CASS
Sentenza 9 gennaio 2023
Sentenza 9 gennaio 2023
Massime • 1
In tema di procedimento di esecuzione, il giudice al quale sia richiesto di determinare con esattezza il trattamento sanzionatorio per ciascun reato onde accertare la pena ancora da espiare, in ragione del presofferto e per la presenza di reati ostativi, non può procedere all'integrazione o alla modificazione del titolo esecutivo mediante una diversa qualificazione giuridica dei reati. (Fattispecie in tema di riconoscimento di sentenza straniera, in cui il giudice dell'esecuzione aveva qualificato i reati in termini difformi dalla sentenza che aveva riconosciuto il provvedimento estero).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/01/2023, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LO CO DI CE AS EO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE MILITARE d'APPELLO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
fissato il ricorso per la trattazione con il rito scritto;
udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale militare Luigi Maria FLAMINI, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente alla pena pecuniaria da rideterminare in euro 6.750,00 di multa e il rigetto nel resto;
dato atto che non sono pervenute le conclusioni della difesa;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 359 Anno 2023 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 05/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte militare d'appello, giudicando in sede di rinvio (Sez. 1, n. 28954 del 2021), ha riformato, con riguardo al trattamento sanzionatorio che è stato ridotto alla pena pecuniaria di euro 22.500,00 (così sostituita la pena detentiva di tre mesi di reclusione militare ex dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981 n. 689), la sentenza del Tribunale militare di Verona che aveva giudicato LI TT LO CO di CE, caporal maggiore dell'Esercito Italiano, responsabile dei reati di disobbedienza aggravata (art. 173 e 47 n. 2, cod. pen. mil . pace) e insubordinazione con ingiuria aggravata (artt. :189, secondo cornma, e 47 n. 2 cod. pen. mil . pace). 1.1. La citata sentenza di legittimità aveva disposto il rinvio limitatamente alla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. ed alla conversione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria, sicché il giudizio di rinvio si è svolto unicamente su tali capi della precedente decisione di secondo grado (sentenza della Corte militare d'appello in data 4 luglio 2019). 2. Ricorre LI TT LO CO di CE, a mezzo del difensore avv. Damiano Cosimo Pantaleo, che chiede l'annullamento della sentenza impugnata, denunciando: - la violazione della legge processuale, in riferimento all'ad, 420-ter cod. proc. pen., perché non è stata accolta la richiesta di rinvio o differimento della trattazione motivata dalla sostituzione del difensore di fiducia;
- l'immotivato mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, ma la sentenza va, comunque, annullata senza rinvio con riguardo al trattamento sanzionatorio che va rideterminato alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 28 del 2022. 2. Il primo motivo è inammissibile. 2.1. Come risulta dal provvedimento impugnato, in data 14 dicembre 2021, il giorno prima dell'udienza davanti alla Corte d'appello fissata per la trattazione con il rito scritto del giudizio di rinvio a norma dell'art. 23-bis decreto-legge n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176 del 2020,, veniva depositata 2 in cancelleria la nomina del nuovo difensore di fiducia, con contestuale revoca del precedente patrocinatore, unitamente all'istanza di rinvio o differimento presentata dal nuovo difensore per poter meglio articolare la difesa. 2.2. Premesso che «il diniego di termini a difesa, ovvero la concessione di termini ridotti rispetto a quelli previsti dall'art. 108, comma 1, cod. proc. pen., non possono dar luogo ad alcuna nullità quando la relativa richiesta non risponda ad alcuna reale esigenza difensiva e l'effettivo esercizio del diritto alla difesa tecnica dell'imputato non abbia subito alcuna lesione o menomazione» (Sez. U, n. 155 del 29/09/2011 - dep. 2012, Rossi, Rv. 251497), deve essere ricordato che «il difensore non ha diritto al rinvio dell'udienza motivato sul presupposto che non ha potuto accedere agli atti per tardività della nomina, in quanto la facoltà riconosciuta all'imputato di nominare l'avvocato in qualsiasi momento del processo va bilanciata con il principio di ragionevole durata ed esercitata in modo da non trasformare le nomine e le revoche dei difensori in un sistema per controllare le scansioni ed i tempi del processo» (Sez. 6, n. 47533 del 14/11/2013, Fonzo, Rv. 257390; Sez. 5, n. 32135 del 07/03/2016, Di Mauro, Rv. 267804). 2.3. D'altra parte, il ricorso non lamenta alcuna lesione dei diritti difensivi poiché non contesta, né vi sarebbe spazio per dedurre alcunché in proposito, la legittimità del rito. Deve, infatti, essere tenuto presente che il rito cartolare è stato celebrato sulla base delle conclusioni scritte depositate dal difensore di fiducia precedentemente nominato, non essendo consentito alcun differimento dell'udienza camerale, in quanto la trattazione orale è sostituita dal contraddittorio cartolare (Sez. 3, n. 30330 del 25/06/2021, P., Rv. 281724). Del resto, il nuovo difensore non poteva certo mettere nel nulla il rito prescelto, richiedere la discussione orale o depositare note e memorie, in ragione del decorso dei termini di legge. Si tenga, inoltre, presente che non rileva neppure un eventuale impedimento del difensore che sia sopravvenuto alla fissazione della trattazione con il rito scritto o cartolare introdotto dalla disciplina emergenziale (Sez. 4, n. 42081 del 28/09/2021, Fiorentino, Rv. 282067). 3. È inammissibile anche il motivo di ricorso sulla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. poiché non si confronta con la motivazione del 3 provvedimento impugnato che ha qualificato la condotta in termini non marginali, perciò ostative all'applicazione della causa di non punibilità. Tale valutazione di merito risulta solidamente ancorata alle risultanze di fatto costituite dalle condotte poste in essere — di cui quella cli disobbedienza è qualificata da una reiterazione del comportamento omissivo -- con dispregio dei doveri e palese indifferenza per le esigenze di servizio, delle ragioni della gerarchia militare e delle regole della civile convivenza, così da doversi escludere la particolare tenuità del fatto, secondo un giudizio di merito che il ricorso contesta in modo assertivo. 4. Nonostante l'inammissibilità del ricorso, il Collegio è chiamato d'ufficio a rilevare la illegalità «sopravvenuta» del trattamento sanzionatorio (Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264207), concretamente irrogato nella forma della sanzione sostitutiva della multa ex art. 53 I. n. 689 del 1981. Con sentenza della Corte costituzionale n. 28 del 2022 è stata dichiarata «l'illegittimità costituzionale dell'art. 53, secondo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui prevede che «[i]l valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall'art. 135 del codice penale e non può superare di dieci volte tale ammontare», anziché «[ill valore giornaliero non può essere inferiore a 75 euro e non può superare di dieci volte la somma indicata dall'art. 135 del codice penale». Ebbene, in giudice di merito ha invece utilizzato il parametro, anteriormente vigente, relativo al valore giornaliero non inferiore a euro 250; la pena va dunque rideterminata in euro 6.750 di multa (così sostituita la pena di tre mesi di reclusione), senza necessità di rinvio perché si tratta di operazione algebrica cui può procedere direttamente la Corte di legittimità. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. 4
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio che determina in euro 6.750 di multa (pena sostitutiva di mesi tre di reclusione); dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2022.
fissato il ricorso per la trattazione con il rito scritto;
udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale militare Luigi Maria FLAMINI, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente alla pena pecuniaria da rideterminare in euro 6.750,00 di multa e il rigetto nel resto;
dato atto che non sono pervenute le conclusioni della difesa;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 359 Anno 2023 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 05/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte militare d'appello, giudicando in sede di rinvio (Sez. 1, n. 28954 del 2021), ha riformato, con riguardo al trattamento sanzionatorio che è stato ridotto alla pena pecuniaria di euro 22.500,00 (così sostituita la pena detentiva di tre mesi di reclusione militare ex dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981 n. 689), la sentenza del Tribunale militare di Verona che aveva giudicato LI TT LO CO di CE, caporal maggiore dell'Esercito Italiano, responsabile dei reati di disobbedienza aggravata (art. 173 e 47 n. 2, cod. pen. mil . pace) e insubordinazione con ingiuria aggravata (artt. :189, secondo cornma, e 47 n. 2 cod. pen. mil . pace). 1.1. La citata sentenza di legittimità aveva disposto il rinvio limitatamente alla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. ed alla conversione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria, sicché il giudizio di rinvio si è svolto unicamente su tali capi della precedente decisione di secondo grado (sentenza della Corte militare d'appello in data 4 luglio 2019). 2. Ricorre LI TT LO CO di CE, a mezzo del difensore avv. Damiano Cosimo Pantaleo, che chiede l'annullamento della sentenza impugnata, denunciando: - la violazione della legge processuale, in riferimento all'ad, 420-ter cod. proc. pen., perché non è stata accolta la richiesta di rinvio o differimento della trattazione motivata dalla sostituzione del difensore di fiducia;
- l'immotivato mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, ma la sentenza va, comunque, annullata senza rinvio con riguardo al trattamento sanzionatorio che va rideterminato alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 28 del 2022. 2. Il primo motivo è inammissibile. 2.1. Come risulta dal provvedimento impugnato, in data 14 dicembre 2021, il giorno prima dell'udienza davanti alla Corte d'appello fissata per la trattazione con il rito scritto del giudizio di rinvio a norma dell'art. 23-bis decreto-legge n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176 del 2020,, veniva depositata 2 in cancelleria la nomina del nuovo difensore di fiducia, con contestuale revoca del precedente patrocinatore, unitamente all'istanza di rinvio o differimento presentata dal nuovo difensore per poter meglio articolare la difesa. 2.2. Premesso che «il diniego di termini a difesa, ovvero la concessione di termini ridotti rispetto a quelli previsti dall'art. 108, comma 1, cod. proc. pen., non possono dar luogo ad alcuna nullità quando la relativa richiesta non risponda ad alcuna reale esigenza difensiva e l'effettivo esercizio del diritto alla difesa tecnica dell'imputato non abbia subito alcuna lesione o menomazione» (Sez. U, n. 155 del 29/09/2011 - dep. 2012, Rossi, Rv. 251497), deve essere ricordato che «il difensore non ha diritto al rinvio dell'udienza motivato sul presupposto che non ha potuto accedere agli atti per tardività della nomina, in quanto la facoltà riconosciuta all'imputato di nominare l'avvocato in qualsiasi momento del processo va bilanciata con il principio di ragionevole durata ed esercitata in modo da non trasformare le nomine e le revoche dei difensori in un sistema per controllare le scansioni ed i tempi del processo» (Sez. 6, n. 47533 del 14/11/2013, Fonzo, Rv. 257390; Sez. 5, n. 32135 del 07/03/2016, Di Mauro, Rv. 267804). 2.3. D'altra parte, il ricorso non lamenta alcuna lesione dei diritti difensivi poiché non contesta, né vi sarebbe spazio per dedurre alcunché in proposito, la legittimità del rito. Deve, infatti, essere tenuto presente che il rito cartolare è stato celebrato sulla base delle conclusioni scritte depositate dal difensore di fiducia precedentemente nominato, non essendo consentito alcun differimento dell'udienza camerale, in quanto la trattazione orale è sostituita dal contraddittorio cartolare (Sez. 3, n. 30330 del 25/06/2021, P., Rv. 281724). Del resto, il nuovo difensore non poteva certo mettere nel nulla il rito prescelto, richiedere la discussione orale o depositare note e memorie, in ragione del decorso dei termini di legge. Si tenga, inoltre, presente che non rileva neppure un eventuale impedimento del difensore che sia sopravvenuto alla fissazione della trattazione con il rito scritto o cartolare introdotto dalla disciplina emergenziale (Sez. 4, n. 42081 del 28/09/2021, Fiorentino, Rv. 282067). 3. È inammissibile anche il motivo di ricorso sulla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. poiché non si confronta con la motivazione del 3 provvedimento impugnato che ha qualificato la condotta in termini non marginali, perciò ostative all'applicazione della causa di non punibilità. Tale valutazione di merito risulta solidamente ancorata alle risultanze di fatto costituite dalle condotte poste in essere — di cui quella cli disobbedienza è qualificata da una reiterazione del comportamento omissivo -- con dispregio dei doveri e palese indifferenza per le esigenze di servizio, delle ragioni della gerarchia militare e delle regole della civile convivenza, così da doversi escludere la particolare tenuità del fatto, secondo un giudizio di merito che il ricorso contesta in modo assertivo. 4. Nonostante l'inammissibilità del ricorso, il Collegio è chiamato d'ufficio a rilevare la illegalità «sopravvenuta» del trattamento sanzionatorio (Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264207), concretamente irrogato nella forma della sanzione sostitutiva della multa ex art. 53 I. n. 689 del 1981. Con sentenza della Corte costituzionale n. 28 del 2022 è stata dichiarata «l'illegittimità costituzionale dell'art. 53, secondo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui prevede che «[i]l valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall'art. 135 del codice penale e non può superare di dieci volte tale ammontare», anziché «[ill valore giornaliero non può essere inferiore a 75 euro e non può superare di dieci volte la somma indicata dall'art. 135 del codice penale». Ebbene, in giudice di merito ha invece utilizzato il parametro, anteriormente vigente, relativo al valore giornaliero non inferiore a euro 250; la pena va dunque rideterminata in euro 6.750 di multa (così sostituita la pena di tre mesi di reclusione), senza necessità di rinvio perché si tratta di operazione algebrica cui può procedere direttamente la Corte di legittimità. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. 4
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio che determina in euro 6.750 di multa (pena sostitutiva di mesi tre di reclusione); dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2022.