Sentenza 10 luglio 1999
Massime • 1
L'impugnazione in sede giurisdizionale, ai sensi dell'art. 2378 cod. civ., della deliberazione di revoca dei sindaci presuppone che si sia perfezionata la fattispecie complessa descritta dall'art. 2400 cod. civ., e - quindi - che la deliberazione abbia conseguito l'approvazione del tribunale prevista dal secondo comma dell'art. 2400 cit.; approvazione che non rappresenta una semplice verifica formale della regolarità della delibera, ma un atto di volontaria giurisdizione ( con il quale viene esercitato un controllo circa l'esistenza della giusta causa) il quale rappresenta una fase necessaria e terminale di una vera e propria sequenza procedimentale preordinata alla produzione dell'effetto della revoca. Da ciò consegue che, in difetto del suddetto presupposto, l'impugnazione suddetta si renda inammissibile, non essendo, d'altronde, ipotizzabile un suo esercizio in via meramente preventiva.
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TRIBUNALE ROMA (ord.) – 24 maggio 2010 – Tronci Giudice istruttore – As. P.Ol. Campania et al. c. Unaprol Consorzio Olivicolo Italiano soc. cons. a r.l. Società di capitali – Società consortile a responsabilità limitata – Modello dualistico – Compatibilità con il tipo sociale (Artt. 2409-octies, 2475, 1° comma, 2479, 2° comma, n. 2, c.c.) In ragione dell'elevata elasticità e versatilità che, in conformità ai principi posti dalla legge n. 366 del 2001, connotano l'organizzazione interna della società a responsabilità limitata, l'adozione del modello dualistico, dettato dal legislatore per la società per azioni, nell'ambito di una società a responsabilità limitata, non colloca quest'ultima …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/07/1999, n. 7264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7264 |
| Data del deposito : | 10 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio SENSALE - Presidente -
Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. Enrico ALTIERI - rel. consigliere -
Dott. Mario Rosario MORELLI - Consigliere -
Dott. Giuseppe MARZIALE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RI RL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. G. BELLI 27, presso l'avvocato GIANMICHELE GENTILE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI INGINO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
NUOVA COI SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI TRE OROLOGI 14, presso l'avvocato ALBA TORRESE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato STEFANO TAURINI, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3114/96 della Corte d'Appello di MILANO, depositata 1108/11/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/02/99 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'inammissibilità del primo motivo, rigetto del secondo motivo del ricorso.
p.1 Svolgimento del processo
1.1. In data 31 dicembre 1982 l'assemblea della s.r.l. COI accettava le dimissioni dell'amministratore unico CA HE e lo sostituiva, per il triennio successivo, con un consiglio di amministrazione di cinque membri, ridotto a tra dal 21 luglio 1983, stabilendo un compenso annuo lordo di lire 5 milioni da ripartirsi tra gli amministratori.
Tale compenso veniva ulteriormente confermato dall'assemblea per il periodo 1983 - 1985.
In data 14 novembre 1985 l'assemblea, costituita con la presenza del 77% del capitale, aveva approvato con il voto di tre soci, che erano anche gli amministratori rimasti in carica e che rappresentavano il 60% delle quote, l'aumento per il 1985 a lire 35 milioni del compenso spettante al consiglio di amministrazione, da suddividersi fra i tre membri, oltre ad un compenso aggiuntivo di lire 12.500.000 ciascuno al presidente del consiglio di amministrazione e all'amministratore delegato. La delibera veniva adottata sulla base di una situazione patrimoniale e di un conto economico "riclassificati", al 30 settembre 1985, i quali, secondo gli amministratori, mostravano la buona condizione economica e finanziaria della società, determinatasi grazie alla loro opera che aveva invertito una congiuntura non favorevole.
Il socio HE, presente e dissenziente, impugnava tale delibera con citazione notificata il 21 febbraio 1986, sostenendo che la stessa doveva essere annullata in quanto:
- era stata adottata dai soli tre soci componenti il consiglio di amministrazione che erano in conflitto con la società;
- aveva stabilito l'aumento del compenso con effetto retroattivo;
tale compenso era eccessivo ed avrebbe sottratto ai soci almeno la metà degli utili di esercizio.
Costituitasi in giudizio, la società negava l'esistenza di un conflitto d'interessi, rilevando che il compenso non poteva considerarsi eccessivo, essendo inferiore a quello determinabile attraverso l'applicazione della tariffa professionale dei commercialisti;
che la delibera non era retroattiva, riferendosi all'anno in corso.
1.2. Il 25 marzo 1996 una nuova assemblea della COI, con le stesse maggioranze della precedente e col voto contrario del HE:
- disponeva la correzione di errore di calcolo commesso nella determinazione dei compensi;
- dichiarava la decadenza dei sindaci effettivi e comunque li revocava per giusta causa (inattività), procedendo alla loro sostituzione;
- promuoveva azione di responsabilità nei confronti dell'ex amministratore ED SI nonché dei predetti sindaci, per garvi irregolarità relative all'acquisto, da parte della COI, di azioni della SI s.p.a., sopravvalutate nel bilancio del 1981. Anche tali deliberazioni venivano impugnate dal HE, che ne chiedeva l'annullamento, quanto alla rideterminazione dei compensi agli amministratori per gli stessi motivi dedotti a sostegno della precedente impugnazione;
quanto agli aspetti riguardanti i sindaci, per eccesso di potere, essendo strumentalmente volte a ad eliminare i sindaci che erano stati dissenzienti circa l'aumento dei compensi. Sosteneva, inoltre, che le operazioni del precedente amministratore erano perfettamente note ai nuovi amministratori almeno da quando, nel 1982, avevano acquistato le quote della società.
Anche nella seconda causa la COI si costituiva in giudizio, contestando le tesi avversarie.
Riunite le cause il Tribunale di Milano rigettava entrambe le impugnazioni: quella relativa all'aumento del compenso agli amministratori, perché l'attore non aveva provato l'irragionevole sproporzione del compenso rispetto all'attività prestata e, quindi, del conflitto d'interessi tra amministratori e società; quanto alla delibera di revoca dei sindaci, perché i fatti di mala gestio denunciati non apparivano pretestuosi, per cui non si configurava l'affermato eccesso di potere.
1.3. Il HE proponeva appello, che veniva rigettato dalla Corte d'Appello di Milano con sentenza in data 8 ottobre - 8 novembre 1996. La sentenza è così motivata:
a) nessuna prova il HE aveva offerto circa il conflitto d'interessi tra gli amministratori che avevano votato l'aumento del compenso e la società. Anzi, la difesa di quest'ultima, attraverso la produzione dei bilanci per gli anni da 1984 a 1988, aveva dimostrato che la società, trasformata in s.p.a. nel 1986 con denominazione Nuova COI, era passata da una perdita di circa 32 milioni con fatturato di circa 700 milioni a un utile di circa 40 milioni con fatturato di circa 1 miliardo e 370 milioni;
che, inoltre, la perdita al 31 dicembre 1985 era dovuta all'accantonamento di 123 milioni per il rischio di accertamenti fiscali;
in definitiva, mancava la prova che il compenso fosse sproporzionato alla consistenza economica della società e all'opera svolta dagli amministratori;
b) per quanto riguarda la revoca dei sindaci, il motivo del rigetto dell'impugnazione, diverso da quelli ritenuti dai primi giudici, era la mancanza d'interesse ad impugnare del HE, essendo la delibera inefficace per non essere stato perfezionato l'iter richiesto dall'art.2400 cod.civ. La mancata approvazione del tribunale aveva, infatti, impedito che la delibera avesse effetto, sicché i sindaci continuavano a restare in carica.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il HE, sulla base di due mezzi d'annullamento.
Resiste la Nuova COI s.p.a. con controricorso.
p. 2 I motivi di ricorso
2.1. Col primo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 115 cod.proc.civ. e 2373 cod.civ., in relazione all'art.360, n.3, cod.proc.civ., lamenta che l'impugnata sentenza abbia affermato che egli non avrebbe offerto elementi la prova della sproporzione tra nuovo compenso e situazione economico - finanziaria della società, omettendo totalmente di considerare il documento illustrativo della situazione patrimoniale al 30 settembre 1985 e il bilancio di tale anno, prodotto con l'atto d'appello. Censura, inoltre, la sentenza nella parte in cui questa ha affermato che vi era stato un incremento di utili, a fronte di esercizi precedenti in perdita, laddove risultava un diminuzione degli utili, in soli tre mesi dal 30 settembre 1985, di circa il 50%;
risultava, inoltre, nell'anno 1988, preso in considerazione dalla corte d'appello, un'ulteriore e rilevante diminuzione degli utili.
2.2. Col secondo motivo il ricorrente, denunciando violazione o falsa applicazione degli articoli 100 e 112 cod.proc.civ., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, in relazione all'art.360, comma primo, n.3 e 5, cod.proc.civ., lamenta che la sentenza impugnata, sul motivo d'appello da lui dedotto contro la sentenza di primo grado, la quale aveva ritenuto non sussistente una giusta causa di revoca dei sindaci, abbia erroneamente escluso un interesse ad impugnare per essere la delibera priva di efficacia per mancata approvazione del tribunale.
In realtà egli aveva già impugnato la delibera con citazione notificata il 24 giugno 1986, e quindi prima che il tribunale emettesse il decreto di non approvazione della stessa. La sussistenza dell'interesse ad agire andava verificata in relazione al momento della domanda introduttiva, e non ad uno successivo. p.
3. Motivi della decisione
3.1. Il primo motivo è inammissibile, in quanto, con lo stesso, il ricorrente chiede alla Corte una valutazione degli elementi di prova diversa da quella data dalla Corte d'appello, ed in particolare un diverso apprezzamento di elementi emergenti della contabilità e dai bilanci. Sul punto, i giudici di merito, esaminando le specifiche censure dedotte coi motivi d'appello, hanno osservato che la ricostruzione, basata soprattutto sull'esame dei bilanci della società, non consentiva di affermare che i compensi agli amministratori fossero stati stabiliti in misura eccessiva, o comunque sproporzionata all'effettivo impegno degli amministratori o ai risultati di gestione da costoro conseguiti.
Di fronte a tale apprezzamento, il ricorrente non può censurare in cassazione, ai sensi dell'art.360, n.5, cod.proc.civ., la mancata valorizzazione di altri elementi di prova, senza indicare le precise ragioni logiche o giuridiche che farebbero ritenere decisivo tale mancato esame, al fine di affermare l'esistenza del denunciato conflitto d'interessi.
3.2. Neppure la seconda censura merita accoglimento, dovendosi condividere la statuizione d'inammissibilità della domanda, anche se per ragioni giuridiche diverse da quelle ritenute dalla Corte di merito.
Poiché non è contestato che la deliberazione di revoca dei sindaci non abbia ottenuto l'approvazione di cui all'art.2400 cod.civ., l'impugnazione della stessa era da ritenersi inammissibile,
non perché proposta in carenza d'interesse ad agire, ma piuttosto per il mancato perfezionamento della fattispecie complessa regolata da tale norma. L'approvazione del tribunale, infatti, non è una semplice verifica formale della regolarità della delibera di revoca, ma costituisce atto di volontaria giurisdizione, col quale viene esercitato un controllo (che parte della dottrina ritiene addirittura esteso al merito circa l'esistenza della giusta causa. Si tratta, più che di una conc1ì cio juris dell'efficacia giuridica della revoca, della fase necessaria e terminale di una vera e propria sequela procedimentale preordinata alla produzione di tale effetto. Proprio in forza di tale ricostruzione la prevalente dottrina nega che alla delibera di revoca possa essere conferita efficacia immediata, ai sensi dell'art.741, comma secondo, cod.proc.civ. Trattandosi di procedimento giurisdizionale avente struttura impugnatoria (art.2378 cod.civ.), presupposto per l'instaurazione dello stesso è - ovviamente - la giuridica esistenza ed efficacia della fattispecie che l'impugnazione è destinata a rimuovere. Ne consegue, altresì, che non è ipotizzabile una sorta di esercizio "preventivo" di tale azione.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con le conseguenti statuizioni sulle spese, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione;
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessive lire L.
3.173.000 di cui tre milioni per onorari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima Sezione civile, il 25 febbraio 1999. Depositato in Cancelleria il 10 luglio 1999