata da attività prevalentemente esecutiva la cui esecuzione si svolge sulla base di procedure prestabilite con autonomia operativa limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate;
5- che le mansioni espletate dal sign.GG caratterizzate da operazioni strutturalmente e funzionalmente semplici trovano il giusto inquadramento nella categoria attribuitagli dall'azienda;
6- che il sign. GG chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da un unico articolato motivo cui resiste con controricorso l'AMIU;
7- che il ricorrente ha presentato memoria;
RITENUTO IN DIRITTO 1- che la censura del ricorrente con cui si denuncia violazione dell'art. 111 Cost. e 132 cpc per omessa insufficiente contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia premette che il giudice del merito in fattispecie del tipo di quella per cui è causa deve preliminarmente accertare il contenuto delle declaratorie e quindi sussumere l'attività del lavoratore, anche essa da accertarsi in tutte le sue articolazioni, in quella ad essa più rispondente;
2- che i punti peculiari in cui essa si articola sono i seguenti: a- essa addebita, in primo luogo, al Tribunale di non aver, nell'accertamento delle mansioni del ricorrente, dato conto di aver tenuto presente l'intera gamma delle deposizioni di cui disponeva nell'ambito della quale aveva poi effettuato la sua opzione, non attribuendo, in particolare, significato alla deposizione del teste D'Andria; b- la censura asserisce, altresì che le circostanze affermate dai testi escussi,valutate diversamente, confermano l'assunto secondo cui le mansioni svolte dal maggio sono proprie di quei lavoratori che svolgono attività per l'esecuzione delle quali si richiedono cognizioni tecnico pratiche inerenti alla tipologia del lavoro e 2 consistenti nell'individuazione dei guasti, nell'eseguire lavori di precisione per l'aggiustamento la riparazione la manutenzione e la messa a punto c- essa afferma, inoltre, che la sottoposizione ad istruzioni dettagliate nell'esecuzione 悉 del proprio lavoro non è elemento identificativo della categoria attribuita dall'azienda al ricorrente la quale ha arbitrariamente concesso solo ad alcuni dei suoi dipendenti un trattamento di miglior favore prescindendo dall'accertamento in fatto delle attività effettivamente svolte;
3- che come risulta evidente dal punto 2) tutti i predetti profili di censura contrappongono a quella del Tribunale la valutazione del ricorrente, ma in relazione ad essa non muovono alcun rilievo in cui possa individuarsi la denuncia di un vizio logico o di motivazione- giusta la definizione che degli stessi ha dato ripetutamente questa Corte (3928/00, 3904/00,5806/00, 350/02 ) esprimendo essi solo mero dissenso in ordine al convincimento del Tribunale secondo cui le mansioni del ricorrente restano caratterizzate da attività non complesse del tutto consone alla categoria attribuitagli;
4- che il ricorso va pertanto rigettato;
5- che sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Roma 19 febbraio 2002 Il Presidente Il Consigliere es. engliche I with Corado Supe 3 % IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 8.MAG.2002 (oggi, IL CAN ELLIERE 3 0 I A 1 3 S D 5 . S , T A . O R T L N , L A ' A Ó L 3 S B L E 7 I E - P S D D 8 - I I 1 A N S I 1 T G N S E O O E S P A G I D M A G I E E , O A L T O D T R I A E T R L T S I I L N G D E E E S D O R E