Cass. civ., sez. II, sentenza 29/07/2003, n. 11633
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Sentenza 29 luglio 2003

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In tema di distanze fra costruzioni ed in ipotesi di successione di norme nel tempo, le disposizioni sopravvenute sono di immediata applicazione, poiché gli strumenti urbanistici locali, essendo essenzialmente diretti alla tutela dell'interesse pubblico nel campo urbanistico, trascendono l'interesse dei privati. Ne consegue che, sopravvenuta una nuova regolamentazione, le nuove costruzioni devono ad essa adeguarsi, ancorché l'autorizzazione a costruire fosse legittima sulla base della previgente normativa. Tale principio trova limite, in caso di maggiore restrittività della nuova normativa, nel già avvenuto esercizio dello "jus aedificandi", con la concreta attuazione dell'opera, poiché in tal caso la nuova disciplina non può spiegare efficacia retroattiva, ne' vulnerare situazioni pregresse e già consolidate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 29/07/2003, n. 11633
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11633
    Data del deposito : 29 luglio 2003

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