Sentenza 15 aprile 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/04/2004, n. 22824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22824 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 15/04/2004
Dott. PROVIDENTI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 662
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 048339/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) PI GI N. IL 22/11/1973;
avverso ORDINANZA del 09/10/2003 TRIB. LIBERTÀ di MESSINA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. PROVIDENTI FRANCESCO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Vincenzo Geraci per l'annullamento;
Con ordinanza del 9-10-2003 il Tribunale di Messina, rigettava la richiesta di riesame proposta da ZA EP avverso il decreto con cui il P.M. presso il Tribunale di Messina in data 21-8-2003, aveva convalidato il sequestro probatorio dell'autovettura Fiat Punto targata AJ082DX. Ha proposto ricorso il ZA censurando l'ordinanza impugnata per aver, il Tribunale, in violazione del prevalente indirizzo giurisprudenziale ritenuto di poter superare l'eccezione di nullità per essere stato notificato tardivamente l'avviso di udienza camerale all'imputato. In realtà i giudici di merito, all'udienza del 6-10-2003, preso atto che l'indicato avviso era stato notificato il 3-10-2003, con inosservanza del termine dilatorio di tre giorni liberi previsto dall'articolo 324 comma 6^ c.p.p., hanno disposto un rinvio all'udienza al 9-10-2003, in modo da far decorrere un ulteriore termine che, sommato al precedente rendesse lo spazio temporale complessivo superiore a quello minimo di tre giorni. Hanno quindi ritenuto che l'originaria nullità dell'avviso sia stata sanata tramite l'integrazione del termine. La censura è fondata.
Infatti secondo la giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. Sez. U. 30-1-2002 n. 8881), nel procedimento di riesame l'inosservanza del termine di tre giorni liberi che devono intercorrere tra la data di comunicazione o notificazione dell'avviso di udienza e quella dell'udienza stessa è causa di nullità generale (a regime intermedio) dell'atto che, se tempestivamente eccepita, ne impone la rinnovazione, non essendo sufficiente la concessione di un ulteriore termine ad integrazione di quello originario.
Il tentativo, del Tribunale di Messina, di eliminare la ragione del vizio, non può essere condiviso perché il principio di tassatività delle cause di nullità e degli effetti ad esse collegate, comporta che esse possono essere sanate soltanto nei casi di cui all'articolo 183 c.p.p.. D'altra parte, l'effetto collegato alla nullità, non può essere aggirato con provvedimenti, sostanzialmente equivalenti, perché costituisce una componente essenziale del sistema processuale, sulla quale chi ha eccepito il vizio a buon diritto fa pieno affidamento, con la conseguenza che qualsiasi altra soluzione, incide negativamente sul diritto di difesa.
L'ordinanza va pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio di riesame al Tribunale di Messina.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Quinta Sezione Penale, annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio di riesame al tribunale di Messina.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2004