Sentenza 17 giugno 2010
Massime • 1
Ai fini della valutazione dell'istanza di remissione del debito per le spese processuali e di mantenimento in carcere, richiesta dal condannato che abbia sofferto un periodo di detenzione, il requisito della regolarità della condotta deve essere esaminato con esclusivo riferimento al comportamento inframurario e non a quello tenuto dopo la scarcerazione; tuttavia di quest'ultima condotta si deve tenere conto se sintomatica della reale natura del comportamento anteatto (quello cioè inframurario).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/06/2010, n. 27302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27302 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 17/06/2010
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - rel. Consigliere - N. 1025
Dott. ARMANO Uliana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 37002/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LO UE SE TO N. IL 16/06/1978;
avverso l'ordinanza n. 1072/2009 GIUD. SORVEGLIANZA di LIVORNO, del 21/09/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GENNARO MARASCA;
Letta la requisitoria del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, che ha concluso per il rigetto del ricorso. La Corte di Cassazione:
OSSERVA
Lo BU EP SA aveva chiesto la remissione del debito conseguente a spese di mantenimento relative ad un periodo di detenzione nel carcere di Agrigento dal 15 gennaio 2002 al 20 settembre 2003 in esecuzione pena per indigenti condizioni economiche.
Il Magistrato di Sorveglianza di Livorno, con provvedimento del 7 ottobre 2008, rigettava l'istanza perché in data 11 aprile 2006 il Lo BU era stato nuovamente arrestato per partecipazione alla associazione mafiosa Cosa OS e condannato in primo e secondo grado alla pena di anni dieci di reclusione.
Con sentenza del 26 febbraio 2009, la Corte di Cassazione annullava il predetto provvedimento sul presupposto che, secondo la giurisprudenza maggioritaria di legittimità, ai fini della valutazione della istanza di remissione del debito, il requisito della regolarità della condotta doveva essere esaminato con esclusivo riferimento al comportamento inframurario e non a quello tenuto dopo la scarcerazione.
La Corte aggiungeva però che di tale ultima condotta si doveva tenere conto se sintomatica della reale natura del comportamento anteatto (quello cioè inframurario).
Con provvedimento del 21 settembre 2009, il Magistrato di Sorveglianza di Livorno rigettava nuovamente l'istanza del Lo BU perché la grave condotta tenuta dopo avere riacquistato la libertà - il Lo BU veniva considerato il tramite tra NO NA, capo indiscusso di Cosa OS ed altri mafiosi appartenenti alla stessa organizzazione - era sintomatica del comportamento inframurario anteatto, comportamento solo formalmente corretto ma, in realtà, affatto orientato a conseguire l'obiettivo di un corretto reinserimento sociale.
Con il ricorso per cassazione Lo BU EP SA deduceva la violazione di legge in relazione agli artt. 56 e 69 dell'ordinamento penitenziario, art. 106 del regolamento di esecuzione, D.P.R. n. 115 del 2002, art. 6 e art. 27 Cost., comma 2, nonché il vizio di motivazione del provvedimento impugnato.
Il ricorrente, dopo avere criticato la interpretazione fornita dal Magistrato di Sorveglianza dell'inciso della Corte di Cassazione "salvo che detto contegno successivo sia sintomatico della reale natura del comportamento anteatto", ribadiva che la regolare condotta richiesta per la concessione del beneficio non poteva che essere quella tenuta nell'istituto di pena e definiva impeccabile il comportamento tenuto dal Lo BU in istituto.
Il ricorrente, infine, dopo avere criticato l'uso di formule vaghe, quali è logico ritenere, ha affermato che la conclusione alla quale era pervenuto il Magistrato di Sorveglianza era fondata su un comportamento non ancora accertato giudizialmente con sentenza passata in giudicato e, quindi, in palese violazione della presunzione di non colpevolezza.
I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da Lo BU EP non sono fondati.
Per risolvere il caso in questione non occorre fare riferimento alla giurisprudenza formatasi in materia dei requisiti necessari per ottenere la concessione del beneficio della remissione del debito e che ha dato luogo a contrasti, dal momento che un orientamento ha affermato che ai fini della valutazione della condotta si deve tenere conto esclusivamente della condotta inframuraria (Cass., 2009 n. 3752), mentre altro indirizzo ha sostenuto la rilevanza della condotta tenuta in ambito esterno nel corso della esecuzione della pena (Cass., Sez. 1^, 2009, n. 10745), ma al principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 26 febbraio 2009, con la quale era stato annullato il primo provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Livorno.
Ciò perché, come è noto, il giudice di rinvio ha il dovere di uniformarsi al principio di diritto sancito per il caso in discussione dalla Corte di Cassazione.
Ebbene nel caso de quo la Suprema Corte ha stabilito un principio per cosi dire intermedio tra i due orientamenti della giurisprudenza, nel senso che, nel ribadire la giurisprudenza maggioritaria che da rilievo alla condotta inframuraria, ha chiarito che si deve tenere conto anche di quella successiva tenuta in stato di libertà quando tale condotta sia sintomatica della reale natura del comportamento anteatto.
Tale espressione ha, invero, un significato univoco, nel senso che proprio dalla condotta successiva alla detenzione è possibile, in molti casi, trarre elementi utili per comprendere la reale efficacia di una serie di attività rieducative alle quali il detenuto abbia partecipato.
Ebbene il Giudice di rinvio ha fatto corretta applicazione del principio enunciato dalla Corte di Cassazione e, con motivazione immune da vizi logici, e, quindi, non censurabile in sede di legittimità, ha stabilito che la partecipazione del Lo BU ad una pericolosa associazione mafiosa, partecipazione, peraltro, ancora in atto al momento dell'arresto nel 2006 e che, presumibilmente, era risalente nel tempo, rendeva evidente che il suo comportamento inframurario era stato soltanto formalmente corretto, ma non era stato certo diretto ad un reinserimento sociale.
Si tratta di una valutazione di merito non censurabile sotto il profilo della legittimità.
Priva di rilievo è la considerazione che la sentenza di condanna per partecipazione ad associazione mafiosa non sia ancora passata in giudicato perché, a prescindere dal fatto che il Lo BU venne arrestato in flagranza di reato e che è stato condannato ad una pena severa in entrambi i gradi di merito, non vi è dubbio che il procedimento di cognizione e quello dinanzi alla magistratura di sorveglianza siano autonomi e che i fatti posti a fondamento degli stessi siano variamente apprezzabili dai giudici per le diverse finalità proprie dei due procedimenti.
Nel caso di specie costituivano certamente fatti rilevanti l'arresto del Lo BU per gravi imputazioni e le condanne riportate nei due gradi di merito, fatti che hanno consentito di valutare più correttamente il comportamento serbato dal Lo BU nel corso della sua detenzione.
Per le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 giugno 2010. Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2010