Cass. pen., sez. V, sentenza 17/02/2017, n. 12606
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Sentenza 17 febbraio 2017

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Non sussiste il tentativo di falsità ideologica per induzione in errore del pubblico ufficiale allorché quest'ultimo non si sia determinato, in conseguenza delle false dichiarazioni rese dal privato, a porre in essere una condotta qualificabile come atto idoneo e diretto in modo non equivoco alla emissione del provvedimento ideologicamente falso, in quanto solo gli atti del pubblico ufficiale conseguenti all'induzione in inganno possono assurgere ad elemento del tentativo del falso del pubblico ufficiale e non già il mero inganno del privato che può integrare un diverso autonomo reato. (Fattispecie in tema di falsa documentazione allegata dal privato per indurre la competente commissione ad emettere atto di collaudo, in assenza di successive condotte del p.u. preordinate all'emissione dell'atto di collaudo e all'emanazione della relativa autorizzazione).

Integra il reato di abusiva occupazione di spazio demaniale marittimo (art. 1161 cod. nav.) la condotta di colui che realizzi opere sul fondo marino invece che nel sottosuolo, considerato che in tal caso le opere, pur assentite, sono realizzate in luogo diverso rispetto a quello contemplato dal titolo autorizzativo, frustrando le esigenze di sicurezza sottese al provvedimento emanato dall'autorità marittima.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 17/02/2017, n. 12606
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12606
    Data del deposito : 17 febbraio 2017

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