Sentenza 22 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/07/2002, n. 10697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10697 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 10697/02 REPUBBLICA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Bruno D'ANGELO Presidente - R.G.N. 3161/00 - Rel. Consigliere- Cron. 28303 Dott. Michele DE LUCA Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Rep. Dott. PP CELLERINO Consigliere Ud.16/05/02 Dott. Grazia CATALDI Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TT AL, TT SE, elettivamente domiciliati in ROMA V.LE MAZZINI 146, presso lo studio dell'avvocato EZIO SPAZIANI TESTA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ARTURO FUMAGALLI, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL .LAVORO, in persona del legale pro tempore, elettivamente domiciliato rappresentante 2002 in ROMA VIA IV NOVEMBE 144, rappresentato e difeso 2179 dagli avvocati ANTONINO CATANIA, SE DE FERRA', -1- giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 1172/99 del Tribunale di BERGAMO, depositata il 08/11/99 - R.G.N. 1713/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/05/02 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito l'Avvocato RASPANTI per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo. Con la sentenza ora denunciata, il Tribunale di Bergamo confermava la sentenza del OR della stessa sede in data 10 maggio 1996, che aveva dichiarato estinto - per prescrizione triennale (art.112 DPR n. 1124 del 1965) - il diritto alla rendita ai superstiti (di cui all'articolo 85 dello stesso DPR), fatto valere da SA e PP FI contro l'INAIL - con ricorso depositato il 6 dicembre 1995 – a seguito della morte del padre per malattia professionale - (silicosi), avvenuta il 15 aprile 1969, in dipendenza della quale era già stato riconosciuto alla propria madre - con autorità di giudicato (sentenze n. 78/92, 68/93, 150/95, rispettivamente, del OR, del Tribunale di Bergamo e della Corte di cassazione) – il diritto alla stessa rendita ai superstiti, a lei spettante in qualità di vedova. Osservava, infatti, il giudice d'appello: - l'accertamento, con autorità di giudicato, della natura professionale della silicosi e del nesso eziologico fra tecnopatia e morte del padre di SA e PP FI non fa stato nei confronti dei medesimi, per i quali peraltro sarebbero comunque da accertare i requisiti ulteriori (rapporto di filiazione, età) per l'accesso al loro diritto autonomo alla rendita ai superstiti;
- la prescrizione triennale decorre dalla data della morte e non già da quella successiva di accertamento della malattia professionale, "posto che la mancata o inesatta conoscenza della causa della morte non configura una causa ostativa per l'esercizio del diritto”. Avverso la sentenza d'appello, i soccombenti propongono ricorso per cassazione, affidato a due motivi. L'Istituto intimato resiste con controricorso. Motivi della decisione. -1.Con il primo motivo di ricorso – denunciando (ai sensi dell'art. 360, n.3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 2909 c.c., in relazione all'art. 112 DPR n. 1124 del 1965) - SA e PP FI censurano la sentenza impugnata per avere negato che il precedente giudicato, sebbene si sia formato fra altre parti, fa stato nel presente giudizio sia per quanto riguarda l'accertamento della tecnopatia e del nesso di causalità con la morte del proprio genitore - essendo il fatto costitutivo del diritto alla rendita ai superstiti, fatto valere nel presente giudizio - sia per quanto riguarda l'inapplicabilità della prescrizione triennale, in quanto deducibile ma non dedotta nel giudizio conclusosi con il giudicato. spopleCon il secondo motivo denunciando (ai sensi dell'art. 360, n.3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 112 DPR n. 1124 del 1965) – i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per avere ritenuto che la - prescrizione triennale del diritto alla rendita ai superstiti decorra dalla data della morte del proprio dante causa, sebbene la silicosi ed il nesso di causalità con la morte del medesimo non risultassero in quel momento - ma erano stati, addirittura, espressamente esclusi in sede d'indagine amministrativa del OR - e sono stati definitivamente accertati soltanto con il giudicato. Il ricorso é fondato, per quanto di ragione.
2.E' ius receptum, nella giurisprudenza della Corte costituzionale, che la prescrizione triennale del diritto a rendita dell'INAIL (art.112 DPR n. 1124 del 1965) risponde, bensì, a due esigenze imprescindibili, una pubblicistica del pronto accertamento dei fatti, l'altra privatistica del rapido conseguimento della rendita (vedi Corte cost. n. 297/99, ord.356/2000), ma – per la decorrenza del - termine prescrizionale - non é sufficiente, tuttavia, il perfezionamento dell'evento protetto - che integra la fattispecie costitutiva del diritto alla rendita (quale, per la rendita ai superstiti pretesa nel presente giudizio, il nesso di . causalità tra malattia professionale e morte del lavoratore tecnopatico) – ma occorre, altresì, la conoscenza o l'obiettiva conoscibilità dell'evento medesimo, da parte degli aventi diritto, in difetto della quale risulterebbe frustrato (in violazione dell'art. 38, secondo comma, cost.) il diritto alla previdenza (vedi Corte cost. n. 116/69, 129/86, 544/90, 31/91, 71, 312/93, oltre che 297/99, cit.). -In particolare, il termine prescrizionale non può decorrere da un momento anteriore a quello della morte del lavoratore - quando la malattia professionale (come qualsiasi altro evento protetto) non possa essere accertata se non mediante, o previo, esame autoptico (vedi Corte cost. n. 544/90, cit.). Alla luce dei principi enunciati dalla Corte costituzionale - che orientano l'interpretazione adeguatrice di disposizioni e norme della legge ordinaria, prima di sollevare questione di costituzionalità (vedi, per tutte, Cass. ord. 7 marzo 2002, n. 154, in G.U., 1° serie speciale, n. 16 del 17 aprile 2002, alla quale si rinvia per riferimenti di giurisprudenza) - per la rendita ai superstiti (art. 85 TU n. 1124 del 1965), della quale si discute nel presente giudizio, il termine prescrizionale triennale non può decorrere da un momento precedente rispetto a quello della conoscenza od oggettiva conoscibilità - da parte dei superstiti, che ne hanno diritto - del fatto che la malattia professionale è stata causa o concausa della morte del lavoratore tecnopatico (vedi Cass. n. 13145 del 1999). La sentenza impugnata si discosta dai principi di diritto enunciati, in quanto stabilisce - per la rendita ai superstiti, pretesa nel presente giudizio - la decorrenza del termine prescrizionale dalla morte del lavoratore - dante causa degli attuali ricorrenti a prescindere dalla conoscenza od oggettiva - conoscibilità - da parte dei medesimi del fatto che la morte era dipesa da malattia professionale, sebbene il fatto medesimo fosse stato escluso in sede d'indagine amministrativa del OR (vedi Cass. 5601/82). 3 Tuttavia il termine triennale di prescrizione non decorre, necessariamente, dal giudicato inter alios - invocato, infondatamente, nel primo motivo di ricorso ma dal momento nel quale gli attuali ricorrenti abbiano raggiunto, consunique, la prospettata conoscenza o conoscibilità oggettiva, la cui prova dell'art. 2697, secondo comma, c.c.) é posta a carico dell'INAIL – che - to la prescrizione (vedi per tutte, Cass.9563/2001, 10507/2000) - unseguenza che la prescrizione dev'essere, coerentemente, esclusa the risulti provata la decorrenza.
3.Il ricorso va, quindi, accolto per quanto di ragione. Per l'effetto, la sentenza impugnata dev'essere cassata con rinvio ad altro giudice d'appello, designato in dispositivo, perché proceda al riesame della controversia - uniformandosi ai principi di diritto enunciati - e provveda, contestualmente, al regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, per quanto di ragione;
Cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Brescia, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 16 maggio 2002 Il Consigliere estensore II Presidente Luca IL CANCELLIERE N Depositato in Cancelleria/ ازون 22LUB. 2002 IL CANCELLIERE