Cass. pen., sez. V, sentenza 17/06/2010, n. 27302
CASS
Sentenza 17 giugno 2010

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Ai fini della valutazione dell'istanza di remissione del debito per le spese processuali e di mantenimento in carcere, richiesta dal condannato che abbia sofferto un periodo di detenzione, il requisito della regolarità della condotta deve essere esaminato con esclusivo riferimento al comportamento inframurario e non a quello tenuto dopo la scarcerazione; tuttavia di quest'ultima condotta si deve tenere conto se sintomatica della reale natura del comportamento anteatto (quello cioè inframurario).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 17/06/2010, n. 27302
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 27302
    Data del deposito : 17 giugno 2010

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