Sentenza 3 giugno 1998
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 407 cod. proc. pen. del 1930, nella parte in cui non prevede che il decreto di citazione a giudizio rechi l'indicazione che l'imputato ha facoltà di richiedere la definizione con rito alternativo, in quanto, relativamente all'art. 3 Cost., l'omologazione del procedimento svolto con giudizio immediato secondo il nuovo codice ai procedimenti disciplinati dal previgente su cui si innestino le norme di cui agli artt. 248 e 249 disp. att. codice del 1989 è impropria. La mancanza dell'udienza preliminare, che sembra accomunare le due ipotesi, è solo un dato estrinseco e formale, essendo i secondi caratterizzati anche dalla fase istruttoria nel corso della quale pure è consentito avanzare richiesta di definizione con rito alternativo (art.247, quarto comma, e art.248, secondo comma, disp. att.). Ciò comporta l'infondatezza della questione anche sotto il profilo dell'art. 24 Cost., stante l'ampio "spatium deliberandi" concesso all'imputato per la scelta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/06/1998, n. 8040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8040 |
| Data del deposito : | 3 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 3.6.98
1. Dott. B.Foscarini Consigliere SENTENZA
2. " R.L.SE " N.1157
3. " N.Cicchetti " REGISTRO GENERALE
4. " A.AT " N.1320/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da GR NZ, n.Legnago(VR)16.4.48 DE LF, n.Porz (Germ.) 9.4.41
avverso la sentenza 13.10.97 corte app.Milano Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere AT Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. V. Martuscello che ha concluso per il rigetto Motivi della decisione
GR NZ e DE LF erano condannati dal tribunale di Milano alle pene di giustizia per il reato di cui all'art.41 cp, il secondo, inoltre, per quello di cui all'art.648 cp. Sul gravame degli imputati, la corte d'appello riduceva la pena al GR.
È stato accertato in sede di merito che gli imputati avevano costituito, con altri, un'associazione per delinquere volta al traffico di autovetture rubate che, previa falsificazione dei loro dati e documenti identificativi, venivano poi vendute in Germania. Gli affiliati italiani reperivano i veicoli, quelli stranieri li acquistavano a basso costo e li immettevano sul mercato. Ricorrono gli imputati, tramite i rispettivi difensori. Per il GR si deduce il vizio di motivazione circa gli elementi costitutivi dell'associazione criminosa, sostituendosi l'ipotesi del concorso eventuale nel reato, in luogo della ritenuta partecipazione. Nell'interesse del DE si denuncia la violazione del diritto di difesa, poiché l'imputato non sarebbe stato informato del contenuto dell'accusa nella sua lingua. Nè rileva che il difensore d'ufficio, nel corso dell'interrogatorio per rogatoria, non abbia mosso rilievi di sorta, poiché egli non poteva rinunciare a far valere una nullità che investe il diritto di intervento personale dell'imputato.
Altro profilo di nullità viene ravvisato in ciò, che in quella occasione al DE è stata contestatala ricettazione di n.11 autovetture nel periodo dicembre 1987/febbraio 1988, mentre con l'ordinanza di rinvio a giudizio l'imputazione è stato estesa n.33 autoveicoli ed a un più vasto arco di tempo (giugno '86/gennaio '88).
Si lamenta il vizio di motivazione circa l'esistenza del sodalizio, nonché il diniego delle generiche ed il trattamento sanzionatorio. Si solleva, infine, la questione di legittimità costituzionale dell'art.407 cpp 1930, in riferimento agli art. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede che il decreto di citazione rechi l'indicazione che lo imputato ha facoltà di richiedere la definizione con rito alternativo.
Tale facoltà, secondo quanto stabilito dalla Consulta, è parte essenziale del diritto di difesa. Ingiustificata sarebbe, poi, la disparità di trattamento rispetto all'imputato tratto a giudizio con rito immediato.
Le censure mosse non hanno pregio.
Palesemente infondata è la questione di legittimità costituzionale sollevata dal DE.
Gli art.456 (giudizio immediato) e 555 cpp (giudizio innanzi al pretore) prevedono che il decreto di citazione rechi l'avvertimento all'imputato circa la facoltà di richiedere la definizione con rito alternativo. La previsione contenuta nell'art.555 cpp è rafforzata dalla sanzione di nullità, a seguito della sent. n. 497/1995 Corte Cost.Il decreto di citazione è un atto complesso, mirante a sollecitare l'imputato ad avvalersi di un rito alternativo e, contestualmente, a citarlo in giudizio.
L'avvio trova la sua ratio nell'intento di richiamare l'attenzione dell'imputato in ordine all'opzione, sollecitandone l'esplicazione dei poteri dispositivi in ragione dell'esiguità dello "spatium deliberandi" (v. art.555, I^ c. lett.e) e 458 c. cpp). Impropria appare l'omologazione del procedimento svolto con giudizio immediato, configurato dal nuovo codice di rito, ai procedimenti disciplinati dal previgente, su cui si innestino le norme di cui agli art.247 e 248 cpp disp. att. 1989. La mancanza dell'udienza preliminare, che sembra accomunare quello a questi, è solo un dato estrinseco e formale, poiché i secondi sono caratterizzati anche dalla fase istruttoria, nel corso della quale pure è consentito avanzare richiesta di definizione con rito alternativo (art.247, 4^ c. 248, 2^ disp. att. cpp).
Stante l'eterogeneità delle situazioni a raffronto, va esclusa ogni violazione dell'art.3 Cost. Nè va taciuto che l'imputato non ha formulato la richiesta di accedere al rito speciale, cui è collegata una diminuente. Conclusione non diversa si impone ove si riguardi la eccezione sotto il profilo dell'art.24 Cost. Certo, la Corte Cost.le, con sent. n. 497/95, innanzi richiamata, ha dichiarato l'illegittimità per violazione del diritto di difesa dell'art.555, 2^ c. cpp, nella parte in cui non prevede la nullità del decreto di citazione a giudizio (pretoriale) per mancanza o insufficiente indicazione dell'avviso circa la facoltà di chiedere un rito alternativo.
Ma l'avviso, previsto pure dall'art.456 cpp per il giudizio immediato, è giustificato - come detto - dall'eseguità dello "spatium deliberandi" concesso all'imputato per la scelta. Diversa è la situazione nei casi in cui più ampia risulta la possibilità di richiedere il rito speciale, nel corso del procedimento. Ciò è tanto vero che l'avviso stesso non è previsto dall'art.429 cpp, in tema di decreto che dispone il giudizio davanti al tribunale
(o alla corte d'assise) ne' dall'art. 419 I^ c. cpp (notifica dell'avviso dell'udienza preliminare).
La tutela del diritto di difesa non postula necessariamente comunicazioni ed avvisi all'imputato per renderlo consapevole delle strategie processuali e per sollecitarne in ogni occasione l'esercizio di poteri dispositivi. A tali scelte, infatti, egli si determina, di regola, con l'ausilio della difesa tecnica. La dedotta nullità in tema di contestazione della ricettazione, essendo di carattere relativo, rimane sanata, non essendo stata dedotta coi motivi d'appello.
Insussistente è la lamentata nullità derivante dalla mancata nomina dell'interprete.
Il DE, infatti, non ha rappresentato al giudice la propria incapacità di comprendere il contenuto degli atti notificatigli, che anzi tale evenienza è stata esclusa in sede di interrogatorio per rogatoria, dall'esplicata dichiarazione fatta in tal senso dal difensore, previa consultazione con l'assistito.
Costituiscono censure in fatto i rilievi attinenti al diniego delle generiche ed all'entità della pena, del resto formulati in maniera vaga.
Il dedotto travisamento del fatto, infine, veicola e dissimula la critica alle opzioni probatorie che competono unicamente al giudice di merito e che, se compiute - come nella specie - in aderenza alle risultanze probatorie, con motivazione esente da vizi di sorte, si sottrae al sindacato di questo Giudice.
Affetta da genericità è poi la doglianza del GR che si articola con una serie di massime tratte dalle decisioni di questa Corte, senza uno specifico aggancio alla posizione dell'imputato. Resta, pertanto, mero postulato l'assunto difensivo, secondo cui alla fattispecie si attaglia l'ipotesi del concorso eventuale nel reato di cui all'art. 416 cp, a fronte di una esauriente motivazione, che ha dato conto del nucleo strutturale della compagine, enucleata anche sotto il profilo organizzativo, con la ripartizione ed molteplici ruoli e compiti, corrispondenti alle varie fasi della complessa attività delittuosa.
I ricorsi vanno dichiarati entrambi inammissibili. I ricorrenti sono condannati in solido al pagamento delle spese processuali, nonché ciascuno al versamento della somma di L.500mila alla cassa delle ammende.
P.T.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi proposti avverso l'impugnata sentenza. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali , nonché ciascuno al versamento della somma L.500mila alla cassa delle ammende. Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal DE. Così deciso in Roma, il 3 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 1998