Sentenza 17 aprile 2007
Massime • 1
Non può essere data esecuzione ad un mandato di arresto europeo emesso esclusivamente per sottoporre la persona richiesta in consegna ad atti di istruzione (nella specie, interrogatori e confronti), perché in tal modo verrebbe impiegato lo strumento coercitivo per finalità investigative, non previste dalla decisione-quadro del 13 giugno 2002 e dalla relativa legge di attuazione del 22 aprile 2005 n. 69.
Commentari • 7
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Nel diritto dell'Unione Europea, il mandato di arresto Europeo non possa essere emesso esclusivamente per finalità investigative, disancorate dall'esercizio dell'azione penale nello Stato richiedente, in quanto per il perseguimento delle legittime finalità investigative sono previsti strumenti alternativi della cooperazione Europea nello spazio giuridico comune. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Sent., (data ud. 21/02/2023) 22/02/2023, n. 7861 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VILLONI Orlando - Presidente - Dott. GIORDANO Emilia A. - rel. Consigliere - Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - Dott. TRIPICCIONE Debora - Consigliere - Dott. DI GIOVINE Ombretta - …
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Il principio di proporzionalità, sancito dall'art. 5, par. 4, del Trattato sull'Unione europea, dagli artt. 6 e 7 della CDFUE e dagli artt. 5 e 8 della CEDU, costituisce principio fondante del diritto dell'Unione europea e impone che lo scopo sotteso a ciascuna azione debba essere perseguito nella modalità che comprima nella minor misura possibile i diritti fondamentali dell'interessato. Il principio di proporzionalità dovrebbe, inoltre, intendersi richiamato dall'art. 1, par. 3, della decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato di arresto europeo e sarebbe affermato anche dal considerando n. 26 dalla direttiva 2014/41/UE relativa all'ordine europeo di indagine penale. Un mandato di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/04/2007, n. 15970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15970 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 17/04/2007
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 891
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA AR - Consigliere - N. 12008/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PI EL, n. a Cagliari il 13.9.1980;
2) RI GI, n. a Siurgus Donigala il 29.11.1968;
avverso la sentenza in data 14 marzo 2007 della Corte di appello di Cagliari;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e i ricorsi;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. GALATI Giovanni, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
Uditi gli avvocati Pani Francesco per PI e SS AU, anche in sostituzione dell'avv. IS Ferruccio, per RI, che hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari, a norma della L. n. 69 del 2005, disponeva la consegna all'autorità giudiziaria del Regno del Belgio dei cittadini italiano PI EL e GI RI, nei cui confronti era stato emesso mandato di arresto europeo (MAE) in data 30 gennaio 2007 dal Giudice Istruttore del Tribunale di Dendermonde, in quanto indagati per il delitto di concorso in omicidio volontario in danno di ER AR, commesso materialmente in Stekene (Belgio) in data 17 maggio 2006 da DI ER.
Con la medesima sentenza, la Corte di appello, rilevato che l'autorità giudiziaria belga aveva chiesto il trasferimento temporaneo degli imputati per sottoporre gli stessi a un confronto con gli autori dell'omicidio, disponeva la consegna dei predetti per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'incombente istruttorio.
2. Per tali fatti, nello stesso 30 gennaio 2007, il medesimo Giudice istruttore del Tribunale di Dendermonde aveva emesso mandato di cattura nei confronti dei predetti soggetti, che è stato trasmesso all'autorità giudiziaria italiana a corredo del MAE. In esecuzione del MAE, appartenenti alla Compagnia dei Carabinieri di Dolianova in data 1 febbraio 2007 traevano in arresto il PI e lo RI. L'arresto veniva convalidato in data 3 febbraio 2007 dal Presidente della Corte di appello di Cagliari, e, in pari data, la Corte di appello, ritenuto il pericolo di fuga, emetteva ordinanza applicativa degli arresti domiciliari nei confronti dei medesimi.
3. In data 10 febbraio 2007 il Presidente della Corte di appello chiedeva all'autorità giudiziaria belga, per il tramite del Ministero della giustizia, di specificare se si fosse inteso chiedere solo il trasferimento temporaneo in Belgio dei due indagati e in relazione a quali atti di indagine, nonché di volere precisare meglio gli elementi sui quali poggiavano i gravi indizi di colpevolezza.
In risposta a tale richiesta, l'autorità giudiziaria belga, per il tramite della locale polizia giudiziaria, con nota in data 2 marzo 2007, comunicava che la richiesta di consegna doveva intendersi come temporanea, in quanto diretta esclusivamente a rendere possibile l'interrogatorio del PI e dello RI in relazione alla fornitura dell'arma del delitto al ER, nonché a un confronto tra i predetti e quest'ultimo. Si precisava inoltre, sulla base del numero di matricola e delle stesse dichiarazioni del ER, che l'arma in questione, usata il giorno prima dei fatti dal PI e dallo RI per una rapina in un ristorante di Lier, era stata sicuramente quella con il quale il ER aveva effettuato l'omicidio dell'ER; e che i due si erano trasferiti in Italia il giorno successivo alla rapina. Infine si puntualizzava che allo stato non vi erano elementi per ritenere che il PI e lo RI fossero al corrente dell'intenzione del ER di usare l'arma per l'omicidio suddetto.
4. Osservava nella sentenza la Corte di appello che dalla documentazione prodotta risultava che sussistevano tutti i presupposti per la consegna temporanea del PI e dello RI all'autorità di emissione, e in particolare che erano stati congruamente esposti i gravi indizi di colpevolezza per l'omicidio loro contestato, considerato che l'arma usata per il delitto era la stessa utilizzata dagli stessi il giorno prima per la consumazione di una rapina in un ristorante di Lier, come si ricavava dalle dichiarazioni dello stesso autore dell'omicidio, ER DI, e dal fratello di questo ER LU.
5. Ricorrono per cassazione il PI e lo RI.
6. Il PI, a mezzo dell'avv. Francesco Pani, deduce con un unico motivo l'erronea applicazione della L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. t) osservando che l'autorità giudiziaria belga non era stata in grado di indicare, neppure dopo la richiesta di ulteriori specificazioni rivoltagli dalla Corte di appello di Cagliari, quali fossero gli indizi di colpevolezza a carico del PI, anzi apparendo, sulla base delle ulteriori specificazioni dell'autorità belga, che le indagini espletate non permettevano di formulare se non dubbi sul suo concorso nell'omicidio, e che in realtà la richiesta di consegna era motivata solo per il rifiuto del PI di rispondere all'interrogatorio svoltosi nei suoi confronti, su rogatoria della medesima autorità giudiziaria belga, in data 30 novembre 2006. D'altro canto, l'estraneità del PI all'omicidio risultava testualmente dal fatto, sempre comunicato dall'autorità belga, della sua partenza per l'Italia il giorno dopo la rapina, dal che derivava che egli non era in Belgio al momento dell'omicidio dell'ER. Il ricorrente deduce inoltre che con la sentenza impugnata era stata illegittimamente concessa la consegna del PI ai soli fini del compimento di atti istruttori, senza indicazione di alcun termine per il suo rientro in Italia, dandosi così una sorta di mandato in bianco all'autorità giudiziaria belga.
7. Lo RI, a mezzo dei difensori avvocati Ferruccio IS e AU SS, deduce, con riferimento al presupposto dei gravi indizi di colpevolezza:
7.1. Inosservanza della L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 1, lett. e), rilevando che ne' dal M.A.E. ne' dalla nota integrativa era ricavabile una idonea motivazione circa la descrizione della concreta partecipazione dell'indagato al fatto addebitato.
7.2. Vizio di motivazione, in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. e) e all'art. 22 della predetta L. n. 69 del 2005, non essendo chiaro nè dalla sentenza impugnata ne' dalla documentazione trasmessa dall'autorità estera quale fosse la specifica contestazione mossa allo RI, e cioè se gli fosse addebitato un concorso materiale o morale o un ruolo di esecutore, ne' se l'arma utilizzata per l'omicidio fosse la stessa impiegata per la rapina del giorno precedente e in qual modo lo RI fosse eventualmente coinvolto nella consegna della stessa al ER.
Appariva soltanto che dello RI era stata richiesta la consegna al solo fine di sottoporlo a confronto con gli autori dell'omicidio.
7.3. Contraddittorietà della motivazione, sotto altro profilo, dato che la sentenza impugnata da un lato assumeva la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dello RI e dall'altro ne disponeva la consegna affinché la sua posizione fosse verificata attraverso un confronto, prospettiva quest'ultima che di per sè escludeva l'attuale sussistenza di indizi di colpevolezza.
7.4. Vizio di motivazione, sotto un ulteriore profilo, dato che la risposta dell'autorità belga alla richiesta di chiarimenti della Corte di appello non aveva fornito alcun nuovo apporto, e anzi con essa era stato confermato che non sussistevano precisi indizi a carico dello RI, ma solo sospetti che abbisognavano di verifiche attraverso un confronto con l'autore materiale dell'omicidio in merito alla consegna dell'arma.
Anzi, dalla risposta data dall'autorità belga risultava che l'arma era stata consegnata al ER da tale AS LO, e ciò escludeva di per sè ogni coinvolgimento dello RI. DIRITTO
I ricorsi appaiono fondati.
1. Sulla base del contenuto del MAE e della documentazione trasmessa dall'autorità giudiziaria belga risulta per tabulas che a carico del PI e dello RI non sono stati individuati gravi indizi di colpevolezza in ordine all'omicidio di ER AR, che sarebbe stato commesso materialmente in Stekene (Belgio) in data 17 maggio 2006 da DI ER e da altri soggetti.
2. Come è stato più volte affermato da questa Corte, l'autorità giudiziaria italiana, ai fini della "riconoscibilità" del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, deve limitarsi "a verificare che il mandato sia, per il suo contenuto intrinseco o per gli elementi raccolti in sede investigativa, fondato su un compendio indiziario che l'autorità giudiziaria emittente ha ritenuto seriamente evocativo di un fatto-reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna", giacché "il presupposto della motivazione del mandato di arresto cui è subordinato l'accoglimento della domanda di consegna (L n. 69 del 2005, art. 1, comma 3 e art. 18 comma 1, lett. t), non può essere strettamente parametrato alla nozione ricavatile dalla tradizione giuridica italiana (esposizione logico-argomentativa del significato e delle implicazioni del materiale probatorio)".
L'autorità giudiziaria italiana è tenuta solo a verificare che "l'autorità giudiziaria di emissione dia ragione del mandato di arresto, il che può realizzarsi anche attraverso la puntuale allegazione delle evidenze fattuali a carico della persona di cui si chiede la consegna", realizzandosi in ciò il "controllo sufficiente" demandato all'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione dal Considerando n. 8 della decisione-quadro (in questi termini, Cass., sez. 6^, c.c. 23 settembre 2005, Ilie Petre, seguita da molte altre decisioni conformi, e in particolare da Sez. un., ric. Ramoci).
3. Tuttavia nella specie, come già rilevato, è la stessa autorità giudiziaria dello Stato emittente a offrire la evidenza dell'assenza di gravi indizi di colpevolezza, e ciò sulla base della sua stessa prospettazione.
Nei mandati di cattura del 30 gennaio 2007, distintamente emessi, ma con contenuto identico, nei confronti dei due indagati, al di là della affermazione che sussistevano a carico dei medesimi "gravi indizi di colpa", si osserva che l'uccisione dell'ER era stata eseguita da DI ER mediante un'arma che il giorno precedente era stata utilizzata nel corso di una rapina dal PI e dallo RI, e che tuttavia non era "chiaro in quali circostanze essa sia arrivata in possesso di ER DI";
e inoltre, non avendo i due indagati ritenuto di rilasciare dichiarazioni al riguardo (nel corso della rogatoria internazionale eseguita in Italia in data 30 novembre 2006 dal G.i.p. di Cagliari), era "necessario" il loro interrogatorio e il confronto "tra loro e ER DI e ER LU, coautori del fatto".
Identiche osservazioni sono contenute nel coevo MAE. Inoltre, nella nota in data 2 marzo 2007 (peraltro, a quanto risulta, sottoscritta da un funzionario di polizia belga e non direttamente dal Giudice istruttore) si precisa che la richiesta dell'autorità giudiziaria dello Stato emittente è finalizzata esclusivamente a ottenere l'estradizione temporanea al Belgio di PI EL e RI LU, in quanto "entrambi devono essere interrogati in relazione alla fornitura dell'arma del delitto a ER DI", ed "entrambi devono essere confrontati con l'autore ER DI". Dal punto di vista indiziario, ci si limita a ribadire che l'arma usata per l'omicidio è la stessa impiegata il giorno precedente in una rapina ad opera dei due indagati, precisandosi peraltro che "sia PI che RI sono scappati dal Belgio il giorno dopo la rapina" e, soprattutto, che "fino ad ora il giudice d'istruzione non sa se PI e/o RI fossero al corrente dell'intenzione di ER di usare l'arma come arma dell'omicidio; cosa che risulta di essenziale importanza per determinare il loro eventuale grado di partecipazione".
4. Dagli accennati documenti processuali derivano i seguenti corollari:
- per indicazione della stessa autorità dello Stato emittente non sussistono gravi indizi di colpevolezza a carico dei due indagati in ordine all'omicidio, ma solo sospetti derivanti dal fatto che l'arma usata per tale delitto era la stessa impiegata dai due in una rapina avvenuta il giorno prima, fermo restando che essi non parteciparono materialmente all'omicidio, dato che partirono per l'Italia il giorno dopo la rapina;
- il MAE è stato emesso non tanto per ottenere la consegna di soggetti che debbano essere catturati in esecuzione di un provvedimento cautelare ma esclusivamente per sottoporre gli stessi ad atti di istruzione (interrogatori e confronti), con impegno di riconsegna, e cioè nella finalità di impiegare uno strumento coercitivo a fini investigativi;
il tutto al di fuori di quanto stabilito non solo dalla L. interna 22 aprile 2005, n. 69 ma anche dalla decisione-quadro 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002. 5. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio, non sussistendo, allo stato, le condizioni per la consegna del PI e dello RI all'autorità giudiziaria del Regno del Belgio. A norma della L. n. 69 del 2005, art. 17, comma 5, va conseguentemente revocata la misura cautelare applicata ai medesimi, con loro immediata liberazione se non detenuti per altra causa. Posto che i ricorrenti sono stati temporaneamente trasferiti in Belgio (a norma della L. n. 69 del 2005, art. 15), il riacquisto dello status libertatis implica che essi non potranno essere ivi trattenuti senza il loro consenso, dovendo essere messi in condizione di tornare in Italia e comunque di circolare liberamente. Di ciò dovrà essere immediatamente avvertita l'autorità giudiziaria belga da parte della Corte di appello di Cagliari, nelle forme previste dalla legge.
6. La Cancelleria provvedere alla comunicazione di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata non sussistendo le condizioni per la consegna di PI EL e RI GI all'autorità giudiziaria del Regno del Belgio.
Revoca la misura cautelare applicata nei loro confronti e ne ordina l'immediata liberazione se non detenuti per altra causa. Manda alla Cancelleria di trasmettere copia del presente provvedimento, anche a mezzo telefax, al Ministro della Giustizia. Riserva la motivazione.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2007