Cass. pen., sez. I, sentenza 28/09/2007, n. 42387
CASS
Sentenza 28 settembre 2007

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Massime1

La regola secondo cui l'imputabilità non è esclusa né diminuita dall'ubriachezza o dall'assunzione di sostanze stupefacenti, a meno che esse non siano conseguenza di caso fortuito o forza maggiore, non esime dal dovere di accertamento della colpevolezza attraverso l'indagine sull'atteggiamento psicologico tenuto dall'agente al momento della commissione del fatto imputato.

Commentario1

  • 1Art. 93 - Fatto commesso sotto l’azione di sostanze stupefacenti
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    Rassegna di giurisprudenza Solo qualora lo stato di tossicodipendenza abbia prodotto una "condizione patologica riconducibile ad una malattia cronica", esso è suscettibile di comportare uno stato di incapacità di intendere e di volere (Sez. 6, 22532/2018). La colpevolezza di una persona in stato di ubriachezza, oppure di alterazione da stupefacenti, deve essere valutata secondo i normali criteri d'individuazione dell'elemento psicologico del reato e, poiché gli artt. 92 e 93, nel disciplinare l'imputabilità del reo, non dispongono alcunché in ordine alla sua colpevolezza, questa deve essere apprezzata alla stregua delle regole generali dettate dagli artt. 42 e 43 (Sez. 6, 38513/2008). La …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 28/09/2007, n. 42387
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42387
Data del deposito : 28 settembre 2007

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