Cass. pen., sez. V, sentenza 03/06/1998, n. 8040
CASS
Sentenza 3 giugno 1998

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È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 407 cod. proc. pen. del 1930, nella parte in cui non prevede che il decreto di citazione a giudizio rechi l'indicazione che l'imputato ha facoltà di richiedere la definizione con rito alternativo, in quanto, relativamente all'art. 3 Cost., l'omologazione del procedimento svolto con giudizio immediato secondo il nuovo codice ai procedimenti disciplinati dal previgente su cui si innestino le norme di cui agli artt. 248 e 249 disp. att. codice del 1989 è impropria. La mancanza dell'udienza preliminare, che sembra accomunare le due ipotesi, è solo un dato estrinseco e formale, essendo i secondi caratterizzati anche dalla fase istruttoria nel corso della quale pure è consentito avanzare richiesta di definizione con rito alternativo (art.247, quarto comma, e art.248, secondo comma, disp. att.). Ciò comporta l'infondatezza della questione anche sotto il profilo dell'art. 24 Cost., stante l'ampio "spatium deliberandi" concesso all'imputato per la scelta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 03/06/1998, n. 8040
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8040
    Data del deposito : 3 giugno 1998

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