Sentenza 17 febbraio 2017
Massime • 2
Non sussiste il tentativo di falsità ideologica per induzione in errore del pubblico ufficiale allorché quest'ultimo non si sia determinato, in conseguenza delle false dichiarazioni rese dal privato, a porre in essere una condotta qualificabile come atto idoneo e diretto in modo non equivoco alla emissione del provvedimento ideologicamente falso, in quanto solo gli atti del pubblico ufficiale conseguenti all'induzione in inganno possono assurgere ad elemento del tentativo del falso del pubblico ufficiale e non già il mero inganno del privato che può integrare un diverso autonomo reato. (Fattispecie in tema di falsa documentazione allegata dal privato per indurre la competente commissione ad emettere atto di collaudo, in assenza di successive condotte del p.u. preordinate all'emissione dell'atto di collaudo e all'emanazione della relativa autorizzazione).
Integra il reato di abusiva occupazione di spazio demaniale marittimo (art. 1161 cod. nav.) la condotta di colui che realizzi opere sul fondo marino invece che nel sottosuolo, considerato che in tal caso le opere, pur assentite, sono realizzate in luogo diverso rispetto a quello contemplato dal titolo autorizzativo, frustrando le esigenze di sicurezza sottese al provvedimento emanato dall'autorità marittima.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/02/2017, n. 12606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12606 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2017 |
Testo completo
1260 6-17 . REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 17/02/2017 Composta da: Sent. n. sez. 482/2017 ANTONIO SETTEMBRE - Rel. Presidente - REGISTRO GENERALE CATERINA MAZZITELLI N.52329/2016 ROSSELLA CATENA LUCA PISTORELLI EA FIDANZIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GR IS nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 12/11/2015 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA visti gli atti, il provvedimento impugnato e ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/02/2017, la relazione svolta dal Presidente ANTONIO SETTEMBRE Udito il Procuratore Generale in persona del GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso per - Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dr. Giuseppe Corasaniti, che ha concluso per il rigetto del ricorso. - Uditi, per GR TA, gli avvocati Gualtiero Cataldo e Carlo Autru Ryolo, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. Udito, per SI SE, l'avv. Valeria Bonfiglio in sostituzione dell'avv. Michele Aliotta, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. GR TA è stato condannato in primo e secondo grado per il reato di cui all'art. 1161 del R.D. 30 marzo 1942, n. 327 (occupazione abusiva di spazio demaniale marittimo), nonché, insieme ad SI SE, per il reato di cui agli artt. 56, 48, 479 cod. pen. per aver posto in essere atti diretti in modo non equivoco ad indurre la Commissione locale di collaudo prevista dall'art. 48 del - Regolamento di attuazione del Codice della Navigazione - ed emettere atto di collaudo della condotta sottomarina autorizzata con concessione n. 167 del 6/5/2007. 2. I giudici premettono che la Raffineria di Gela spa, di cui GR TA era amministratore, aveva ottenuto dalla Regione siciliana la concessione per la realizzazione di una condotta sottomarina denominata linea P2 Bis - della lunghezza complessiva di metri 3.400. Tale condotta avrebbe dovuto essere interrata sul fondo marino alla profondità di metri due nel tratto compreso tra il pontile e la diga foranea (per metri lineari 770) e alla profondità di metri uno nel tratto compreso tra la diga e il campo boe (per metri lineari 2.630), allo scopo di assicurare la stabilizzazione e la protezione del tubo. I lavori era stati affidati alla SAIPEM spa, che si era avvalsa della collaborazione della C.N.S. Soc. Coop per l'esecuzione dei lavori di interramento. Direttore e responsabile dei lavori di realizzazione della condotta, incaricato dalla SAIPEM spa, era stato SI SE.
3. In data 28/10/2009, al termine dei lavori, la Raffineria di Gela spa aveva chiesto alla Capitaneria di Porto il collaudo dell'opera, necessario per la messa in esercizio della condotta, da effettuarsi ad opera della Commissione prevista dall'art. 48 del Regolamento di attuazione del Codice della Navigazione, allegando documentazione (rapporti di scavo nn. 1 e 2, apparentemente redatti dalla C.N.S. soc. coop. in data 27/8/2009 e 31/8/2009 ed inseriti nel documento SAIPEM del 22/9/2009) attestante l'esecuzione dell'opera in maniera conforme al 2 progetto approvato e dichiarando che era stato raggiunto un livello di interramento della tubatura sufficiente a garantirne la sicurezza e la stabilità. Senonché, aggiungono i giudici, ad una ispezione subacquea disposta dalla Capitaneria di Porto era risultato che la tubazione non era stata in alcun modo interrata ma semplicemente poggiata sul fondo marino. Per effetto di ciò la tubazione, per come realizzata, non poteva considerarsi stabile e resistente agli stress cui sarebbe stata inevitabilmente sottoposta, e che la realizzazione - nel modo anzidetto della linea marina aveva comportato, per la società committente, una minore spesa di circa un milione di euro. Ad avviso dei giudici di merito erano stati integrati, pertanto, entrambi i reati contestati, in quanto la realizzazione della linea P2 bis in difformità dal progetto doveva ritenersi opera non autorizzata, comportante - in quanto tale - una occupazione arbitraria del demanio marittimo, e l'attività posta in essere dagli imputati era stata idonea a trarre in inganno la Commissione di collaudo, evitata solo dall'ispezione disposta - inaspettatamente - dalla Capitaneria di Porto. -4. Contro la sentenza suddetta hanno proposto ricorso per Cassazione con atti separati, ma perfettamente speculari, sicché, per esigenze di brevità, conviene trattarli unitariamente - i due difensori di TA GR.
4.1. Con un primo motivo viene lamentata la violazione dell'art. 1161 cod. nav., derivante dal fatto che è stata effettuata, dai giudici di merito, una interpretazione estensiva non consentita in materia penale - della norma sopra - richiamata, la quale punisce l'occupazione abusiva di spazi del demanio marittimo e non l'esecuzione di opere in difformità dalla concessione;
titolo abilitativo che, nel caso di specie, esiste e non è mai stato revocato. Viene dedotto che come già rappresentato ai giudici di merito, senza avere avuto da - essi adeguata risposta le eventuali difformità di quanto realizzato, rispetto a - quanto era stato concesso di realizzare, trovano specifica e diversa disciplina negli artt. 47 e 48 del cod. nav., che comminano la decadenza dalla concessione per l'inadempienza degli obblighi da essa derivanti e disciplinano un procedimento speciale, in contraddittorio con l'interessato, a conclusione del quale l'Amministrazione demaniale può disporre la revoca o la decadenza dalla concessione, "dies a quo dal quale si realizzerebbe l'occupazione abusiva, ma solo ove il concessionario non adempisse, successivamente, all'ordine del concedente". Nella specie, invece, l'Amministrazione demaniale non solo non ha attivato il procedimento previsto dagli artt. 47 e 48 cod. nav., ma ha continuato ad accettare e ricevere, anche dal 2009 in poi, l'indennità posta a carico del concessionario. A ciò deve aggiungersi proseguono che la società - concessionaria ha proceduto, in epoca di poco successiva, al reinterro della ill 3 tubazione e che il collaudo dell'opera - svoltosi con esito positivo nel 2011 - ha consentito la gestione, in via definitiva, della linea. Concludono, sul punto, deducendo che in data 25 marzo 2011 fu autorizzato il collaudo con determina n. 14/2011, da ciò discendendo che nel marzo 2011 il reinterro era già stato eseguito e completato. Da tale data decorrono, secondo i ricorrenti, i termini di prescrizione della contravvenzione prevista dall'art. 1161 cod. nav., sicché il reato deve considerarsi prescritto il 25 marzo 2016. 4.2. Con altro motivo viene censurata, sotto plurimi aspetti, la pronuncia di condanna per il delitto di falso per induzione. I difensori ricorrenti lamentano, al riguardo: a) la violazione degli artt. 479 e 480 cod. pen., in quanto, deducono, la condotta addebitata a GR rientrerebbe nella fattispecie dell'art. 480 cod. pen. (falsità in autorizzazione amministrativa), e non già in quella di cui all'art. 479 cod. pen., perché non riguarderebbe "fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità". La documentazione prodotta in data 28/10/2009, insieme alla richiesta di collaudo dell'opera, era finalizzata, infatti, ad ottenere l'autorizzazione - da parte dell'apposita Commissione alla messa in esercizio della nuova linea: autorizzazione che, pur presupponendo accertamenti e verifiche, non aveva la funzione di provare la conformità dell'opera ai dettami della concessione;
b) la violazione dell'art. 48 (o 56) cod. pen.. Risulta agli atti, invero, che la Capitaneria di Porto di Gela era a conoscenza della parziale esecuzione dei lavori di interramento e che dopo l'ispezione ordinata dalla Capitaneria la Commissione di collaudo non venne neanche convocata. L'inganno, pertanto, sarebbe rimasto confinato nell'ambito degli atti preparatori, non punibili;
c) l'illogicità della motivazione con cui è stata spiegato il coinvolgimento di GR nell'attività decettiva. Deducono - come avevano già rappresentato nel giudizio di merito che nella richiesta di collaudo del 28/10/2009, a firma - dell'ing. GR, e nei documenti allegati, non figurava alcuna dichiarazione, neanche implicita, concernente l'interramento della linea. Seguì una richiesta della Capitaneria di Porto, che fu riscontrata dall'ing. Alfredo Barbaro, direttore della Raffineria, con nota del 6 novembre 2009, alla quale venne allegata copia della dichiarazione della SAIPEM, a firma dell'ing. Alberto BI, avente ad oggetto le attività di interramento della linea P2 bis. E' evidente, quindi, deducono, che "nessuna dichiarazione sul punto pervenne dalla Raffineria e, ancor meno, dal ricorrente". Tanto, senza considerare che la SAIPEM aveva trasmesso alla Raffineria documentazione falsificata, proveniente anche dalla ditta esecutrice dei lavori (la C.N.S. soc. coop.), nella quale "erano state alterate pure le quote di reinterro", sicché era stata adombrata dinanzi ai giudici di merito l'ipotesi che anche la Raffineria fosse stata tratta in inganno. A tali - osservazioni, concludono, la Corte d'appello ha risposto con argomenti 4 stravaganti, parlando della riferibilità della SAIPEM e della Raffineria di Gela allo stesso gruppo d'interessi (l'ENI spa); -d) l'insussistenza già rappresentata ai giudici di merito delle condizioni per darsi tentativo punibile. Deducono, al riguardo, che "la pur insussistente falsa dichiarazione dell'ing. GR non avrebbe potuto avere alcun rilievo, né sul piano probatorio, né, quindi, su quello della induzione in errore" e che il pubblico ufficiale decipiendum non aveva compiuto alcuna attività, sia pure iniziale e prodromica, alla formazione dell'atto richiesto. Non erano stati posti in essere, quindi, atti esecutivi del delitto programmato, ma solo atti preparatori, di per sé non punibili, in quanto coessenziale alla figura dell'art. 48 cod. pen. è che il soggetto ingannato compia un atto - sia pure incolpevole - che rappresenti un inizio di consumazione del reato. Nella specie, invece, il pubblico ufficiale decipiendum - la Commissione di Collaudo non si era per nulla attivato;
anzi, - la Commissione non era stata nemmeno convocata.
5. Altro ricorso è stato presentato dal difensore di SI SE, che si avvale di tre motivi.
5.1. Col primo censura la sentenza con argomenti perfettamente sovrapponibili a quelli fatti valere da GR nell'ultima parte del ricorso (ut supra, punto 4.2, lett. d), con la specificazione che "l'attività di verifica della Capitaneria...non venne eseguita come istruttoria al procedimento di collaudo ad opera della Commissione competente, ma come attività autonoma di Polizia Giudiziaria".
5.2. Col secondo motivo viene censurata la motivazione basata, viene - lamentato, "su delle mere deduzioni" - con cui è stata spiegato il coinvolgimento di SI nel tentativo di falso per induzione. Viene dedotto che gli unici documenti sottoscritti da SI sono costituiti da due certificati inviati al Genio civile di Caltanissetta, nessuno dei quali era attinente al reinterro della linea. Infatti, il primo certificato di collaudo, recante la data del 2/10/2009, era limitato al collaudo di una singola valvola, mentre il secondo certificato, recante la data del 26/10/2009, aveva avuto ad oggetto "le opere in acciaio costituite da un palo di sostegno del tratto di condotta P2 bis". E si trattava, in entrambi i casi, di opere realizzate prima che SI venisse nominato direttore dei lavori. Contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, quindi, il direttore dei lavori non aveva dato atto, in nessun documento, che la linea era stata interrata, né aveva mai interloquito con la Capitaneria di Porto, con cui aveva avuto rapporti solo la Raffineria di Gela spa. Non è stato dimostrato, quindi, "quale sarebbe stato il ruolo del direttore dei lavori nella realizzazione di quei documenti che avrebbero potuto ingannare la detta Commissione di collaudo". Sotto il medesimo aspetto viene lamentato che la Corte nissena abbia omesso di "considerare degli elementi oggettivi presenti nel complesso probatorio". Vale a 5 $11 dire, la mancanza di un movente-in capo ad SI - idoneo a solleticarlo nella direzione contestata, nonché il fatto che le mansioni di SI "riguardavano il controllo della sicurezza dei luoghi di lavoro, da un lato, e, dall'altro, la predisposizione della documentazione da presentare al Genio civile di Caltanissetta al fine di ottenere il collaudo statico della linea in questione". Egli non aveva avuto, pertanto, contrariamente all'assunto accusatorio, "alcuna funzione di supervisore ovvero di coordinatore delle operazioni scavo", come emerso dalla prova documentale e testimoniale assunta (il ricorrente fa riferimento alle dichiarazioni del teste De DO, dell'ing. BI, dei testi OM e EN, nonché a e-mail scambiate tra i responsabili della SAIPEM e della C.N.S. soc. coop.). SI, invero, che aveva sostituito, nella fase finale dei lavori, il precedente direttore dei lavori, si era limitato a svolgere "un'opera di collazione documentale", sfociata in una relazione inviata, a fine lavori, al Genio civile (tra i "documenti collazionati" vi erano deduce le certificazioni relative alle opere realizzate dalla Saipem, tra cui i rapporti di scavo, fornite all'imputato dai tecnici della società esecutrice dei lavori), talché nessuna possibilità aveva avuto di rendersi conto del mancato interramento della condotta sottomarina. Egli era stato, in definitiva, vittima di un inganno.
5.3. Col terzo motivo si duole della motivazione - generica con cui sono state negate le attenuante generiche, comprendente argomenti che non attengono alla posizione dell'SI, il quale nessun vantaggio aveva tratto dall'esecuzione delle opere in maniera difforme al progetto. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi meritano accoglimento nei limiti di seguito esposti.
1. E' manifestamente infondato il primo motivo di GR TA, concernente l'integrazione del reato di cui all'art. 1161 del cod. nav.. Detta norma punisce, infatti, l'occupazione abusiva - perché priva di titolo rilasciato dalla competente autorità marittima di uno spazio demaniale marittimo, che si verifica - ogniqualvolta vengano realizzate senza titolo opere destinate ad occupare, - - per un apprezzabile lasso di tempo, uno spazio ben definito del demanio marittimo. La norma ha la precisa funzione di assicurare la riserva pubblica della gestione dei beni del demanio, sia per garantirne la fruizione collettiva, sia per salvaguardare esigenze di sicurezza della navigazione, compromesse dalla realizzazione di opere che interferiscono col movimento dei natanti. Pertanto, anche la realizzazione di opere assentite, ma realizzate in luogo diverso rispetto a quello contemplato dal titolo autorizzativo, integra il reato previsto dall'art. 1161 cit., dal momento che l'autorizzazione delimita e precisa – sia dal punto di - vista temporale che spaziale - il tipo di intervento consentito al privato in ambito 6 demaniale (per la sussistenza del reato in caso di protrazione dell'occupazione oltre il termine assentito, ex multis, Cass., n. 32966 del 2/5/2013; per la sussistenza del reato in caso occupazione di un'area della stessa estensione della superficie autorizzata, ma spostata di pochi metri: Cass., n. 1491 del 21/11/2002). Anche la realizzazione di opere sul fondo marino, invece che nel sottosuolo, integra, pertanto, il reato di cui all'art. 1161 cod. nav., dal momento anche in questo caso è stato occupato uno spazio diverso rispetto a che- quello contemplato dal titolo autorizzatorio, con la conseguenza, ben evidenziata in sentenza, che sono state completamente frustrate le esigenze di sicurezza sottese al tipo di provvedimento emanato dall'autorità marittima: assicurare il collocamento della condotta in uno spazio non interessato dal movimento delle maree e al riparo dalle ancore rilasciate dalle navi, onde evitare che il danneggiamento della condotta ben possibile, e persino probabile, nello spazio - in cui era stata realizzata - provocasse un disastro ambientale. Inconferente, pertanto, è il richiamo operato dal ricorrente agli artt. 47 e 48 del codice della navigazione, che si riferiscono alla mancata esecuzione e alla gestione delle opere prescritte nell'atto di concessione, comminando la decadenza dalla stessa per chi ometta di eseguire le opere previste o ne faccia un uso diverso rispetto a quello assentito: nulla disciplinano, quegli articoli, per il caso che le opere siano diverse anche solo per collocazione spaziale - rispetto alle previsioni del titolo. - Ne consegue che il ricorso di GR TA deve essere dichiarato inammissibile in relazione al primo reato a lui contestato (art. 1161 cod. nav.), con la conseguenza che non può attribuirsi rilevanza alla prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in quanto l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi d'imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati (come verrà chiarito nel prosieguo) possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali l'impugnazione sia inammissibile e preclude per detti reati, in relazione ai quali si è formato il giudicato parziale, la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello (Cass., SU, n. 6903 del 27/5/2016).
2. Quanto alle doglianze sollevate in ordine al reato di cui agli artt. 110, 48, 56 e 479 cod. pen., contestato ad entrambi gli imputati, valgono le osservazioni seguenti.
2.1. Il coinvolgimento di GR nell'attività decettiva è stato congruamente e logicamente spiegato alle pagg. 7 e segg. della sentenza impugnata, attraverso il richiamo delle dichiarazioni rese, ex art. 197/bis, dall'ing. BI (il quale ha riferito che le modalità di esecuzione dei lavori furono concordate con la società 7 committente), dal teste De DO (che ha confermato la suddetta ricostruzione), dal teste a difesa ER (il quale ha ammesso quanto già riferito da BI: il fatto, cioè, che fu proprio la Raffineria di Gela ad avanzare per prima la proposta di non interrare la linea P2bis), nonché in base ad argomenti di indiscutibile valore inferenziale, rappresentati dal fatto che GR, quale amministratore e responsabile della Raffineria di Gela, era chiamato a dare il suo benestare in merito a soluzioni che, comportando una sensibile variazione dei costi dell'opera, doveva necessariamente essere informato sulle variazioni apportate in fase esecutiva, anche perché non risulta che avesse delegato ad altri la gestione dell'affare. Tanto, senza considerare che, come accertato in causa, GR era il soggetto che interloquiva via email sull'esecuzione dell'opera e veniva informato sulle direttive fornite. Non corrisponde a verità, quindi, che la Corte d'appello si sia limitata ad addurre la riferibilità della SAIPEM e della Raffineria di Gela allo stesso gruppo d'interessi, giacché ha fatto derivare la responsabilità dell'imputato dalla posizione rivestita nella società e dal suo accertato coinvolgimento nelle decisioni che riguardarono l'esecuzione della linea P2bis: fatto che lo rese edotto del tipo di opera realizzata, oltre che autore della richiesta basata su presupposti inveritieri di collaudo della stessa, con le - ovvie ricadute sul piano materiale e soggettivo dell'illecito.
2.2. Quanto ad SI, corrette sono le riflessioni del giudicante in ordine ai compiti e alle responsabilità del direttore dei lavori: quelli si dare le disposizioni in ordine alle opere da realizzare e di accertarne l'esecuzione sulla base delle direttive impartite (pag. 9 della sentenza impugnata). L'essere venuto meno a tale compito costituisce come rilevato dal giudicante - una patente violazione dei doveri del direttore dei lavori e, sotto profilo del falso, un primo indizio della sua consapevole adesione al proposito - illegittimo, perché contrastante della committenza. Ma decisivo è il con gli obblighi derivanti dalla concessione rilievo- pure contenuto in sentenza che l'attestazione "di aver controllato - lavori non ispezionati e non minutamente seguiti costituisce una consapevole condotta illecita", siccome posta in essere da un soggetto che aveva l'obbligo di attestare quanto direttamente verificato. Nei reati di falso ideologico assume rilievo, infatti, proprio il contenuto di quanto attestato, sicché ogni consapevole scostamento dalla verità diviene rilevante sotto il profilo penale. Ad ogni modo, anche gli argomenti con cui è stato spiegata la sua adesione all'accordo volto a rappresentare falsamente i fatti sono privi di irragionevolezza o incongruenza, essendo basati sulla natura dei lavori da eseguirsi, che richiedevano forniture di materiali, prestazioni di manodopera ed attrezzature tecniche di speciale rilevanza, sicché la loro mancanza non poteva passare inosservata ad un soggetto che, come l'SI, "aveva tutte le capacità tecniche per riconoscere le inadeguatezze delle attività in concreto svolte". Infatti, è rimarcato in 8 sentenza, egli stesso ha ammesso di essersi reso conto del fatto che le attrezzature utilizzate non erano le più adatte a giungere ad un efficace interramento della linea (pag. 9). Tanto basta ad escludere il vizio di motivazione lamentato, in quanto gli argomenti sviluppati in sentenza hanno effettivamente la forza dimostrativa ad essi attribuita dal giudicante e non sono efficacemente contrastati dalle deduzioni difensive, che, per essere basate su una interpretazione - inaccettabile, perché indebitamente riduttiva dei compiti del direttore dei lavori e su una non consentita nel giudizio di legittimità - lettura - alternativa dei mezzi di prova, si pongono ai limiti della ammissibilità. Peraltro, il ricorrente tralascia di considerare che gli è attribuita una responsabilità concorsuale, sicché - contrariamente a quanto egli ritiene - gli elementi di prova a suo carico non sono rappresentati solamente dalle attività da lui direttamente poste in essere, ma anche quelle realizzate dal concorrente, di cui aveva avuto la consapevolezza. Del tutto carente è sotto detto profilo la critica, da parte - sua, della sentenza impugnata, posto che si è concentrato nella disamina degli atti da lui provenienti senza investire la sostanza dell'incolpazione, che è data dalla collaborazione, da lui prestata, nella rappresentazione di una realtà fattuale diversa dalla realtà.
3. Sono fondate, invece, le doglianze di entrambi i ricorrenti in ordine alla ritenuta sussistenza del tentativo di falso per induzione. Come puntualmente segnalato dai ricorrenti i quali si sono appellati, in argomento, alla consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 28945 del 17/7/2012; n. 12034 del 13/12/2007; n. 41205 del 23/9/2002) - solo gli atti del pubblico ufficiale conseguenti alla induzione in inganno possono assurgere nel tentativo di falso per induzione - ad elemento del reato tentato, e non già il mero inganno, che è un elemento meramente prodromico, che può eventualmente integrare un autonomo reato, ma non rappresenta un elemento del tentativo di falso del pubblico ufficiale. Nella specie, sarebbe stata concepibile la ricorrenza del reato contestato laddove l'autorità marittima, a seguito della falsa rappresentazione della realtà, avesse posto in essere una qualche condotta successiva, chiaramente finalizzata all'emissione dell'atto di collaudo e all'emanazione della relativa autorizzazione. Poiché risulta palese, dalla stessa motivazione della sentenza impugnata, che niente di tutto ciò è avvenuto, in quanto a seguito dell'accertamento effettuato dalla Capitaneria di porto la Commissione di collaudo non fu nemmeno convocata (non nemmeno dato comprendere se era stata istituita), ne consegue l'insussistenza del reato contestato. Al riguardo, non appare condivisibile l'affermazione contenuta in sentenza, secondo cui sarebbe bastata la semplice allegazione, alla richiesta di collaudo, della documentazione inveritiera per ritenere integrato il tentativo di falso per induzione, in quanto "era 9 stato attivato il procedimento amministrativo che avrebbe dovuto portare alla convocazione della Commissione". Ciò è esatto, ma non è ancora sufficiente a ritenere integrato il tentativo, giacché non basta che un procedimento amministrativo sia avviato, occorrendo, invece, che il pubblico ufficiale (nella specie, la Commissione di collaudo) si fosse determinato a porre in essere una condotta qualificabile come atto idoneo diretto in modo non equivoco all'emissione del provvedimento ideologicamente falso. Questo perché, per quanto è stato argomentato, la condotta a cui occorre fare riferimento non è nella specie quella del deceptor, ma la condotta del deceptus;
condotta che, - causa dell'inganno, la legge pone a carico dell'autore mediato. Nel caso in esame le false attestazioni che accompagnarono la richiesta di collaudo erano certamente idonee a determinare l'inganno, ma, siccome l'inganno non ebbe a realizzarsi, nessun atto fu posto in essere dalla Commissione nella direzione stigmatizzata dal giudicante. Da qui l'insussistenza del reato.
4. Le considerazioni sopra svolte, in tema di falso, non esauriscono, però, le tematiche poste dall'illecito comportamento degli imputati. Dalla motivazione della sentenza impugnata emerge che la richiesta di collaudo della linea P2bis fu accompagnata da attestazioni del direttore dei lavori da ritenere ideologicamente false (in imputazione si parla di "false documentazioni finalizzate a dare contezza, con artifizi, dell'esecuzione dei lavori con esiti soddisfacenti"). La natura e la provenienza delle attestazioni suddette non sono state, però, esaminate in sentenza, al fine di verificare se le stesse costituiscano, in sé, reato, per la provenienza da un soggetto esercente un servizio di pubblica necessità e perché destinate a provare la verità di quanto attestato;
né è stato argomentato in ordine all'eventuale concorso di GR nella commissione di un reato proprio. Per queste ragioni assorbito ogni ulteriore motivo di ricorso - l'annullamento della sentenza, in punto di falso per induzione, deve essere accompagnata dal rinvio al giudice a quo per nuovo esame della fattispecie e, in ogni caso, per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'imputazione di tentato falso ideologico per induzione con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Caltanissetta;
dichiara inammissibile, nel resto, il ricorso di GR TA. Così deciso il 17/2/2017 DEPOSITATA IN CANCELLERIA Il Presidente ed es sore A (Antonio Set addi 15 MAR 2017 мин IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO