Sentenza 27 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/03/2003, n. 4584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4584 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2003 |
Testo completo
PENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO RFF 48 E 39 L. 21-11-1991, N.374 Aula 'B' ST.NE GIUDICE DI PACE) REPUBBLICA ITALIANA E DE OPOLO ITALIANO0 4 5 8 4 / IN N LA CORTE Lisarcimento del danno SEZIONE TERZA CIVILE lecito extracontrattuale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 29873/01 Dott. Vincenzo CARBONE Presidente Consigliere Dott. Ernesto LUPO Consigliere Cron. 10400 Dott. Mario FINOCCHIARO · Consigliere Rep. Dott. Antonio SEGRETO - Rel. Consigliere Ud. 31/01/03 Dott. Alfonso AMATUCCI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RA EL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA APUANIA 12, presso 10 studio LABUA, difeso dagli VINCENZO DI PONZIO, EL DI PONZIO, giustaavvocati delega in atti;
ricorrente
contro
CONDOMINIO VIA CESARE BATTISTI 329 A/B-TARANTO; - intimato- avversO la sentenza n. 2150/01 del Giudice di pace di TARANTO, emessa il 13/07/01 e depositata il 31/08/01 2003 (R.G. 3268/00); 254 udita la relazione della causa svolta nella camera di 1 consiglio il 31/01/03 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha chiesto si rigetti il ricorso, con le conseguenze di legge. RILEVATO che viene proposto ricorso per cassazione, illustrato anche da memoria, avversO la sentenza indi- cata in epigrafe, con la quale il giudice di pace di Taranto ha rigettato la domanda con la quale AN Se- meraro aveva chiesto che il condominio dell'edificio sito in Taranto, via Battisti 329/A, fosse condannato al risarcimento del danno derivatogli dall'urto della parte inferiore della propria vettura contro il fermo del cancello condominiale, posto al centro del passo ed eccessivamente sporgente;
- rispettivamente che con i due motivi di ricorso dell'art.violazione e falsa applicazione deducendo 2697 c.c. e difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia - il ricorrente si duole che il giu- у dice di pace abbia "completamente ignorato l'esistenza del nesso di causalità invocato dall'attore” e concluso che “non è stata fornita la prova dell'avvenuta ridu- zione del fermo", pretermettendo talune risultanze pro- batorie (in particolare, le dichiarazioni del teste Bianco), attribuendo impropria attendibilità ad altri 2 testimoni e motivando in modo insufficiente e contrad- dittorio;
RITENUTO che
le censure, pur se formalmente corre- 3 e 5, c.p.c., si late ai vizi di cui all'art. 360, nn. critica dell'apprezzamento risolvono in realtà in una del fatto compiuto dal giudice del merito, non reitera- bile in sede di legittimità, dove è esclusivamente con- sentito il controllo dell'iter logico mediante il quale il giudice è pervenuto alla propria decisione, censura- bile solo se il ragionamento si riveli incompleto, in- anche quando - come nella coerente о illogico e non il giudice abbia, con motivazione del tutto specie - congrua, semplicemente attribuito agli elementi vaglia- ti un valore ed un significato difformi dalle aspetta- tive e dalle deduzioni della parte (cfr., ex plurimis, Cass., 6.11.1999, n. 12366; 6.10.1999, n. 11121; 6.10.1998, n. 9898; 22.12.1997, n. 12960); che, in particolare, il giudice di pace ha compara- tivamente valutato le dichiarazioni dei testi (inclusa quella del Bianco) giungendo al motivato convincimento che la riduzione del fermo in epoca successiva alla in- stallazione non fosse stata provata e che l'incidente si era verosimilmente verificato in quanto la vettura, in un contesto connotato da "irregolarità del passo prima del cancello, evidenti nelle fotografie", presen- 3 tava un assetto ribassato al momento del passaggio, in ragione della energica frenata effettuata dal conducen- te;
che la ratio decidendi è comunque fondata sul di- fetto di prova in ordine alla pericolosità del fermo e che l'apprezzamento delle risultanze probatorie non può essere evidentemente reiterato in sede di legittimità;
CONSIDERATO che
il ricorso è, pertanto, manifesta- mente infondato e che, in difetto di esercizio di atti- vità difensiva da parte dell'intimato, non sussistono i presupposti per provvedere sulle spese;
visto l'art. 375, comma 2, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 della legge 24 marzo 2001, n. 89;
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso. Roma, 31 gennaio 2003 Il consigliere estensore Il Presidente M. Am ber;
IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 2.7 MAR. 2003 Innocenzo @autista IL CANCELLERE C1 Innocenze Battista 4