Cass. pen., sez. II, sentenza 24/06/2015, n. 38713
CASS
Sentenza 24 giugno 2015

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Massime1

La Corte di cassazione può porre rimedio all'omessa applicazione di una pena accessoria, obbligatoria e predeterminata "ex lege" in specie e durata, con la procedura di correzione prevista dall'art. 619 cod. proc. pen. (Nella specie, la S.C., in accoglimento di un ricorso del P.G., ha rettificato una sentenza di patteggiamento aggiungendo la condanna all'interdizione dai pubblici uffici).

Commentario1

  • 1La sentenza che ha omesso una pena accessoria è ricorribile per cassazione dal procuratore generale
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 marzo 2023

    Sezioni Unite 2022 Con la sentenza in argomento, le Sezioni Unite hanno affermato i seguenti principi di diritto «La sentenza che abbia omesso di applicare una pena accessoria è ricorribile per cassazione per violazione di legge da parte sia del Procuratore della Repubblica che del Procuratore Generale a norma dell'art. 608 cod. proc. pen. La Corte di cassazione, ove rilevi l'illegittima omessa applicazione di pena accessoria predeterminata nella durata, pronuncia l'annullamento senza rinvio ex art. 620 lett. I) della sentenza impugnata. Resta impregiudicato il potere del pubblico ministero, una volta passata in giudicato la sentenza, di attivare, a norma degli artt. 662 e 183 dis. att. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 24/06/2015, n. 38713
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38713
Data del deposito : 24 giugno 2015

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