Sentenza 8 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/02/2001, n. 1795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1795 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUB01 795 /0 1 IN NOME DEL POR LO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 15000/98 DELL'ANNO Dott. Paolino Consigliere Cron. 3017 BATTIMIELLO Dott. Bruno Dott. Florindo MINICHIELLO - Rel. Consigliere Rep. Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Consigliere Ud.13/11/00 Dott. Giovanni AMOROSO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SENTENZA per diritti L. 2000 58 FEB 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE CH OSCAR, in qualità di erede di CH IV, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALBERICO II 33, CANCELLERIA presso lo studio dell'avvocato BOER PAOLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente CG066547
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2000 rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS 4646 CARLO, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta -1- delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato - del Tribunale di PIACENZA, avverso il provvedimento emesso il 11/02/98, N. R.G. 1780/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/00 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito l'Avvocato LI MARZI per delega BOER;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per declaratoria di nullità ex art. 161, 2° comma, cpc. -2- R.G. 15000/98 Svolgimento del processo Il signor CH OS, quale erede di CH IV, ha proposto ricorso per cassazione (notificato il 3 settembre 1998) avverso il provvedimento del Tribunale di Piacenza del 11 febbraio 1998, dolendosi che con tale provvedimento - reso in sede di rinvio a seguito di sentenza della Corte di Cassazione n. 516 del 24 gennaio 1996, nella il Tribunale, ai sensi dell'art. 1, commicontroversia fra esso ricorrente e l'INPS - 181/183, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, abbia dichiarato estinto, con compensazione delle spese, il giudizio concernente la cd. cristallizzazione della pensione di reversibilità (di CH IV) nell'importo integrato al minimo raggiunto al 30 settembre 1983. L'INPS ha depositato procura. Motivi della decisione ри Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale si denuncia violazione dell'art. 6 del d.l. 1983/n. 463, convertito con legge 1983/n.638, falsa applicazione dell'art. 1, commi 181/183, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 ed incostituzionalità della norma applicata per contrasto con gli art. 3, 24, 38 e 42 della Costituzione. Il ricorrente lamenta, in particolare, che le norme denunciate prevedano il rimborso degli arretrati in sei annualità secondo elenchi demandati ad un atto amministrativo e con esclusione degli interessi legali e di qualsiasi risarcimento della mora, limitino il diritto al pagamento ai soli soggetti interessati ed ai loro superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità, ledano la tutela giudiziale dei diritti e gravino gli interessati dell'onere delle spese, in violazione perciò delle norme costituzionali sopra indicate nonché dell'art. 36 della Costituzione. Il ricorso è ammissibile.
3 -Il provvedimento con cui il collegio nel giudizio di appello dichiari l'estinzione del processo, ancorché emesso nella forma dell'ordinanza, ha contenuto sostanziale di sentenza, giusta la previsione dell'art. 306, ultimo comma, cod. proc. civ. e, pertanto non è soggetto reclamo al collegio stesso, ma a ricorso per cassazione ad opera della parte che ha interesse a contrastare tale declaratoria di estinzione (Cass. 9 maggio 1991, n. 5163). Il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per Cassazione avverso le ordinanze aventi contenuto decisorio e carattere definitivo decorre - in difetto di ragioni, connesse alla particolarità del procedimento o alla qualità degli interessi sottesi, che giustifichino la deroga all'enunciato principio solo a seguito della notificazione ad istanza di parte, mentre è irrilevante, al predetto fine, che le stesse siano pronunziate in udienza o, se pronunziate fuori udienza, siano state comunicate dal реч cancelliere, con la conseguenza che, in tali ipotesi, è applicabile il termine lungo di cui all'art. 327 cod. proc. civ. (Cass., sez. un., 8 giugno 1998, n. 5615). Nella specie, in difetto di alcuna prova dell'avvenuta notificazione dell'ordinanza in questione, deve ritenersi operante quest'ultimo termine, con decorrenza dalla data di deposito del provvedimento in cancelleria, rispetto alla quale, come emerge da quanto riferito in parte narrativa, il ricorso è tempestivo (Cass. 15 marzo 1976, n. 952. Ciò posto, la Corte deve rilevare d'ufficio, a prescindere dall'esame delle censure del ricorrente, la nullità del provvedimento impugnato. In forza del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, l'ordinanza che, come nella specie, abbia il contenuto decisorio di una sentenza va qualificata come tale, anche quando proprio tale qualificazione comporti la sussistenza del vizio di cui all'art. 161, secondo comma, cod. proc. civ., per non essere stato l'atto sottoscritto con l'osservanza delle prescrizioni in materia dell'art. 132, terzo comma, cod. proc. civ., ossia dall'estensore e dal presidente, ovvero soltanto da quest'ultimo, quando cumuli in sé anche l'altra qualità. Conseguentemente, come contro il medesimo provvedimento è ammissibile l'impugnazione correlata alla sua natura di sentenza, così il giudice ad quem ha il potere dovere di rilevare, anche d'ufficio, la nullità insanabile della sentenza impugnata che non esibisca il detto requisito della duplice sottoscrizione, ancorché tale nullità, non assorbendosi nei mezzi di gravame, possa essere fatta valere anche al fuori del rimedio impugnatorio, secondo quanto previsto dal citato art. 161, secondo comma (v., per tutte, Cass. civ., sez. un., 20 luglio 1999, n. 480). Il rilievo del vizio, poi, non può che determinare la regressione del processo al grado di giudizio nel quale è stato pronunciato il provvedimento viziato, che solo apparentemente ne ha determinato la conclusione, come emerge dal disposto dell'art. Fly 354, primo comma, cod. proc. civ., di guisa che, in caso di ricorso per cassazione avverso sentenza di appello, priva di regolare sottoscrizione, stante anche il richiamo dell'art. 383, terzo comma, stesso codice, alla norma da ultima citata, la Corte regolatrice non ha altro potere che quello di cassazione con rinvio. Tale la situazione che si verifica nel caso di specie, essendo stato il provvedimento impugnato sottoscritto dal solo presidente, del quale non può presumersi la qualità di estensore, non accompagnandosi al suo nome o alla sua sottoscrizione l'indicazione di détta qualità o di quella di relatore. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio ad altro giudice, rimanendo nella pronuncia caducatoria, resa in regione della riscontrata nullità, assorbita ogni altra censura. Il detto giudice, cui si rimette altresì, ai sensi dell'art. 385, terzo comma, cod. proc. civ., per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione, è designato nella 5 Corte d'appello di Bologna (Sezione Lavoro) in quanto, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n.58 del 1998 e successive modificazioni la competenza a avverso conoscere dell'appello attraverso le sentenze emesse dal pretore è stata attribuita alla corte d'appello, salve le eccezioni di cui agli articoli 134 bis e 135 lett. a) dello stesso decreto, di guisa che la cassazione della sentenza emessa dal tribunale in grado d'appello comporta il rinvio della causa alla corte d'appello (Cass., sez. un., 28 settembre 2000, n. 1044).
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia - anche per le spese - alla Corte d'appello di Bologna. Così deciso, in Roma, il 13 novembre 2000 IL PRESIDENTE Nilim, unikum. Florteds lefilcidiallo IL CONSIGLIERE - ESTENSORE IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in 2009 Cancelleria 3 0 3 oggi, 1 A I 5 S . D S IL COLLABORATORE : T , A R M N O T E A DI CANCELLERIA , L ' R P L 3 A L 7 S O L - E B E 8 P I D - S 1 D I I S 1 N A I N G T E E S O S G O I A G P A D E M I E L O , T A O T A D R I L T R E L I S T I E D N G D E E O S R E 6