Sentenza 24 gennaio 2013
Massime • 1
Deve essere annullata senza rinvio la sentenza di patteggiamento ad una pena superiore a due anni di reclusione in cui sia omessa la condanna al pagamento delle spese processuali e l'applicazione della pena accessoria obbligatoria per legge della interdizione dai pubblici uffici per anni cinque.
Commentario • 1
- 1. La sentenza che ha omesso una pena accessoria è ricorribile per cassazione dal procuratore generaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 marzo 2023
Sezioni Unite 2022 Con la sentenza in argomento, le Sezioni Unite hanno affermato i seguenti principi di diritto «La sentenza che abbia omesso di applicare una pena accessoria è ricorribile per cassazione per violazione di legge da parte sia del Procuratore della Repubblica che del Procuratore Generale a norma dell'art. 608 cod. proc. pen. La Corte di cassazione, ove rilevi l'illegittima omessa applicazione di pena accessoria predeterminata nella durata, pronuncia l'annullamento senza rinvio ex art. 620 lett. I) della sentenza impugnata. Resta impregiudicato il potere del pubblico ministero, una volta passata in giudicato la sentenza, di attivare, a norma degli artt. 662 e 183 dis. att. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/01/2013, n. 20108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20108 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SERPICO Francesco - Presidente - del 24/01/2013
Dott. CONTI Giovanni - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 168
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 36164/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia nei confronti di:
AJ AN, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza in data 21 marzo 2012 del Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Bergamo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
lette le richieste del Pubblico Ministero, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla omessa applicazione della pena accessoria e della condanna ai pagamento delle spese processuali.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia ricorre nei confronti di AN AJ avverso la sentenza in epigrafe con la quale il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Bergamo, su richiesta delle parti, ha applicato al predetto, con le attenuanti generiche, la pena di anni tre di reclusione e di Euro 16.667,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (reiterate cessione di quantitativi di cocaina;
in Caravaggio, negli anni 2006, 2007, 2008).
2. L'Ufficio ricorrente denuncia la violazione di legge non avendo il giudice applicato la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, come previsto, in ragione della pena applicata, dall'art. 29 c.p., e non essendo stata pronunciata condanna al pagamento delle spese processuali.
3. Osserva la Corte che il ricorso è fondato, in quanto, trattandosi di patteggiamento "allargato", per il quale è stata applicata la pena della reclusione superiore a due anni, e precisamente quella di anni tre, all'imputato, a norma dell'art. 445 c.p.p., doveva essere fatta applicazione delle pene accessorie, nella specie, quella della interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, come previsto dall'art. 29 c.p.. Parimenti, dati tali presupposti, l'imputato doveva essere condannato al pagamento delle spese processuali.
Effetti, questi, che conseguono di diritto alla sentenza.
4. Consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque e all'omessa condanna al pagamento delle spese processuali, con trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione della pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici ed all'omessa condanna al pagamento delle spese processuali;
dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bergamo per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2013