Sentenza 29 gennaio 2008
Massime • 1
La definizione di "sottoprodotto" contenuta nell'art. 183 lett. n) del D.Lgs. 3 aprile 2004 n. 152, ricomprende anche il residuo produttivo commercializzato a favore di terzi per essere utilizzato in un ciclo produttivo diverso da quello di origine senza trasformazioni preliminari e cioè senza trattamenti che mutino l'identità merceologica del materiale, facendo perdere al sottoprodotto la sua identità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/01/2008, n. 9483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9483 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 29/01/2008
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 201
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 26430/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di:
RA AS, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza pronunciata in data 10 luglio 2007 dal Tribunale del riesame di Verona;
- sentita la relazione del Consigliere Dott. Renato BRICCHETTI;
- sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. DELEHAYE Enrico, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
sentito il difensore del ricorrente avv. MASSELLA Michele di Verona. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. In data 27 novembre 2006 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Verona disponeva il sequestro preventivo di area di proprietà della S.r.l. RA e dell'impianto, sulla medesima insistente, per la frantumazione ed il lavaggio di materiale lapideo, ipotizzando nei confronti di AS RA il reato di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256, comma 1, lett. a), vale a dire l'attività di gestione di rifiuti (non pericolosi) non autorizzata.
Si sosteneva, in particolare, che la RA effettuasse attività di recupero di materiali provenienti da industrie della lavorazione del marmo, segnatamente "sfridi", cocciame "costituente scarto di lavorazione" e "peloni", cioè testate inutilizzabili derivanti dalla segatura dei blocchi di marmo.
2. Il sequestro veniva, tuttavia, annullato dal Tribunale del riesame ma, su ricorso del pubblico ministero, la Corte di Cassazione, sezione 3^ penale, annullava a sua volta l'anzidetta ordinanza, imponendo un riesame della questione alla luce delle definizioni di rifiuto, di sottoprodotto e di materia prima secondaria contenute nel sopra citato D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183. Spiegava la Suprema Corte che i materiali ed il trattamento cui venivano sottoposti prima del riutilizzo erano descritti con precisione sicché il Tribunale, asserendo di "non disporre" di elementi di fatto che consentissero la qualificazione dei materiali medesimi, aveva "eluso l'obbligo della motivazione".
3. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Verona confermava il sequestro preventivo del solo impianto (restituiva, invece, l'area), affermando che il materiale lavorato dalla società RA:
- non poteva essere considerato "sottoprodotto" perché veniva sottoposto, ai fini dell'utilizzazione in un successivo processo produttivo, ad una serie di lavorazioni, quali il lavaggio e la frantumazione;
- non poteva essere ritenuto "materia prima secondaria" perché "mancante dei requisiti di legge" e perché i metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere detta materia devono garantire l'ottenimento di materiali aventi caratteristiche che avrebbero dovuto essere fissate, come previsto dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art.181, comma 6, con decreto ministeriale mai però emanato;
- "pareva", dunque, rientrare "nel concetto di rifiuto ... speciale proveniente da lavorazioni artigianali".
4. Avverso l'anzidetta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione AS RA per mezzo del difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi.
4.1. Con il primo motivo deduce l'erronea applicazione delle citate norme del D.Lgs. n. 152 del 2006. Precisa che la RA è società leader nel settore della costruzione di piazze e, per svolgere detta attività, acquista da altre imprese (la MARMI SCALIGERA, la SEGHERIA DAL COSTO, la ALBERTI GRANITI), pezzi di granito denominati "peloni" che utilizza direttamente per l'attività di pavimentazione delle piazze. Il Tribunale ha ritenuto che l'impiego di peloni e di sfridi per la pavimentazione di piazze non "rientra nella previsione di legge" perché la modificazione del pezzo di marmo in cubetti di porfido implicherebbe una trasformazione della qualità del prodotto. L'affermazione - sostiene il ricorrente - è illogica, oltre che contra legem.
La trasformazione deve riguardare la modifica delle caratteristiche merceologiche di qualità del prodotto.
Ma se da un unico pezzo di granito vengono prodotti cento cubetti del medesimo materiale non può dirsi che la materia prima sia stata trasformata.
È la norma stessa, invero, a definire come trasformazione "qualsiasi operazione che comporta la perdita delle caratteristiche merceologiche del prodotto".
4.2. Con il secondo motivo sostiene che i cd. peloni, utilizzati direttamente per l'attività di pavimentazione, possono anche essere considerati "materia prima" proprio perché non necessitano di recupero e di trasformazione.
Nel caso di specie, dunque, i pezzi di marmo non sono da qualificarsi nè come residui, ne' come rifiuti, posto che le imprese sopra menzionate forniscono alla RA la materia prima, cioè le lastre di granito, delle quali non hanno obbligo "di disfarsi" ma facoltà di commercio. Le predette società venditrici si rivolgono, infatti, ad altri soggetti per lo smaltimento dei rifiuti di cui intendono (o hanno l'obbligo di) disfarsi.
La commercializzazione delle materie prime porta ad escludere, pertanto, che le predette società vendano alla RA rifiuti al fine di disfarsene;
vendono, invece, lastre di granito, direttamente utilizzabili dall'acquirente senza che sulle stesse intervengano preliminari trasformazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il ricorso è meritevole di accoglimento nei termini di seguito precisati.
Il Tribunale è pervenuto all'affermazione di configurabilità del reato con un percorso argomentativo parzialmente lacunoso. Premesso che la definizione di "sottoprodotto" - sottratto alla disciplina dei rifiuti - contenuta nel D.Lgs. n. 152 del 2006, art.183, comma 1, lett. n), (vigente all'epoca dei fatti;
proprio in data odierna è stato pubblicato il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 che ha riscritto il citato art. 183, modificando la nozione di sottoprodotto), ricomprende anche il residuo produttivo commercializzato a favore di terzi per essere utilizzato, senza trasformazioni preliminari, in un ciclo produttivo diverso da quello di origine, il Tribunale ha escluso che il materiale in questione (segnatamente i cd. peloni;
il Tribunale non si pronuncia in ordini a sfridi e cocciame) costituisca "sottoprodotto" affermando che esso subirebbe "trasformazioni preliminari".
Si tratta, peraltro, di affermazione non adeguatamente giustificata alla luce dell'orientamento giurisprudenziale che ribadisce, rifacendosi al dettato normativo, che trasformazione preliminare si ha soltanto in caso di trattamenti che mutino l'identità merceologica del materiale (cfr. ad esempio Cass. 3^ 21 dicembre 2006, Palladino, RV 236375), idonei cioè a far perdere al sottoprodotto la propria identità, ossia le "proprietà" possedute, le caratteristiche merceologiche di qualità.
L'accertamento della natura di sottoprodotto del materiale in questione imponeva, inoltre, di verificare se effettivamente esso fosse stato commercializzato a condizioni economicamente favorevoli per l'impresa commerciante o se, piuttosto, le imprese in questione avessero inteso disfarsi del materiale medesimo.
Controllo oltremodo rilevante perché idoneo, di riflesso, ad accertare in positivo l'eventuale sussistenza dei requisiti della nozione di rifiuto (non "in negativo" come fatto dal Tribunale, tra l'altro con affermazioni perplesse).
Priva di verificazione (con conseguente vuoto motivazionale) è anche l'ipotesi dell'inclusione del materiale nell'ambito della categoria della materia prima secondaria, introdotta dal D.Lgs. n. 152 del 2006 al fine di escludere dalla disciplina sui rifiuti quelle sostanze che, sin dall'origine o dopo adeguate operazioni di recupero, posseggono specifiche caratteristiche tecniche fissate con decreto ministeriale e sono idonee a essere usate come materie prime in un processo produttivo industriale o commerciale v. art. 183, lett. q), in relazione all'art. 181, commi 6, 12 e 13, nonché art. 183, lett. u), per materie prime secondarie da attività siderurgiche e metallurgiche;
anche queste disposizioni sono state, peraltro, modificate dal citato D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.
4. La mancata emanazione dell'apposito decreto ministeriale imponeva al Tribunale di considerare che continuavano ad applicarsi per espressa disposizione transitoria (art. 181, comma 6) le norme di cui al D.M. 5 febbraio 1998 (per i rifiuti non pericolosi) o al D.M. 12 giugno 2002, n. 161 (per i rifiuti pericolosi).
Si trattava, pertanto, di verificare se il materiale rispettasse le caratteristiche tecniche specifiche richieste da questi decreti ministeriali.
7. La decisione impugnata va, in conclusione, annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale del riesame di Verona.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Verona.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2008