Sentenza 29 luglio 2003
Massime • 1
In tema di distanze fra costruzioni ed in ipotesi di successione di norme nel tempo, le disposizioni sopravvenute sono di immediata applicazione, poiché gli strumenti urbanistici locali, essendo essenzialmente diretti alla tutela dell'interesse pubblico nel campo urbanistico, trascendono l'interesse dei privati. Ne consegue che, sopravvenuta una nuova regolamentazione, le nuove costruzioni devono ad essa adeguarsi, ancorché l'autorizzazione a costruire fosse legittima sulla base della previgente normativa. Tale principio trova limite, in caso di maggiore restrittività della nuova normativa, nel già avvenuto esercizio dello "jus aedificandi", con la concreta attuazione dell'opera, poiché in tal caso la nuova disciplina non può spiegare efficacia retroattiva, ne' vulnerare situazioni pregresse e già consolidate.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/07/2003, n. 11633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11633 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORONA Rafaele - Presidente -
Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - rel. Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
Dott. TROMBETTA Francesca - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA VI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ELLA GIULIANA 63, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE FIORINO, difeso dall'avvocato GIUSEPPE PERICA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
EL CO IN, elettivamente domiciliata in ROMA PLE CL0DI0 12, presso lo studio dell'avvocato PAOLO GIAMMARIOLI, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché
contro
NA OV, NA AN, NA NN RI, CC VA, AS AR, EL CO GIANCARLO, EL CO OMERO;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 19895/00 proposto da:
NA AN, NA OV, CH VA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ELLA FARNESINA 322, presso lo studio dell'avvocato DONATELLA TACCIA, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
nonché
contro
IA VI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ELLA GIULIANA 63, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE FIORINO, difeso dall'avvocato GIUSEPPE PERICA, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 3284/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 10/11/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/03 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito l'Avvocato PERICA Giuseppe, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
udito l'Avvocato GIAMMARIOLI Paolo (per EL CO Lino), difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso principale;
udito l'Avvocato GACCIA Donatella (per NA IA +2) difensore del resistente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso 19895/00 e del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO EL PROCESSO
VA ON, IA ON, AN IT ON, EV CC, proprietari in Valmontone, ss. Casilina, di una porzione di fabbricato con area laterale e retrostante, ed NG DE RU, proprietario nella stessa zona di terreno sul quale sorgeva un impianto di distribuzione di carburante con annessa officina meccanica, con atto di citazione notificato il 16 giugno 1984 convennero innanzi al Tribunale di Viterbo Vittorio CE, per sentirlo condannare a demolire, fino al limite di legge, la struttura in cemento armato di una costruzione realizzata sul terreno posto tra i due fondi di essi attori in violazione, tra l'altro, della distanza prescritta dal vigente P.R.G. rispetto ai fondi limitrofi ed alle costruzioni vicine. Chiesero, altresì, che il convenuto fosse condannato a rimettere in pristino i luoghi interessati da uno scavo praticato a confine con la proprietà ON nonché a risarcir loro tutti i danni derivati dalle denunciate violazioni.
Nella resistenza del convenuto, l'adito tribunale accolse parzialmente la domanda, ordinando al CE di demolire il fabbricato fino a ripristino di una distanza da entrambi i confini non inferiore a metri cinque e di un distacco dai fabbricati degli attori non inferiore all'altezza della costruzione realizzato dallo stesso convenuto nonché a rimuovere lo sbancamento operato a confine con la proprietà ON.
Interpose appello il CE, cui resistettero gli appellati, i quali, a loro volta, proposero appelli incidentali;
ma la Corte d'Appello di Roma, con sentenza resa in data 10 novembre 1999, ha rigettato tutte le impugnazioni.
Per quel che ancora rileva in questa sede, il giudice d'appello ha osservato che, poiché il comma 4^ dell'art. 41 quinquies L. n. 765 del 1967 intende estendere le prescrizioni di cui al 1^ comma anche ai comuni che, pur dotati di P.R.G. o di progetto di fabbricazione, non abbiano ottenuto, entro un anno, l'approvazione del competente Ministero, risultava irrilevante il fatto che il Comune di Valmontone non avesse adottato, all'epoca della realizzazione della costruzione da parte del CE, ne' il P.R.G. ne' il piano di fabbricazione.
Comunque - ha soggiunto la Corte d'Appello - la disciplina del P.R.G.
sulle distanze era identica a quella prevista dalla L. n. 765 del 1967. In ordine, poi, alla pretesa risarcitoria degli attori ON - CC, la corte di merito, premesso di condividere il pensiero del primo giudice, secondo cui, ai sensi dell'art. 10, co. ult. L. n. 765 del 1967, la responsabilità del committente ricorre solo se lo stesso sia anche titolare della licenza, il che non poteva ritenersi per il CE, subentrato all'originario titolare della licenza, ha, comunque, rilevato che gli attori non avevano provata la commissione dell'illecito da parte del CE e che la documentazione prodotta, in particolare il rapporto dei VV.UU. in data 13 ottobre 1993, provava che la struttura era già stata realizzata a quella data, poiché il CE stava solo predisponendo l'impalcatura per la realizzazione di una mansarda al secondo piano, non prevista in oggetto.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il CE, affidandosi ad un unico motivo, articolato in tre censure.
Resistono con controricorso DE RU IN, ON IA, ON VA e CC EV. I ON e la CC propongono, a loro volta, ricorso incidentale, fondato su un unico motivo, al quale il CE resiste con controricorso. V'è memoria difensiva per la controricorrente DE RU. MOTIVI ELLA DECISIONE
Preliminarmente, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., i due ricorsi, essendo stati proposti avverso una stessa sentenza, vanno riuniti.
Con l'unico motivo proposto il ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 17 L. 6 agosto 1967, n. 765 e dell'art. 873 cod.civ. nonché per difetto di motivazione circa un punto decisivo della controversia, adducendo che:
1/a) la Corte d'Appello ha erroneamente ritenuto possibile la contemporanea applicazione delle norme sulle distanze previste dall'art. 17 L. n. 765 del 1967 e dal P.R.G. del Comune di Valmontone, non avendo considerato che le norme dettate dalla suddetta legge speciale sono applicabili solo in difetto di strumenti urbanistici locali che contengano una disciplina sulle distanze tra fabbricati, con la conseguenza che le due discipline sono tra loro alternative;
a tale risultato, contrario alla legge, la corte di merito sarebbe pervenuta, ad avviso del ricorrente, anche a causa di un travisamento del contenuto del secondo motivo d'appello, perché, mentre con tale censura egli aveva osservato che la mancanza, all'epoca della realizzazione della costruzione, del P.R.G. o del piano di fabbricazione rendeva applicabile solo la disciplina prevista dalla legge speciale, nella sentenza impugnata si afferma che l'appellante sosteneva la non applicabilità della legge speciale per la mancanza di strumenti urbanistici locali;
1/b) peraltro, nessuna motivazione il giudice d'appello ha reso in ordine al rilievo, svolto con lo stesso motivo d'appello, col quale l'inapplicabilità della disciplina dettata dal P.R.G. veniva fondata anche sulla considerazione che la costruzione era stata realizzata prima dell'entrata in vigore del P.R.G.;
2) l'inapplicabilità della disciplina prevista dal P.R.G. doveva essere ritenuta anche perché: a) la stessa corte territoriale, nel rigettare la domanda risarcitoria, aveva ritenuto che il fabbricato fosse stato realizzato dal precedente proprietario e, quindi, prima dell'entrata in vigore del P.R.G.; b) ai sensi dell'art. 18, co. 1, L. n. 10 del 1977, la licenza di costruzione del 13 aprile 1972
aveva conservato validità fino al 31 dicembre 1985 e, quindi, ben oltre la data di entrata in vigore del P.R.G. del 1980, la cui disciplina non può essere applicata ad opere realizzate sulla base di una licenza rilasciata nel 1972;
3) l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui la disciplina dettata dal P.R.G. sarebbe identica a quella prevista dalla legge speciale, risulta apodittica ed incomprensibile;
se con essa la corte di merito avesse inteso dire che il P.R.G. fissava la distanza sia rispetto ai fabbricati vicini sia rispetto al confine, la considerazione sarebbe comunque irrilevante, attesa l'impossibilità di una contemporanea applicazione delle due discipline, anche perché il P.R.G. entrò in vigore successivamente alla realizzazione della costruzione.
Il ricorso è fondato per le ragioni che di seguito si espongono. Osserva la Corte che indubbiamente erronea deve ritenersi l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui la disciplina dettata per le distanze tra le costruzioni e delle costruzioni dai confini dal P.R.G. di Valmontone sarebbe identica a quella prevista dall'art. 41 - quinquies, co. 1^ lett. c), L. 17 agosto 1942, n. 1150, (legge urbanistica), introdotto dall'art. 17 l. 16 agosto 1967, n. 765 (cf. legge - ponte), dal momento che la seconda disciplina stabilisce la distanza tra i fabbricati esclusivamente con riferimento all'altezza di ciascun fronte dell'edificio da costruire successivamente al fabbricato vicino. Sicché, deve ritenersi che l'obbligo della doppia distanza (cinque metri dai confini e distacco dai fabbricati dagli attori non inferiore all'altezza della costruzione del convenuto) imposto dalla Corte d'Appello al CE sia stato desunto esclusivamente dalle prescrizioni del P.R.G., approvato successivamente all'entrata in vigore della c.d. legge - ponte.
Tale preliminare rilievo evidenzia, non solo e non tanto che sul punto la motivazione è affetta da evidente errore nella comparazione delle due previsioni normative, il che porrebbe soltanto un problema di correzione in diritto della motivazione stessa, bensì anche che tale errore ha impedito al giudice d'appello di affrontare e risolvere in modo corretto il problema di successione di norme edilizie nel tempo posto dall'appellante principale CE col secondo motivo di gravame, peraltro malamente interpretato, come si desume dalla sintesi operatane in sentenza.
Nè potrebbe ritenersi risolto il problema, osservando, come ha osservato la corte di merito, che la disciplina dettata dall'art. 17, co. 1, lett. c) della c.d. legge - ponte, in virtù del disposto di cui al 4^ comma dello stesso articolo si estende ai comuni che, pur dotati di P.R.G. e di programma di fabbricazione, non abbiano ottenuto, entro un anno, l'approvazione dello strumento urbanistico da parte del competente Ministero, perché, al riguardo, la sentenza impugnata si esime dall'accertare se tale fosse la condizione in cui si trovava il Comune di Valmontone all'epoca del rilascio della concessione edilizia e dell'inizio dei lavori di costruzione del fabbricato del CE.
Che, anzi, deve ritenersi, sulla base dell'unico rilievo svolto sul punto in sentenza, che, all'epoca della realizzazione di tale costruzione, il Comune non avesse ancora adottato il P.R.G.. Orbene, trattandosi di un caso di successione nel tempo di norme edilizie, viene in rilievo, come correttamente sostiene il ricorrente, la questione dell'epoca della realizzazione della costruzione del CE, dovendosi osservare il principio, più volte affermato da questa Suprema Corte (cfr. sent. n. 7159/1997;
sent. n. 2887 (1998), secondo cui, nell'ipotesi di successione di norme in materia di distanze fra costruzioni, la nuova normativa è di immediata applicazione, poiché gli strumenti urbanistici locali, essendo essenzialmente diretti alla tutela dell'interesse pubblico nel campo urbanistico, trascendono l'interesse dei privati. Ne deriva che, sopravvenuta una nuova regolamentazione, le nuove costruzioni devono ad essa adeguarsi, ancorché l'autorizzazione a costruire fosse legittima sulla base della previgente normativa. Tale principio, però, trova limite, in caso di maggiore restrittività della nuova disciplina, nel già avvenuto esercizio dello jus aedificandi, nel senso che la realizzazione dell'opera abbia già avuto inizio e concreta attuazione, poiché in tal caso la nuova, più severa, normativa non può spiegare efficacia retroattiva ne' vulnerare situazioni pregresse e già consolidate. Positivo fondamento dell'indirizzo giurisprudenziale esposto è dato rilevare nella norma dettata dall'art. 10, co. 11^, L. n. 765 del 1967, che stabilisce l'automatica decadenza delle licenze in contrasto con le nuove previsioni urbanistiche, quando i lavori non siano iniziati alla data di entrata in vigore della nuova disciplina e non siano completati nel triennio successivo.
Ciò premesso, risulta evidente che la sentenza impugnata, avendo ritenuta l'illegittimità della costruzione del CE rispetto sia alla norma posta dall'art. 17, co. 1^, lett. c), della c.d. legge - ponte, che regola la distanza tra gli edifici vicini esclusivamente con riferimento all'altezza dell'edificio da costruire, sia alla disciplina dettata dal successivo P.R.G. del Comune di Valmontone, che per quanto sembra dedursi dalla motivazione della sentenza, tale disciplina regola con riferimento sia ai confini sia all'altezza del costruendo fabbricato, ha ignorato, non solo la natura transitoria della disciplina prevista dalla legge - ponte, ma anche l'esposto principio di diritto in tema di successione nel tempo di norme sulle distanze tra edifici, nonostante che col secondo motivo del suo appello il CE avesse posto entrambe le questioni, adducendo che all'epoca della realizzazione della sua costruzione, il Comune di Valmontone non era dotato ne' di P.R.G. ne' di programma di fabbricazione. Il ricorso principale va, dunque, accolto.
Tale conclusione impone di ritenere assorbito il ricorso incidentale, poiché lo stesso si occupa della questione del risarcimento del danno, rispetto alla quale si pone come logicamente prioritaria la questione dell'illegittimità della costruzione del CE.
La sentenza impugnata va cassata in relazione al ricorso accolto e, pertanto, la causa va rinviata, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma, che giudicherà, attenendosi ai seguenti principi di diritto:
a) "in caso di successione nel tempo di norme sulle distanze tra fabbricati, la nuova normativa è di immediata applicazione, ancorché l'autorizzazione a costruire fosse legittima sulla base della previgente disciplina";
b) "ove, però, all'entrata in vigore della nuova, più severa, disciplina, la costruzione abbia già avuto inizio, resta applicabile la previgente normativa".
Il giudice del rinvio, pertanto, accerterà se la disciplina in materia dettata dal P.R.G. di Valmontone fosse più severa di quella prevista dalla norma transitoria posta dall'art. 17, co. 1^, L. n. 765/1967 ed in caso positivo ed ove la realizzazione della costruzione del CE sia avvenuta nella vigenza di entrambe le discipline, accerterà, altresì, se l'inizio della costruzione stessa sia avvenuta nella vigenza della suddetta disciplina transitoria.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale, dichiarando assorbito quello incidentale;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 12 febbraio 2003. Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2003