Sentenza 9 gennaio 2009
Massime • 1
In tema di misure di sicurezza, in presenza di una causa di estinzione della pena è preclusa l'applicazione delle misure personali in quanto le stesse - salva l'ipotesi di cui all'art. 205, comma secondo n. 3, cod. pen. - conseguono ad una condanna che comporti l'effettiva esecuzione della pena. (Fattispecie in tema di indulto relativamente all'applicazione della misura dell'assegnazione ad una colonia agricola, irrogata per una condanna per reati in materia di prostituzione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/01/2009, n. 5500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5500 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 09/01/2009
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 00032
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MULLIRI Guicla Immacolata - Consigliere - N. 034553/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OM DI IN N. IL 09/08/1979;
avverso SENTENZA del 04/06/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORDOVA AGOSTINO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Meloni Vittorio che ha occluso per l'annullamento con rinvio limitatamente all'applicazione della misura di sicurezza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 22.2.2006 il G.i.p. di S. MA C.V. condannava MA IN AL alla pena di due anni, due mesi di reclusione ed Euro 800,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 81 cpv. c.p., L. n. 75 del 1958, art. 3, art. 4, comma 1, n. 8 e art. 4, n. 7 per avere favorito e sfruttato la prostituzione di RU AD MA e di DE MA RE.
Veniva proposto appello per l'imputato chiedendo l'assoluzione quanto meno ex art. 530 c.p., comma 2, difettando l'abitualità dell'accompagnamento, ed essendo generiche le dichiarazioni delle due donne.
Anche il P.M proponeva appello per la mancata applicazione della misura di sicurezza detentiva, obbligatoriamente prevista dall'art.538 c.p.. La Corte di Napoli rigettava l'impugnazione dell'imputato con la motivazione che segue:
1) da appostamenti della polizia effettuati in quattro giorni consecutivi era stato accertato che il MA accompagnava le donne sul luogo del meretricio e le riprendeva al termine della loro attività;
2) la RU aveva riferito di trovarsi irregolarmente in Italia;
di essere stata indotta a prostituirsi dalla connazionale DO, fidanzata del MA ed anch'essa prostituta;
di essere stata accolta da circa tre settimane nell'abitazione dei due (a Parete) e di avere esercitato la prostituzione a Pastorano ed a Sessa Aurunca, doveva veniva sistematicamente accompagnata e prelevata dal MA, cui doveva versare Euro 120 al giorno;
3) analoghe dichiarazioni quanto all'accompagnamento ed alla consegna di parte del guadagno al MA rendeva la DE;
4) risultava quindi la prova del reato contestato e dell'aggravante di cui all'art. 4, n. 7, art. citato, ne' vi erano i presupposti per la concessione delle attenuanti generiche prevalenti e per l'irrogazione di sanzioni sostitutive, stante l'irriducibilità della pena.
Accoglieva l'impugnazione del P.M., disponendo l'assegnazione del MA ad una colonia agricola per la durata di un anno.
Proponeva ricorso il difensore, eccependo quanto appresso:
a) non risultava provata l'abitualità dell'accompagnamento dai solo quattro appostamenti della P.S.;
b) l'accusa doveva dimostrare la consapevolezza di favorire la prostituzione;
c) le dichiarazioni delle p.o. non erano credibili, essendo del tutto generiche in quanto non erano stati indicati i singoli episodi;
d) andava esclusa l'aggravante di cui alla L. n. 75 del 1958, art. 4, n. 7, atteso che, anche a voler credere alla RU, la ON non aveva riferito singoli episodi di favoreggiamento o sfruttamento;
e) mancava la motivazione sulla richiesta prevalenza delle generiche e della riduzione della pena al minimo edittale;
f) vi era erronea applicazione degli art. 538 e 216 c.p. e ss., L. n.75 del 1958, art. 3, oltre la mancanza di motivazione sulla misura di sicurezza nella casa agricola, mancando la prova del presupposto di essa, e cioè della pericolosità del MA, a parte che la pena inflitta era estinta dall'indulto.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'impugnata sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva questa Corte quanto alla responsabilità dell'imputato ed ai connessi motivi di cui ai capi da a) a d) che trattasi di valutazioni di merito su cui in questa sede non può entrarsi, essendo esenti dai vizi di cui all'art. 606 C.p.p., ed, in particolare, da quello di cui al comma 1, lett. e).
Infatti, i risultati degli appostamenti della P.S. sono stati dalla Corte territoriale ritenuti riscontrati per l'intero periodo dei fatti dalle dichiarazioni della RU e, contrariamente a quanto genericamente eccepito, anche da quelle della DE, secondo le quali da quando erano state accolte dal MA, cioè da tre settimane, avveniva l'accompagnamento sul luogo della prostituzione da parte del MA, che curava anche il rientro e che veniva pagato giornalmente per tali prestazioni:donde la sussistenza della dolosa commissione del reato contestato.
E la Corte territoriale aveva fatto riferimento a tali particolare anche per ritenere la sussistenza dell'aggravante di cui alla L. n.75 del 1958, art. 4, n. 7, motivando altresì il diniego di riduzione della pena in relazione al disvalore dei fatti ed alla personalità dell'imputato, e ciò in assenza di elementi positivi: pena che per la sua entità non consentiva l'applicazione delle sanzioni sostitutive.
L'impugnata sentenza va pertanto confermata per gli aspetti di cui sopra, ma non anche per l'assegnazione alla colonia agricola, atteso che la sentenza è carente sotto i profili di cui appresso:
- doveva verificarsi l'applicabilità dell'indulto;
- in caso positivo,come condivisibilmente già ritento da questa Sezione (sent. n. 0 6369 del 13.3.1987), la misura di sicurezza non poteva essere applicata in quanto essa è una conseguenza di una condanna comportante l'effettiva esecuzione della pena;
- in caso negativo, per il nuovo regime introdotto dalla L. n. 663 del 1986 occorreva il presupposto accertato e motivato che il soggetto fosse una persona socialmente pericolosa. Ne consegue l'annullamento con rinvio per tale parte della sentenza, come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicazione della misura di sicurezza e rinvia ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2009