Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/01/2013, n. 20108
CASS
Sentenza 24 gennaio 2013

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Massime1

Deve essere annullata senza rinvio la sentenza di patteggiamento ad una pena superiore a due anni di reclusione in cui sia omessa la condanna al pagamento delle spese processuali e l'applicazione della pena accessoria obbligatoria per legge della interdizione dai pubblici uffici per anni cinque.

Commentario1

  • 1La sentenza che ha omesso una pena accessoria è ricorribile per cassazione dal procuratore generale
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 marzo 2023

    Sezioni Unite 2022 Con la sentenza in argomento, le Sezioni Unite hanno affermato i seguenti principi di diritto «La sentenza che abbia omesso di applicare una pena accessoria è ricorribile per cassazione per violazione di legge da parte sia del Procuratore della Repubblica che del Procuratore Generale a norma dell'art. 608 cod. proc. pen. La Corte di cassazione, ove rilevi l'illegittima omessa applicazione di pena accessoria predeterminata nella durata, pronuncia l'annullamento senza rinvio ex art. 620 lett. I) della sentenza impugnata. Resta impregiudicato il potere del pubblico ministero, una volta passata in giudicato la sentenza, di attivare, a norma degli artt. 662 e 183 dis. att. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/01/2013, n. 20108
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20108
Data del deposito : 24 gennaio 2013

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