Sentenza 26 maggio 1998
Massime • 1
Il bene giuridico protetto dall'art. 270 bis cod.pen., che sanziona le associazioni con finalità di eversione dell'ordinamento democratico, è l'ordinamento costituzionale italiano, dovendosi escludere quindi la sua configurabilità quando la finalità suddetta, che connota il programma di atti violenti, riguardi uno stato straniero. (Nella specie la Corte ha escluso il reato nel caso di appartenente ad associazione fondamentalista islamica che utilizzava il territorio italiano per l'aggressione di altri stati).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/05/1998, n. 3292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3292 |
| Data del deposito : | 26 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Alfonso MALINCONICO Presidente del 26/5/1998
1. Dott. Carlo COGNETTI Consigliere SENTENZA
2. " Pasquale PERRONE " N. 3292
3. " Andrea COLONNESE " REGISTRO GENERALE
4. " Aniello NAPPI " N. 12573/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da AY HI EN ME, nato a [...] il [...]5, avverso l'ordinanza del Tribunale di Bologna in data 26.2.1998;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Cognetti;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Gianfranco Viglietta che ha concluso per il rigetto del ricorso;
osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza in data 2.2.1998, il G.I.P. presso il Tribunale di Bologna disponeva la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di AY HI EN ME, indagato del delitto di cui all'art. 270 bis c.p. per aver partecipato ad un'associazione con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico, nonché dei delitti di cui agli artt. 416, 453, 477, 482, 468, 648 c.p. A seguito di richiesta di riesame dell'indagato, il Tribunale di Bologna, con ordinanza in data 26.2.1998, confermava l'impugnato provvedimento cautelare.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'AY, il quale deduce: 1) violazione dell'art. 309, quinto comma, c.p.p. in relazione all'omessa trasmissione degli interrogatori dei coindagati, in particolare dell'indagato MI HI;
2) violazione del diritto di difesa per avere il Tribunale utilizzato atti non presenti nel fascicolo del riesame relativo all'indagato; 3) erronea applicazione dell'art. 270 bis c.p.; 4) erronea applicazione dell'art. 273 c.p.p. per insussistenza della gravità indiziaria. MOTIVI DELIA DECISIONE
Il motivo di ricorso con cui si denuncia l'erronea applicazione dell'art. 270 bis c.p. è fondato. Il bene giuridico protetto dall'art. 270 bis c.p. - che sanziona le associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordinamento democratico - è l'ordinamento costituzionale italiano, dovendosi escludere quindi la configurabilità quando la finalità suddetta che connota il programma di atti violenti riguardi uno Stato straniero. Nè rileva ai soli fini del reato "de quo", che il comportamento dell'associazione indirettamente perturbi o leda i principi dell'ordinamento italiano: detto atto illecito è sanzionato da altre norme che volta in volta tutelano il singolo valore costituzionale offeso (contemplando delitti contro l'ordine pubblico, contro la vita e l'incolumità personale ecc.); ciò che invece punisce l'art. 270 bis è l'associazione che si ponga in modo diretto la finalità di eversione del nostro ordinamento e la mancanza di detta finalità si risolve in una mancanza della qualità dell'associazione e quindi dell'elemento costitutivo del reato. Orbene, poiché dagli elementi indizianti evidenziati dall'impugnato provvedimento emerge che l'associazione cui apparterrebbe lo AY è costituita allo scopo di diffondere il credo politico religioso fondamentalista islamico, utilizzando il territorio dello Stato come base per l'aggressione bellico- terroristica di altri Stati, deve escludersi che dette finalità integrino il delitto i cui all'art. 270 bis c.p., in quanto queste non sono dirette all'eversione dell'ordine costituzionale dello Stato italiano.
Si impone, pertanto, l'annullamento dell'impugnata ordinanza senza rinvio nonché dell'ordinanza di custodia cautelare limitatamente all'imputazione di cui all'art. 270 bis c.p. Per quanto attiene alla misura cautelare applicata per gli altri reati, il ricorso non merita accoglimento.
Non è ravvisabile nella specie la dedotta violazione dell'art.309, quinto comma, c.p.p. per non essere stato trasmesso dal pubblico ministero al Tribunale del riesame il verbale di interrogatorio di MI HI, avvenuto il 19.2.1998 e quindi successivamente all'emissione dell'ordinanza cautelare nei confronti dell'AY. In tema di riesame delle misure cautelari, infatti, l'obbligo di trasmettere tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini deriva dalla loro rilevanza ai fini difensivi, evidenziata da chi vi abbia interesse;
in mancanza di tale evidenziazione, l'omessa trasmissione degli elementi sopravvenuti non comporta di per sè la violazione del combinato disposto degli artt. 309, quinto comma e 291, primo comma, c.p.p. (cfr. Cass. 22.11.1996, Pennisi). Nel caso di specie non risulta evidenziato in qual modo l'interrogatorio del coindagato suddetto serva a discolpare, in concreto, l'indagato, di talché l'omessa sua trasmissione non può essere compresa nella previsione del citato art 309 n. 5 c.p.p. Neppure è ravvisabile, nel caso in esame, la denunciata violazione del diritto di difesa per avere il Tribunale utilizzato atti non presenti nel fascicolo del riesame relativo all'indagato. Assume in proposito il ricorrente che l'ordinanza impugnata richiama integralmente l'ordinanza 17.10.1997 del Tribunale di Bologna, emessa nei confronti dei coindagati, in cui si fa menzione di un telecomando che le intercettazioni telefoniche, dichiarate inutilizzabili nei confronti dell'AY, evidenziano essere stato oggetto di sperimentazione nel corso di un collegamento fra l'alloggio di via Prati ed altro ambiente e che dalle produzioni del pubblico ministero, sconosciute alla difesa, emergerebbe che con semplici modifiche potrebbe essere adattato a congegno per l'innesco di esplosivi a distanza. Il Tribunale del riesame avrebbe perciò utilizzato, in violazione del diritto di difesa (e ciò anche con riferimento ad una missiva sequestrata su una autovettura di AN ME), atti non presenti nel fascicolo dell'AY, in quanto non inviati dal pubblico ministero ne' al G.I.P. ne' al Tribunale. L'assunto difensivo è privo di pregio, in quanto l'ordinanza impugnata dà atto che il rinvenimento del suddetto telecomando e gli altri elementi indizianti l'utilizzo di moduli in bianco di provenienza furtiva per il confezionamento di documenti di identità sono rappresentati nella documentazione in atti, per cui il richiamo fatto all'ordinanza 17.10.1997 non implica che l'esistenza di tale elemento indiziante sia stato acquisito dal Tribunale del riesame tramite il provvedimento in questione, essendovene traccia nella documentazione trasmessa al suddetto Tribunale in relazione alla posizione dell'AY. In effetti il richiamo all'ordinanza 17.10.1997 viene fatto, nel provvedimento impugnato, esclusivamente al fine di evidenziare la convergenza di opinioni circa la sussistenza dell'associazione eversiva. Del tutto irrilevante è perciò la circostanza che detta ordinanza 17.10.1997 faccia riferimento ad una missiva sequestrata al AN ME, di cui non vi sarebbe traccia nel fascicolo dell'AY, atteso che tale missiva non risulta essere stata specificamente presa in considerazione dall'impugnata ordinanza quale grave indizio di colpevolezza a carico dell'indagato. Destituito di fondamento è, infine, il motivo di ricorso con cui si deduce l'insussistenza della gravità indiziaria e la contraddittorietà degli elementi a carico dell'indagato. Per ciò che concerne i reati diversi da quello di cui all'art. 270 bis c.p., i richiamati esiti positivi della perquisizione effettuata il 29.1.1997 nell'abitazione di via Saliceto 51/9, nel corso della quale l'AY veniva fermato, che hanno portato al rinvenimento di banconote contraffatte, il richiamo all'accertato uso, da parte dell'indagato, di un passaporto greco falsificato, gli accertati contatti con appartenenti ad organizzazioni terroristiche, l'evidenziata circostanza che l'indagato risiedeva nel luogo (abitazione di via Saliceto) utilizzato più frequentemente dall'organizzazione terroristica sia per la custodia della documentazione propagandistica sia per dare rifugio a latitanti provenienti da altri paesi europei, costituisce un adeguato supporto motivazionale idoneo a giustificare la logica conclusione circa la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine ai contestati reati di associazione a delinquere (art. 416 c.p.), falso e ricettazione di moduli di documenti di identità.
P. Q. M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza di custodia cautelare limitatamente all'imputazione di cui all'art. 270 bis c.p. Rigetta nel resto il ricorso e manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p. Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio il 26 maggio 1998. Depositato in Cancelleria il 13 luglio 1998