Sentenza 3 febbraio 1999
Massime • 1
In presenza di una rilevante lesione della salute (nella specie, comportante una invalidità permanente nella misura del 60 per cento), deve di necessità presumersi l'esistenza di una lesione alla capacità di produrre reddito anche in assenza di una specifica prova sul punto, ed il relativo danno deve essere liquidato dal giudice di merito, ai sensi dell'art. 2056 cod. civ., con apprezzamento equitativo, ma prudente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/02/1999, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio IANNOTTA - Presidente -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
Dott. Giuliano LUCENTINI - Consigliere -
Dott. Giovanni Battista PETTI - Rel. Consigliere -
Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IT SPA, in persona dell'Amministratore Delegato, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE PARIOLI 87, presso lo studio dell'avvocato MARINO SERRA, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ZA CA, ZA ET, ZA TO, AE- FILIPPONE ACHILLE SRL, FILIPPONE ACHILLE;
- intimati -
e sul 2° ricorso n° 00584/97 proposto da:
ZA CA, ZA ET, ZA TO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA A. REGOLO 12/D, presso lo studio dell'avvocato ITALO CASTALDI, difesi dagli avvocati ENNIO GIANSANTE, MAURO GIANSANTE, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
IT SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE PARIOLI 87, presso lo studio dell'avvocato MARINO SERRA, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché contro
AE- FILIPPONE ACHILLE SRL, FILIPPONE ACHILLE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 296/96 della Corte d'Appello di L'AQUILA, emessa il 23/01/96 e depositata il 13/06/96 (R.G. 497/94);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/06/98 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito l'Avvocato Dott. Marino SERRA;
udito l'Avvocato Dott. Ennio GIANSANTE;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione (not. 29 gennaio 1992) ZA LO, ZA IZ e ZA RT, convenivano dinanzi al Tribunale di Sulmona, la società assicuratrice Assitalia, la proprietaria dell'auto AE, il conducente FI HI, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni, accertata la prevalente responsabilità del FI, conseguenti all'incidente avvenuto il 2 gennaio 1987, sulla strada provinciale 55 al Km 16+300, tra la Fiat 131 condotta da ZA LO, con a bordo la moglie RN IA UI, e la CI PR condotta dal FI. Nello scontro l'avv. ZA riportava lesioni gravi, mentre la moglie decedeva.
Dei convenuti si costituivano il proprietario dell'auto e l'assicuratrice, contestando il fondamento delle domande, mentre restava contumace il conducente della "CI".
Istruita la lite il Tribunale con sentenza (28 marzo 1994) rigettava la domanda attrice e compensava le spese di lite. La decisione era appellata da ZA LO, IZ e RT, che ne chiedevano la riforma;
resisteva la sola società assicuratrice.
Con sentenza (dep. 13 giugno 1996) la Corte di appello dell'Aquila così decideva:
in riforma della decisione dichiara il pari concorso di colpa nella produzione dell'incidente;
condanna il conducente FI, la proprietaria AE e l'IT in solido al risarcimento dei danni nella misura del 50%, così liquidati:
L. 190.000.000 complessivi a ZA LO;
L. 45.000.000 a ZA IZ;
L. 55.000.000 a ZA RT.
somme da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, dalla data del sinistro e sulle quali vanno corrisposti gli interessi legali, con la stessa decorrenza.
compensa tra le parti le spese dei due gradi del giudizio. Contro la decisione ricorre l'Assitalia deducendo tre motivi di ricorso, resistono i ZA con controricorso incidentale, illustrato da memoria.
I ricorsi sono stati previamente riuniti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
meritano accoglimento il terzo motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale, rigettati gli altri motivi, per le seguenti considerazioni.
Precede l'esame del ricorso principale dell'assicuratore. A. ESAME DEL RICORSO PRINCIPALE.
Con il primo motivo si deduce il vizio della motivazione su punto decisivo: si censura in particolare la valutazione della dinamica dell'incidente in relazione alle condotte dei conducenti antagonisti, assumendosi che nessun addebito di colpa era riferibile al FI.
Il motivo è infondato, in quanto censura una ricostruzione dei fatti e delle responsabilità, che risulta analiticamente compiuta, e in concreto dai giudici del merito, che hanno esattamente applicato l'insegnamento di questa Corte in tema di collisione tra veicoli antagonisti, ricostruendo la dinamica e la doverosità delle condotte prudenziali, peraltro violate.
Tale accertamento appartiene essenzialmente al fatto, pur in correlazione alle norme di condotta sulla circolazione stradale, ed è incensurabile in questa sede in quanto analiticamente motivato, senza pretermissioni o errori logici.
Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 2059 cod. civ. per la concessione del danno morale malgrado la applicazione della presunzione di cui all'art. 2054 c.c. cod. civ. In senso contrario si osserva che il concorso di colpa è stato accertato in concreto, attraverso la precisa ricostruzione di dinamica e condotte, e dunque il pari concorso non può ritenersi espressione del principio di presunzione di pari colpa, ma di una valutazione fatta in concreto. In tal senso appare erroneo il riferimento all'art. 2054 c.c, pur restando esatta la statuizione in punto di diritto.
Si aggiunge che, essendo intervenuta condanna penale a seguito di patteggiamento, è ben vero che, ai sensi dell'art. 445 primo comma del cod. proc. pen. la sentenza non ha efficacia nei giudizi civili od amministrativi, nel senso che non crea pregiudizialità penale vincolante, ma è pur vero che la sentenza è equiparata ad una pronuncia di condanna, sicché, come fatto storico, nelle sue componenti oggettive, ben può essere considerato come fatto reato da cui deriva al danneggiato il diritto risarcitorio anche per il danno morale (art 2059 c.c. + 185 cod. pen.). Nel caso di specie, tuttavia, essendo la colpa stata accertata in concreto, in capo al FI, bene l'azione per il danno morale è stata proposta nei suoi riguardi dagli aventi causa della defunta, che sono legittimi attivamente, in ordine al fatto storico reato riferibile alla condotta colposa del medesimo danneggiante, nonché dal ZA LO per il danno morale iure proprio.
Merita invece accoglimento il terzo motivo, posto che la formula adottata nella parte dispositiva della decisione impugnata contravviene in tema di cumulo, di rivalutazione ed interessi ai principi enunciati dalle Sezioni Unite civile nella nota sentenza 17 febbraio 1995 n. 1712. Su tale punto provvederà ad uniformarsi il giudice del rinvio, dovendo procedere alla rivalutazione del danno patrimoniale futuro, e ciò in relazione all'accoglimento del ricorso incidentale per le considerazioni che seguono.
B. ESAME DEL RICORSO INCIDENTALE del danneggiato.
Il danneggiato deduce l'error iuris e in iudicando (per la violazione delle regole di cui agli artt. 2056, 2057, 2043 cc in relaz. art. 1223 cc) ed il vizio della motivazione su punto decisivo.
La tesi è che essendo rilevante la menomazione fisica del professionista, avvocato (60% di menomazione agli arti inferiori con conseguente grave impedimento alla locomozione ed al lavoro in posizione eretta), la menomazione della capacità produttiva o lavorativa specifica, risulta medicalmente e deterministicamente provata (e così era data la prova dell'andebeatur), mentre la valutazione equitativa era doverosa e secondo le circostanze di fatto allegate (art. 2056 secondo comma cod. civile). Sussiste il dedotto vizio della motivazione, che è espressa apoditticamente nei seguenti termini: "nessuna incidenza del danno fisico si è avuta alla capacità lavorativa specifica, svolgendo il danneggiato la libera professione forense, che richiede uno scarso impegno fisico" e ciò in presenza della rilevata gravissima menomazione degli arti inferiori.
Vizio della motivazione che attiene ad una omessa pronuncia, con la violazione delle regole sulla liquidazione equitativa del danno da lucro cessante, richiamate dal secondo comma dell'art. 2056 c.c. con un criterio equitativo circostanziato, rimesso al doveroso anche se prudente apprezzamento del giudice di merito e comunque diretto al risarcimento integrale del danno (art. 2043, 1223 cod. civ. correlati).
Il giudice del rinvio, nel riesaminare la lite in relazione ai temi devoluti, si atterrà ai principi di diritto come sopra enunciati, anche al fine di determinare il calcolo della rivalutazione del dovuto e della decorrenza degli interessi compensativi evitando il cumulo sul capitale attualizzato.
P.Q.M.
riunisce i ricorsi, accoglie il terzo motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale, rigetta gli altri motivi, Cassa in relazione e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di Roma. Roma 3 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 1999.