Sentenza 18 dicembre 2013
Massime • 1
La confisca è un provvedimento di natura definitiva, in quanto comporta l'ablazione irreversibile del bene, sicchè è incompatibile con una previsione di limitazione temporale della sua durata. (In applicazione del principio la Corte, ai sensi dell'art. 620, comma primo, lett. l, cod. proc. pen., ha annullato la sentenza di patteggiamento nella parte in cui fissava in 180 giorni la durata della confisca del mezzo condotto in stato di ebbrezza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/12/2013, n. 10924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10924 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2013 |
Testo completo
Ан 2! 109 24 / 14 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 18/12/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N.* 2171/2013 PIETRO ANTONIO SIRENA Dott. Dott. VINCENZO ROMIS - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 21901/2013 - Consigliere - FAUSTO IZZO Dott. Dott. LUCA VITELLI CASELLA - Consigliere - Dott. GIUSEPPE GRASSO - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ANCONA nei confronti di: PERJA RIFAT N. IL 08/03/1964 avverso la sentenza n. 658/2011 TRIBUNALE di ASCOLI PICENO, del 04/10/2012 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/12/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Aldo Policentro che ha concluso per l'unillo s buitelemeve el termin l. 180 from: neleis elle confisce, tenine de diminis;
Udito, per la parte civile, l'Avv (Udit i difensor Avv. Peltro Are, del Fort Rome, if слов не свать совета в ибеше продлета; FATTO E DIRITTO 1. Il Tribunale di Ascoli Piceno, con sentenza del 4/10/2012, all'esito di richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444, cod. proc. pen., applicò nei confronti di Perja Rifat, imputato del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) e 2bis del codice della strada, la pena dalle stesse concordata.
2. Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Ancona proponeva ricorso per cassazione denunziando, con l'unico motivo esposto a sostegno, che, in applicazione del citato art. 186, comma 2, lett. c), andava disposta la confisca obbligatoria del mezzo condotto in stato d'ebbrezza, appartenentesi all'autore del reato, sanzione intrinsecamente definitiva;
invece, il Tribunale aveva incongruamente statuito la confisca del mezzo per 180 giorni>>.
3. La censura è palesemente fondata. Secondo la ricordata previsione cogente di legge andava disposta la confisca dell'autovettura targata AP408923, risultante di proprietà dell'imputato (si veda il capo d'imputazione). Ciò posto, non è dubbio che il provvedimento in parola importa l'ablazione definitiva ed irreversibile della proprietà, con la conseguente incompatibilità di limitazioni temporali dell'efficacia della stessa, come si trattasse di un provvedimento temporaneo o cautelare. Inoltre, pur avendo oggi acquisita, con la riforma operata con la L. 29/7/2010, n. 120, veste di sanzione amministrativa accessoria, siccome posta a sussidio di sanzione penale che punisce condotta che continua ad essere incriminata senza soluzione di continuità, la stessa è di obbligatoria applicazione, ove il predetto mezzo sia di proprietà dell'imputato (cfr. Sez. IV, sentenza n. 45365 del 25/11/2010).
3.1. Deve poi osservarsi che, come noto, resta sottratta alla disponibilità delle parti l'applicazione e quantificazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge (oltreché, peraltro, di quelle accessorie), trattandosi di àmbito decisionale devoluto integralmente al giudice (cfr., fra le tante, Cass. Sez. IV, 17/12/2010, n. 2631; 11/11/2010, n. 114; 21/9/2007, n. 38552; 6/6/2007, n. 36150). Infine, la natura di sanzione amministrativa della previsione fa escludere che il divieto di cui al comma 1 dell'art. 445, cod. proc. pen., afferente alle pene accessorie, possa ad esse estendersi.
4. Ciò considerato, la sentenza deve essere annullata sul punto, estraneo al patto, concernente la sanzione amministrativa accessoria della confisca, siccome specificato nel dispositivo dell'impugnata sentenza. Confisca che in questa sede deve disporsi, ai sensi dell'art. 620, lett. 1), cod. proc. pen., trattandosi di misura obbligatoria, che, pertanto, non importa esercizio di discrezionalità alcuna. Di conseguenza, all'annullamento non segue rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la disposta confisca per 180 giorni>>, e dispone la confisca dell'autovettura targata AP408923. 18/12/2013 Così deciso in Roma il 20/3/2013. Il dons. Il Presidente est. (Pietro Antonio Sirena) (Giuseppe Grasso Fret men CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 6 MAR. 2014 S DIC IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO M E R P Giulio M BERIO U S 2