CASS
Sentenza 11 maggio 2026
Sentenza 11 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/05/2026, n. 16888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16888 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXX nato a [...] avverso l'ordinanza del 10/09/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Catania udita la relazione svolta dal Consigliere Teresa Grieco;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Maria Luisa Miranda che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza con rinvio per nuovo giudizio. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di sorveglianza di Catania ha rigettato l’istanza avanzata nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXXXX volta ad ottenere la concessione della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell’art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà; d’ora in poi Ord. pen.) e della detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 47-ter Ord. pen. 2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione XXXXXXXXXXXXXXXXXX, per il tramite del difensore di fiducia, avv. Giuseppe Rabbito, deducendo, con un unico articolato motivo, l’erronea applicazione e l’inosservanza della disposizione di cui all’art. 47 Ord pen, nonché la sussistenza di una motivazione apparente.
2.1. Ad avviso della difesa, il Tribunale ha fondato il diniego dell’istanza sulla base della mera valutazione della gravità del reato e dell’assenza di rivisitazione critica del vissuto criminoso, da cui ha tratto il fondato pericolo di reiterazione di ulteriori reati, ritenuti arginabili con la sola misura inframuraria, senza procedere alla necessaria valutazione degli elementi Penale Sent. Sez. 1 Num. 16888 Anno 2026 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: GRIECO TERESA Data Udienza: 03/02/2026 positivi dalla relazione di sintesi dell’osservazione intramuraria del 9 gennaio 2025. Secondo il ricorrente la dichiarazione di innocenza da parte del detenuto, il quale continua a dichiararsi estraneo ai fatti e vittima di un disegno ordito dal suocero, come ribadito dalla moglie, non potrebbe fondare il diniego della misura alternativa, atteso che la mancata ammissione di colpevolezza non può integrare la mancanza di rivisitazione critica, la quale deve essere intesa piuttosto come consapevolezza del disvalore sociale morale e giuridico di quei fatti. Si rileva nel ricorso che il processo di revisione critica non può essere inteso come confessione, ma quale espressione di adesione del condannato alle iniziative trattamentali, alle quali, come risulta dalla relazione di sintesi, il condannato ha partecipato riportando giudizi positivi. Pertanto, il Tribunale avrebbe fondato il giudizio prognostico di reiterazione dei reati distaccandosi dalla relazione di sintesi nella quale si attesta l’insussistenza del rischio di recidiva o pericolosità sociale, senza considerare che quello in corso è l’unico procedimento a suo carico, non essendo gravato il ricorrente né da precedenti penali, né da carichi pendenti. Si osserva, in particolare, che nel periodo intercorrente tra i fatti risalenti al 2018 e l’ordine di carcerazione del 19 aprile 2024, il ricorrente non è stato destinatario di alcuna denuncia o segnalazione, con la conseguenza che il Tribunale avrebbe omesso di valutare anche tale utile elemento, in punto di motivazione sul pericolo di reiterazione. Né, infine, il Tribunale ha valutato quale elemento di segno positivo, la sofferenza del figlio minore certificata dalla relazione psicologica e il fatto che la moglie sia affetta da una patologia tumorale. 3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, Maria Luisa Miranda ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. 2.Giova premettere chein tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono di per sé soli assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato. (In motivazione la Corte ha chiarito che il giudice deve valutare in concreto l'esistenza di elementi positivi in base ai quali si possa ragionevolmente ritenere che l'affidamento si riveli proficuo, valorizzando i precedenti penali, le informazioni fornite dagli organi di polizia e dai servizi sociali, l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti del passato, l'adesione alle ragioni più profonde di valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l'eventuale buona prospettiva risocializzante). (Sez. 1, n. 43863 del 23/10/2024, Scuotto, Rv. 287151 - 01). In particolare, con riferimento alla concessione dei benefici penitenziari e, con specifico riferimento all’ affidamento in prova al servizio sociale, in un arresto risalente che va qui ribadito, questa Corte ha affermato che la mancanza di senso critico verso le condanne subite può essere valutata negativamente qualora sia espressione della persistenza di un atteggiamento mentale del condannato giustificativo del proprio comportamento antidoveroso, e quindi sintomatico di una mancata risposta positiva al processo di rieducazione, non quando è frutto di una protesta di innocenza, che è diritto incontestabile di ciascuno, non soltanto in pendenza di un processo, ma anche dopo il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna, considerata la possibilità di una revisione di essa. (Sez. 1, n. 2295 del 28/03/2000, Romano, Rv. 216076 - 01). E, in continuità con i principi affermati, si è inoltre specificato che non configura una ragione ostativa alla concessione della misura dell’affidamento in prova la mancata ammissione degli addebiti, occorre, invece, valutare se il condannato abbia accettato la sentenza e la sanzione inflittagli, in quanto ciò che assume rilievo è l'evoluzione della personalità successivamente al fatto nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale (Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019, Catalano, Rv. 274993 - 01). 3. Tanto precisato, va rilevato che il Tribunale di sorveglianza, se da un lato ha correttamente negato la misura della detenzione domiciliare in considerazione del carattere ostativo del reato, dall’altro, quanto al diniego della più ampia misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, non si è attenuto ai principi della giurisprudenza di legittimità sopra ricordati, non avendo adempiuto in modo adeguato al relativo onere motivazionale. Il diniego della misura si è fondato sull’affermata e ritenuta incontestabile gravità dei fatti, valutata unitamente all’ampia libertà di azione connaturata alla misura dell’affidamento. Da tali elementi il Tribunale ha desunto la sussistenza di un concreto pericolo di recidiva, evidenziando altresì la totale assenza di una rivisitazione critica del vissuto criminoso. Tale conclusione è stata tratta sulla base della relazione di sintesi redatta dal personale della Casa circondariale di Caltagirone, cui l’ordinanza impugnata si limita a fare un mero rinvio, ritenendo recessivo il buon comportamento tenuto dal ricorrente all’interno dell’Istituto penitenziario. Si tratta di una motivazione estremamente scarna e, per ciò stesso, inidonea a dar conto in concreto delle ragioni poste a fondamento del diniego. Essa risulta, infatti, interamente incentrata sulla gravità dei fatti commessi, senza alcun apprezzamento degli elementi positivi emergenti dalla relazione di sintesi, e si limita ad affermare, in modo 3 apodittico, la totale assenza di una revisione critica del vissuto criminoso, omettendo di fornire un’adeguata spiegazione della stessa in relazione alle ragioni della protesta di innocenza del ricorrente. 4. Alla luce dei principi della giurisprudenza di questa Corte sopra indicati ed alle considerazioni esposte si impone l’annullamento dell’ordinanza con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catania, per nuovo giudizio affinché colmi le lacune motivazionali evidenziate, in piena libertà decisionale.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania. Così è deciso, 03/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 4
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Maria Luisa Miranda che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza con rinvio per nuovo giudizio. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di sorveglianza di Catania ha rigettato l’istanza avanzata nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXXXX volta ad ottenere la concessione della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell’art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà; d’ora in poi Ord. pen.) e della detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 47-ter Ord. pen. 2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione XXXXXXXXXXXXXXXXXX, per il tramite del difensore di fiducia, avv. Giuseppe Rabbito, deducendo, con un unico articolato motivo, l’erronea applicazione e l’inosservanza della disposizione di cui all’art. 47 Ord pen, nonché la sussistenza di una motivazione apparente.
2.1. Ad avviso della difesa, il Tribunale ha fondato il diniego dell’istanza sulla base della mera valutazione della gravità del reato e dell’assenza di rivisitazione critica del vissuto criminoso, da cui ha tratto il fondato pericolo di reiterazione di ulteriori reati, ritenuti arginabili con la sola misura inframuraria, senza procedere alla necessaria valutazione degli elementi Penale Sent. Sez. 1 Num. 16888 Anno 2026 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: GRIECO TERESA Data Udienza: 03/02/2026 positivi dalla relazione di sintesi dell’osservazione intramuraria del 9 gennaio 2025. Secondo il ricorrente la dichiarazione di innocenza da parte del detenuto, il quale continua a dichiararsi estraneo ai fatti e vittima di un disegno ordito dal suocero, come ribadito dalla moglie, non potrebbe fondare il diniego della misura alternativa, atteso che la mancata ammissione di colpevolezza non può integrare la mancanza di rivisitazione critica, la quale deve essere intesa piuttosto come consapevolezza del disvalore sociale morale e giuridico di quei fatti. Si rileva nel ricorso che il processo di revisione critica non può essere inteso come confessione, ma quale espressione di adesione del condannato alle iniziative trattamentali, alle quali, come risulta dalla relazione di sintesi, il condannato ha partecipato riportando giudizi positivi. Pertanto, il Tribunale avrebbe fondato il giudizio prognostico di reiterazione dei reati distaccandosi dalla relazione di sintesi nella quale si attesta l’insussistenza del rischio di recidiva o pericolosità sociale, senza considerare che quello in corso è l’unico procedimento a suo carico, non essendo gravato il ricorrente né da precedenti penali, né da carichi pendenti. Si osserva, in particolare, che nel periodo intercorrente tra i fatti risalenti al 2018 e l’ordine di carcerazione del 19 aprile 2024, il ricorrente non è stato destinatario di alcuna denuncia o segnalazione, con la conseguenza che il Tribunale avrebbe omesso di valutare anche tale utile elemento, in punto di motivazione sul pericolo di reiterazione. Né, infine, il Tribunale ha valutato quale elemento di segno positivo, la sofferenza del figlio minore certificata dalla relazione psicologica e il fatto che la moglie sia affetta da una patologia tumorale. 3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, Maria Luisa Miranda ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. 2.Giova premettere chein tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono di per sé soli assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato. (In motivazione la Corte ha chiarito che il giudice deve valutare in concreto l'esistenza di elementi positivi in base ai quali si possa ragionevolmente ritenere che l'affidamento si riveli proficuo, valorizzando i precedenti penali, le informazioni fornite dagli organi di polizia e dai servizi sociali, l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti del passato, l'adesione alle ragioni più profonde di valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l'eventuale buona prospettiva risocializzante). (Sez. 1, n. 43863 del 23/10/2024, Scuotto, Rv. 287151 - 01). In particolare, con riferimento alla concessione dei benefici penitenziari e, con specifico riferimento all’ affidamento in prova al servizio sociale, in un arresto risalente che va qui ribadito, questa Corte ha affermato che la mancanza di senso critico verso le condanne subite può essere valutata negativamente qualora sia espressione della persistenza di un atteggiamento mentale del condannato giustificativo del proprio comportamento antidoveroso, e quindi sintomatico di una mancata risposta positiva al processo di rieducazione, non quando è frutto di una protesta di innocenza, che è diritto incontestabile di ciascuno, non soltanto in pendenza di un processo, ma anche dopo il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna, considerata la possibilità di una revisione di essa. (Sez. 1, n. 2295 del 28/03/2000, Romano, Rv. 216076 - 01). E, in continuità con i principi affermati, si è inoltre specificato che non configura una ragione ostativa alla concessione della misura dell’affidamento in prova la mancata ammissione degli addebiti, occorre, invece, valutare se il condannato abbia accettato la sentenza e la sanzione inflittagli, in quanto ciò che assume rilievo è l'evoluzione della personalità successivamente al fatto nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale (Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019, Catalano, Rv. 274993 - 01). 3. Tanto precisato, va rilevato che il Tribunale di sorveglianza, se da un lato ha correttamente negato la misura della detenzione domiciliare in considerazione del carattere ostativo del reato, dall’altro, quanto al diniego della più ampia misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, non si è attenuto ai principi della giurisprudenza di legittimità sopra ricordati, non avendo adempiuto in modo adeguato al relativo onere motivazionale. Il diniego della misura si è fondato sull’affermata e ritenuta incontestabile gravità dei fatti, valutata unitamente all’ampia libertà di azione connaturata alla misura dell’affidamento. Da tali elementi il Tribunale ha desunto la sussistenza di un concreto pericolo di recidiva, evidenziando altresì la totale assenza di una rivisitazione critica del vissuto criminoso. Tale conclusione è stata tratta sulla base della relazione di sintesi redatta dal personale della Casa circondariale di Caltagirone, cui l’ordinanza impugnata si limita a fare un mero rinvio, ritenendo recessivo il buon comportamento tenuto dal ricorrente all’interno dell’Istituto penitenziario. Si tratta di una motivazione estremamente scarna e, per ciò stesso, inidonea a dar conto in concreto delle ragioni poste a fondamento del diniego. Essa risulta, infatti, interamente incentrata sulla gravità dei fatti commessi, senza alcun apprezzamento degli elementi positivi emergenti dalla relazione di sintesi, e si limita ad affermare, in modo 3 apodittico, la totale assenza di una revisione critica del vissuto criminoso, omettendo di fornire un’adeguata spiegazione della stessa in relazione alle ragioni della protesta di innocenza del ricorrente. 4. Alla luce dei principi della giurisprudenza di questa Corte sopra indicati ed alle considerazioni esposte si impone l’annullamento dell’ordinanza con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catania, per nuovo giudizio affinché colmi le lacune motivazionali evidenziate, in piena libertà decisionale.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania. Così è deciso, 03/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 4