Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/01/2008, n. 9483
CASS
Sentenza 29 gennaio 2008

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La definizione di "sottoprodotto" contenuta nell'art. 183 lett. n) del D.Lgs. 3 aprile 2004 n. 152, ricomprende anche il residuo produttivo commercializzato a favore di terzi per essere utilizzato in un ciclo produttivo diverso da quello di origine senza trasformazioni preliminari e cioè senza trattamenti che mutino l'identità merceologica del materiale, facendo perdere al sottoprodotto la sua identità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/01/2008, n. 9483
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9483
    Data del deposito : 29 gennaio 2008

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