Sentenza 17 settembre 1999
Massime • 1
Non è ravvisabile il vizio di extrapetizione nella pronuncia del giudice che, eccepita dalla parte l'usucapione decennale, affermi l'avvenuta usucapione ventennale, purché il decorso del più ampio termine sia stato oggetto di allegazioni e prove ritualmente introdotte in giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/09/1999, n. 10087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10087 |
| Data del deposito : | 17 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dai Sigg.ri Magistrati:
Dott. Franco PONTORIERI Presidente
Dott. Ugo RIGGIO Consigliere
Dott. Giuseppe BOSELLI Cons. Relatore
Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere
Dott. Rosario DE JULIO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RF MA GI, rappresentata e difesa dall'avv. Felice Terracciano, giusta delega in atti, domiciliata ex lege c/o la Canc. Corte di Cassazione, Piazza Cavour - Roma
- ricorrente -
contro
CI SA, elettivamente domiciliata in Roma, via Camilla, 9 presso l'avv. Gianni Trezza, che la rappresenta e difende, con gli avv.ti Gino e Vincenzo Michelini, giusta delega in atti;
- controricorrente ricorrente incidentale -
e sul ricorso proposto da:
CI SA, rappresentata e difesa come sopra;
- ricorrente incidentale -
contro
RF MA GI;
- intimata -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 243/97 del 18.12.96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7/04/99 dal Relatore Cons. Dott. Giuseppe Boselli;
udito l'avv. Felice Terracciano che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto di quello incidentale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico Nardi, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri, per l'inammissibilità e, in subordine, per il rigetto del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
SA IO, premesso che ET MA GI - proprietaria di fondo attiguo al proprio, in Torre del Greco - aveva occupato - con l'erezione di un muro di cinta - per la larghezza di cm. 80, una strada campestre posta sul confine e incidente, per metà, su ciascuno dei due fondi, la conveniva, avanti al tribunale di Napoli, chiedendone, tra l'altro, la condanna all'abbattimento del muro.
La convenuta, costituitasi, eccepiva che "ogni azione era prescritta ex art. 1159 c.c.", preesistendo il muro fin dall'anno 1972.
Il tribunale, con sentenza 16.07.1990, tra l'altro, condannava la ET alla demolizione del muro.
L'appello, da questa interposto, veniva rigettato dalla corte di appello di Napoli con sentenza 18.12.1996. Per l'essenziale, riteneva la corte del merito che non sussistessero i presupposti della buona fede e del decorso del termine previsti per l'usucapione abbreviata eccepita dalla ET e che "avendo l'appellante proposto specificamente la sola eccezione di usucapione decennale prevista dall'art. 1159 c.c., non potesse essere esaminata d'ufficio quella, non dedotta, di usucapione ordinaria".
Contro la sentenza ET MA GI ricorre per cassazione con tre motivi.
IO SA resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico motivo. La stessa ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disposta, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi in quanto proposti contro la stessa sentenza. È stata dalla controricorrente eccepita l'inammissibilità del ricorso sul rilievo che "non è stato depositato nelle forme di legge stante la mancanza della richiesta di invio del fascicolo d'ufficio", ma l'eccezione non è fondata risultando, comunque, acquisita la disponibilità del fascicolo d'ufficio da parte della Corte al momento della decisione (cfr., fra le altre, sentenza n. 4555/92). Con il primo e secondo motivo del ricorso principale, intimamente connessi, denunciando violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., omessa e contraddittoria motivazione, la ricorrente censura l'impugnata sentenza per avere ritenuto che, "avendo l'appellante proposto specificamente la sola eccezione di usucapione decennale prevista dall'art. 1159 c.c.", non fosse rilevabile d'ufficio la "usucapione ordinaria", mentre l'esame dell'eccezione ai sensi dell'art. 1158 c.c., anziché dell'art. 1159 c.c., non comporta vizio di extrapetizione e comunque, avendo essa ricorrente addotto che il "vecchio muro risaliva all'anno 1937", doveva ritenersi proposta ed essere, quindi, esaminata, anche l'eccezione di usucapione ordinaria. Sono fondati.
Premesso che non incorre nel vizio di extra petizione il giudice che, eccepita la usucapione decennale, esamini e decida, sulla base delle risultanze probatorie, l'eccezione ai sensi dell'art. 1158 c.c., anziché dell'art. 1159 c.c. (v. sentenze nn. 3398/81,
1459/95), incombeva alla corte del merito di valutare se i dati probatori acquisiti consentissero di affermare l'avvenuta usucapione ventennale e, in caso positivo, pronunciare l'acquisto. della proprietà per detto titolo (art. 1158 c.c.), pur essendo stata eccepita l'usucapione ai sensi dell'art. 1159 c.c., tanto più che la ET aveva prospettato un possesso dell'immobile del proprio dante causa risalente all'anno 1937, nel quale sarebbe succeduta alla morte dello stesso, divenendone proprietaria esclusiva a seguito di acquisto di quote dalle coeredi e di divisione dell'eredità, così che il decorso del più ampio termine poteva ritenersi oggetto di specifica allegazione.
Con l'unico motivo del ricorso incidentale condizionato, la ricorrente deduce che non essendo, comunque, "accoglibile l'eccezione di usucapione ventennale" in quanto non provata ed essendo, quindi, il dispositivo conforme al diritto, la Corte dovrebbe limitarsi a correggere la motivazione laddove il giudice del merito ha ritenuto di non potere esaminare l'eccezione di usucapione ventennale per essere stata eccepita soltanto l'usucapione decennale. Non è fondato.
La corte di appello, rilevato che la proposizione dell'eccezione di usucapione decennale (art. 1159 c.c.) precludeva l'esame dell'eccezione ai sensi dell'art. 1158 c.c., ha valutato gli elementi probatori acquisiti ai soli fini della proposta, eccezione, senza quindi esaminarli anche con riguardo all'usucapione ventennale. Considerato, pertanto, che la proposta eccezione di usucapione decennale non ne precludeva l'esame ai sensi dell'art. 1158 c.c., i dati probatori acquisiti dovranno essere esaminati anche con riferimento a detta ipotesi dalla corte del merito che dovrà, quindi, all'esito di detto esame, decidere pur con riguardo all'usucapione ventennale.
Resta conseguentemente assorbito il terzo motivo del ricorso principale (con il quale si censura la statuizione sulle spese), ogni determinazione sulle spese essendo riservata all'esito del giudizio. La sentenza va pertanto cassata nei limiti dell'impugnazione accolta e la causa rinviata per un nuovo esame ad altra sezione della stessa corte di appello che provvederà anche sulle spese di questo giudizio.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo e secondo motivo del ricorso principale e dichiara assorbito il terzo, rigetta il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa per un nuovo esame ad altra sezione della corte di appello di Napoli che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 7 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 1999