Sentenza 30 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/01/2003, n. 1491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1491 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2003 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia esecutiva, LIRE 1500 AULA B dal Sig. SEVERAL CANCELLERIA per diritti € 117:3 IL CANCELLIERE A111134 0 140 M A[11135 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Oggetto: Lavoro R.G.N. 11903/2001 Composta dai magistrati: t Stefano Ciciretti Presidente Francesco Antonio Maiorano - Consigliere 64 Rep. Corrado Guglielmucci 66 Cron. 3165 Pasquale Picone relatore GIOVANNI AMOROSO ' Ud. 12.11.2002 ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ESSELUNGA SpA, in persona del vicepresidente del consiglio di amministrazione Paolo De Gennis, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Michelangelo, n. 9, presso l'avv. Filippo Biamonti, che, unitamente 4516 all'avv. Manfredo Lavizzari, la difende con procura speciale apposta in calce al ricorso;
-ricorrente-
contro
GO LO RI. elettivamente domiciliato in Roma, via S. Alberto Magno, n. 9, presso l'avv. Gaetano Severini, che, unitamente all'avv. Giorgio Rosso, lo difende con procura speciale apposta in calce al controricorso;
-resistente- per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Torino n. 627 in data 19 gennaio 2001 (R.G. 955/2000); sentiti, nella pubblica udienza del 12.11.2002; il cons. Pasquale Picone che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. Biamonti;
il Pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale Orazio Frazzini che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo La Corte di appello di Torino ha confermato, rigettando l'appello della Esselunga SpA, la sentenza del Pretore di Alessandria, di annullamento del licenziamento intimato a RI LO NG in data 18 dicembre 1998, con condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno. Con riferimento limitato alle questioni rilevanti nel giudizio di legittimità, il giudice dell'appello ha ritenuto preclusa agli effetti della determinazione del quantum del risarcimento del danno, perché dedotta per la prima volta in appello, la deduzione concernente la circostanza che il lavoratore licenziato aveva, secondo la società appellante, reperito una nuova occupazione già dal febbraio 1999, con conseguente inammissibilità del giuramento decisorio deferito sul punto, oltre tutto mediante una formula del tutto generica perché priva di indicazioni sulle caratteristiche del rapporto di lavoro e sull'ammontare della retribuzione percepita. 2 La cassazione della sentenza è domandata dalla SpA Esselunga con ricorso per due motivi, ulteriormente precisato con memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c., al quale resiste con controricorso RI LO NG. Motivi della decisione Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 414, 416, 2° e 3° comma, 434, 436, 437, 2° comma, cod. proc. civ., falsa applicazione dei principi di diritto processuale in tema di allegazioni e deduzioni e di ammissibilità di mezzi istruttori, nonché motivazione insufficiente e contraddittoria. Ritiene la ricorrente che, una volta escluso che la deduzione relativa all'aliunde f perceptum formi oggetto di un'eccezione in senso stretto o tecnico, non si può correttamente parlare di decadenza dall'allegazione relativa se non formulata in primo grado, o addirittura nella memoria di costituzione (tra l'altro, si aggiunge, la società aveva conosciuto la circostanza solo dopo la sentenza di primo grado). Ne derivava l'ammissibilità del giuramento sotto questo profilo e, tra l'altro, la circostanza in questione poteva già dirsi provata per effetto della mancanza di contestazioni specifiche dell'appellato. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 2736, n. 1, cod. civ, 437, comma 2°, cod. proc. civ., nonché omessa e/o insufficiente motivazione. Viene censurata la ritenuta inammissibilità del giuramento decisorio a causa della genericità della formulazione, osservando che la decisorietà non può essere negata quando consente la definizione anche parziale della causa e, una volta, comprovata, in ipotesi, l'avvenuta assunzione del NG, si sarebbe potuto 3 facilmente accertare quanto aveva guadagnato per effetto dell'estromissione dal posto di lavoro. La Corte giudica infondato il secondo motivo è ciò conduce al rigetto del ricorso rendendo inutile l'esame della fondatezza del primo. Il giudice del merito ha deciso la questione relativa all'ammontare del risarcimento del danno sulla base di una duplice motivazione. La seconda motivazione assume a presupposto che l'unica possibilità per la datrice di lavoro di provare il fatto dell'aliunde perceptum era affidata al deferimento del giuramento decisorio. Ciò è contestato dalla ricorrente unicamente richiamando la mancanza di specifiche contestazioni da parte dell'appellato nella memoria di costituzione. Ma si tratta di un rilievo privo di fondamento, atteso che un fatto allegato da una parte non può considerarsi "pacifico", esonerando dall'onere della prova, sulla base della sua sola mancata contestazione, non esistendo nel nostro ordinamento processuale un principio che vincoli la parte alla contestazione specifica di ogni situazione di fatto dichiarata dalla controparte, occorrendo, invece, che lo stesso, esplicitamente o implicitamente (mediante idonei comportamenti processuali) risulti ammesso (cfr. Cass. 18 luglio 1997, n. 6623). La declaratoria di inammissibilità del giuramento decisorio non poteva che condurre, quindi, al rigetto del motivo di appello concernente l'ammontare del risarcimento del danno determinato dal primo giudice. A tale declaratoria la sentenza impugnata è pervenuta nel rispetto del diritto e con motivazione sufficiente e logica. Il giuramento è decisorio anche quando da esso può dipendere la decisione soltanto parziale della lite, ma per parziale si deve intendere un punto particolare della controversia, dotato di una propria autonomia perché relativo ad uno dei capi delle domande o eccezioni rispetto ai quali il giuramento esaurisca ogni indagine, non certamente una semplice frazione, un segmento del punto controverso (cfr. Cass. 25 settembre 1998, n. 9582). Nella fattispecie - come del resto ammette la stessa ricorrente - sul punto controverso relativo all'ammontare del risarcimento del danno, il giuramento deferito non sarebbe stato idoneo a definire la lite, poiché, una volta provato che il lavoratore aveva reperito una nuova occupazione, sarebbero state necessarie ulteriori indagini di fatto per stabilire l'ammontare dell'aliunde perceptum (durata del rapporto, retribuzioni percepite, ecc.). Il rigetto del ricorso determina la condanna della parte ricorrente al rimborso delle spese del processo di cassazione, liquidate nella misura precisata in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la società ricorrente al pagamento delle spese in € 20,00. e degli onorari in € 2.500. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 novembre 2002. Дариовсті соте Il Consigliere estensore Presidente CANCELLIERE Depositate in Cancelleria oggi, 3 GEN. 2003 MCELLIERE 5