Sentenza 24 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/05/2002, n. 7663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7663 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2002 |
Testo completo
07 6 63 /02 Aula 'A' REPUBBLIC IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G.N. 6240/01 Rel. Consigliere Cron. 21279 Dott. Bruno D'ANGELO Consigliere Dott. Michele DE LUCA Rep. Consigliere Ud. 27/03/02 Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Dott. Grazia CATALDI ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: VI CL, elettivamente domiciliato in ROMA Vie Valadier 53 CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA presso La CASSAZIONE presso lo studio dell'avvocato ROBERTO ALLEGRA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANCARLO CAPUANO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
STATI UNITI AMERICA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA FORO TRAIANO 1/A, presso lo studio degli avvocati GIORGIO COSMELLI & ENRICO BUGLIELLI, che lo 2002 rappresentano e difendono giusta delega in atti;
1347 -1
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 840/00 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 19/02/00 R.G.N. 40755/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/02 dal Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO; udito l'Avvocato COSMELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del giudizio AN DI, proponeva ricorso la pretore di Napoli deducendo di aver lavorato alle dipendenze dell'Ente militare alleato U.S.A. Nato come magazziniere, e di essere stato licenziato per giusta causa senza preavviso dopo essere stato arrestato a seguito di indagini su furti perpetrati ai danni del datore di lavoro. Essendo stato il licenziamento fondato su indagini di polizia giudiziaria illegittimamente acquisite da parte datoriale, ne chiedeva la dichiarazione di nullità, con reintegra nel posto di lavoro. Sulla contestazione della controparte, il pretore, con sentenza del 13 dicembre 1996, accoglieva la domanda, ma su appello degli U.S.A., il tribunale di Napoli, con sentenza del 24 novembre 1999, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda del AN. Avverso la sentenza del tribunale il AN ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. L'intimato si è costituito con controricorso ed ha depositato memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 360 c.p.c. in relazione agli artt. 2, 3 e 5 della legge n. 604 del 1966, in sintesi sostenendo che la sentenza impugnata è viziata perchè considera irrilevante il modo in cui è stata acquisita la confessione resa in sede penale dal lavoratore. Viceversa, poiché a costui non era stata contestata una violazione di fatti autonomamente accertati, il licenziamento non poteva essere ritenuto legittimo. The Il motivo è infondato. Infatti dalla sentenza del tribunale emerge che il licenziamento avvenne sulla base di una situazione obbiettiva di fatto, costituita dall'arresto ad opera dei carabinieri del AN con l'accusa di associazione a delinquere a scopo di furto. Quindi non risponde al vero che non sussistesse una situazione obbiettiva di fatto idonea a giustificare la sanzione espulsiva, e che la stessa abbia trovato la motivazione solo nella confessione resa da esso ricorrente in sede di indagini penali, per cui il motivo in esame va rigettato. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della legge n. 604 del 1966 e dell'art. 2697 c.c., riproponendo in sostanza la medesima censura di cui al primo motivo circa l'uso illegittimo di risultanze di indagini di polizia giudiziaria, per cui si rinvia a quanto dianzi detto, con la conseguenza che anche questo motivo va disatteso. Uguale sorte merita l'ulteriore censura, con la quale il ricorrente lamenta l'omessa motivazione circa la graduazione della sanzione, dato che poteva essere adottata la sospensione dal servizio. Infatti il tribunale si diffonde nel rilevare che i fatti erano di una tale gravità da non consentire la prosecuzione del rapporto neanche in via provvisoria, data la loro idoneità a far cessare irreparabilmente la fiducia del datore di lavoro nel lavoratore. Il ricorso va pertanto rigettato, con la condanna del AN al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle oltre a spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro.:2608 euro 3.000per onorario di avvocato. Roma, 27 marzo 2002 Ал Il Presidente Il Cons. est. Vincenzo Mills Shill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 24 NDG 20172 2 IL CANCELLIERE