Sentenza 24 giugno 2015
Massime • 1
La Corte di cassazione può porre rimedio all'omessa applicazione di una pena accessoria, obbligatoria e predeterminata "ex lege" in specie e durata, con la procedura di correzione prevista dall'art. 619 cod. proc. pen. (Nella specie, la S.C., in accoglimento di un ricorso del P.G., ha rettificato una sentenza di patteggiamento aggiungendo la condanna all'interdizione dai pubblici uffici).
Commentario • 1
- 1. La sentenza che ha omesso una pena accessoria è ricorribile per cassazione dal procuratore generaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 marzo 2023
Sezioni Unite 2022 Con la sentenza in argomento, le Sezioni Unite hanno affermato i seguenti principi di diritto «La sentenza che abbia omesso di applicare una pena accessoria è ricorribile per cassazione per violazione di legge da parte sia del Procuratore della Repubblica che del Procuratore Generale a norma dell'art. 608 cod. proc. pen. La Corte di cassazione, ove rilevi l'illegittima omessa applicazione di pena accessoria predeterminata nella durata, pronuncia l'annullamento senza rinvio ex art. 620 lett. I) della sentenza impugnata. Resta impregiudicato il potere del pubblico ministero, una volta passata in giudicato la sentenza, di attivare, a norma degli artt. 662 e 183 dis. att. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/06/2015, n. 38713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38713 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2015 |
Testo completo
IC 387 1 3/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 24/06/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DOMENICO GALLO - Presidente - SENTENZA Dott. N. 1312/2015 - Consigliere - Dott. MARGHERITA TADDEI REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. MIRELLA CERVADORO N. 10060/2015 - Rel. Dott. SERGIO BELTRANI Consigliere - ROBERTO MARIA CARRELLI PALOMBI DI - Consigliere - Dott. MONTRONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIA nei confronti di: ZO MO N. IL 05/03/1976 avverso la sentenza n. 4265/2014 GIP TRIBUNALE di CREMONA, del 26/11/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Jur mecolete Zeno, che ne chies to "l'ennullements sente c uvio delle sentente unfuguete, limitetemente all'avesse cetione helle flue effe accessoria dell'interdizione term forence retiff. UV. fer le surite di anni cinque, e l'efplicet one реше accendrie indicate"; blizette della rilevate le regolarità degli avvisi di rito;
: Udit i difensor Avv.; * RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Il Procuratore Generale c/o Corte di appello di Brescia ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che, a norma degli artt. 444 e seguenti c.p.p., ha applicato, nei confronti dell'imputato MO ZO, in atti generalizzato, in ordine ai reati ascrittigli, unificati in continuazione, la pena concordata dalle parti, deducendo inosservanza degli artt. 29 c.p. e 445, comma 1, c.p.p. (per omessa applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pp.uu.). Con requisitoria scritta pervenuta in data 9 aprile 2015 il PG ha concluso come riportato in epigrafe. All'odierna udienza camerale, celebrata ex art. 611 c.p.p., si è preso atto della regolarità degli avvisi di rito;
all'esito questa Corte Suprema ha deciso come da dispositivo in atti. Il ricorso è fondato;
ciò non comporta, tuttavia, la necessità di annullare la sentenza impugnata, che ben può essere rettificata - come richiesto dal PG - ex art. 619 c.p.p., in quanto l'omissione oggetto della censura riguarda una statuizione obbligatoria consequenziale alla pronuncia di patteggiamento adottata>>. L'art. 619 c.p.p. è, infatti, riferibile non solamente alle ipotesi in cui sia necessaria la sostituzione della denominazione o della quantità della pena erroneamente indicata nel dispositivo di una sentenza, ma anche a quelle nelle quali sia doverosa l'aggiunta di "elementi" il cui inserimento nella decisione è prevista dalla legge come "automatica" e non come il frutto di una determinazione discrezionale circa la scelta della natura e della entità della stessa statuizione: come accade, appunto, nel caso : i di omessa applicazione di una pena accessoria non rimessa alla valutazione discrezionale del giudice ne' in relazione alla durata ne' in relazione alla specie (così Sez. 6, n. 16034 del 26/03/2009, P.G. in proc. Binaj, Rv. 243527; Sez. 1, n. 23196 del 28/04/2004, Bagedda, Rv. 228250; Sez. 1, n. 5881 del 26/11/1998, n. 5881, Rugghi, Rv. 212100; Sez. 1, n. 6848 del 12/03/1991, P. M. in proc. Bonetti;
Rv. 187648). Seguendo la stessa impostazione, sia pur con riferimento ad una situazione processuale analoga, si è autorevolmente sostenuto che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, laddove il giudice abbia omesso di condannare l'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, può farsi ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale, sempre che non emergano specifiche circostanze idonee a giustificare l'esercizio della facoltà di compensazione, totale o parziale, delle stesse (Sez. U, n. 7945 del 31/01/2008, Boccia, Rv. 238426; conf., in seguito, Sez. 2, n. 6809 del 13/01/2009, P.C. in proc. Gottuso, Rv. 243422)>> (Sez. VI, sentenze n. 4300 del 10 gennaio 2013, CED Cass. n. 254486 e n. 48443 del 20 novembre 2008, CED Cass. n. 242427; in senso contrario, non condivisibilmente, Sez. VI, sentenza n. 20108 del 24 gennaio 2013, CED Cass. n. 256224, che peraltro non affronta il problema). A tale soluzione inducono, inoltre, evidenti esigenze di economia processuale, costituendo costituzionalizzata ex art. 111,la necessità della ragionevolezza della durata del processo - canone interpretativo cogente per l'interprete nei casi in ipotesi comma 2, della Costituzione - dubbi. La sentenza impugnata va, dunque, rettificata ai sensi dell'art. 619 c.p.p. nei sensi precisati in dispositivo, non occorrendo all'uopo alcuna valutazione discrezionale in relazione alla durata oppure alla specie della pena accessoria omessa.
P.Q.M.
Visto l'art. 619 c.p.p., rettifica il dispositivo della sentenza impugnata nel senso che, dopo le parole contestata aggravante>>, si intendano aggiunte le seguenti: , nonché la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque>>, Manda alla cancelleria per le prescritte annotazioni. Così deciso in Roma, udienza pubblica 24 giugno 2015 Il Presidente Il Componente estensore г DomenicoDomenico Gallo Sergio Beltrani ello DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 23 SET. 2015 IL "CANCELLIERE Claudia Pianelli E I N A Z S O *