Sentenza 8 aprile 2008
Massime • 1
L'attività di custodia di autoveicoli e motoveicoli in sequestro può configurare attività di realizzazione e gestione di discarica, quando detti beni, lasciati in stato abbandono dal custode giudiziario, subiscano un processo di deterioramento, divenendo materiale inservibile e trasformandosi pertanto in veri e propri rifiuti. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata concorra con quello di violazione colposa di doveri inerenti alle cose sottoposte a sequestro)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/04/2008, n. 36809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36809 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2008 |
Testo completo
36809 /0 8 R. G. n. 41356/05 01-Udienza pubblica Sentenzan. 679 in data 8 aprile 2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE VIA PENALE
Composta dai sig.ri
Giovanni Dr. Massimo Presidente DE ROBERTO
Consigliere Dr. Bruno OLIVA
Dr. Saverio Felice Consigliere MANNINO
Consigliere Dr. Antonio Stefano AGRO'
Dr. Lina MATERA Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
• PA UI, nato il [...] a [...], avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli 7 marzo 2005 n. 2246.
Sentita la relazione svolta dal Cons.S.F.MANNINO;
Sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del dr. Eugenio SELVAGGI, il quale ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio per i reati contrav- venzionali perché estinti per prescrizione e con rinvio per la rideterminazione della pena, con rigetto nel resto;
osserva
IN FATTO E DIRITTO
81 c.p. e 6, 7 e 51 c. 3 D. L.vo n. 22/97; c) del reato previsto dagli artt. 81 c.p. e 3 c. 1 lett. B9 e 14
D. L.vo n. 95/92; d) del reato previsto dall'art. 335 c.p., accertati in Napoli il 7 giugno 2001, e lo condannava, previa concessione delle attenuanti generiche, con la continuazione alla pena di sette mesi di reclusione ed € 2.000,00 di multa.
Avverso la predetta sentenza l'imputato proponeva appello, chiedendo di essere assolto;
e, in su- bordine, la riduzione della pena con la sospensione condizionale.
Con sentenza del 7 marzo 2005 n. 2246 la Corte d'appello di Napoli confermava la sentenza di pri-
mo grado.
Avverso tale sentenza il CE ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. violazione degli artt. 51 D. L.vo n. 22/97 e 355 c.p. perché la funzione dell'imputato di custode giudiziario e la natura dei veicoli custoditi nelle aree oggetto del processo penale di cose sotto- poste a sequestro disposto da autorità amministrative e giudiziarie escludeva che si trattasse di rifiuti e che il CE gestisse una discarica abusiva;
2. mancata assunzione della prova decisiva, chiesta al primo Giudice ex art. 507 e al Giudice
d'appello con istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, di acquisizione degli atti di sequestro, volti a legittimare la presenza di parti di autoveicoli e a indicare la data dell'inizio della custodia.
L'impugnazione è inammissibile.
Il Tribunale, la cui sentenza è stata specificamente richiamata e confermata dalla sentenza d'appello, ha rilevato, sulla scorta del verbale di sequestro, come l'attività di custodia realizzata in concreto dall'imputato, priva del tutto del contenuto di conservazione che le è proprio, si fosse ri- solta nella mera perimetrazione delle aree dove i veicoli si trovavano, di proprietà del Comune di
Napoli e di Enti previdenziali concesse in concessione o locazione, e nell'apposizione di un lucchet- to di chiusura ai cancelli d'ingresso.
In conseguenza dell'interpretazione da parte dell'imputato del provvedimento di custodia come li- mitato alla pura e semplice sottrazione dei veicoli e delle parti di essi al possessore, ne era derivata come conseguenza, risultante dalla relativa documentazione fotografica, che gli oggetti della custo- dia (autovetture e parti di esse) si erano ridotti a materiale inservibile, amorfo e difficilmente rici- clabile, divenendo di fatto un rifiuto.
La decisione impugnata appare conforme al principio per cui costituisce discarica abusiva il luogo originariamente destinato alla custodia giudiziaria di autoveicoli e parti di essi, oggetto di se- questro o di analogo provvedimento di natura giurisdizionale o amministrativa, i quali, in conseguenza dello stato di abbandono in cui sono stati lasciati dal custode giudiziario hanno subito un processo di deterioramento divenendo materiale inservibile e non diversamente uti-
lizzabile e trasformandosi pertanto obiettivamente in veri e propri rifiuti.
In questa fattispecie i reati di discarica senza autorizzazione e quello di violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro nel corso di un procedimento pena- le o dall'autorità amministrativa concorrono in quanto tale violazione pone la premessa in fat- to del deterioramento dei beni sequestrati, che, trasformandosi in rifiuti, danno obiettivamen- te luogo alla trasformazione del locale di deposito dei beni stessi, oggetto della custodia giudi- ziaria, in una discarica abusivamente gestita.
In questo senso si sono correttamente determinati i Giudici del merito e il primo motivo di ricorso risulta perciò palesemente infondato.
Altrettanto manifestamente infondato è il secondo motivo, che dipende dal primo in quanto la prova decisiva di cui si deduce la mancata assunzione riguarda la dimostrazione della legittimità della pre- senza degli autoveicoli e della sottoposizione degli stessi alla custodia giudiziaria, circostanze pale- semente ininfluenti sulla struttura della decisione.
Il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di € 1000,00 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di € 1000,00 (mille) alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 8 aprile 2008
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DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 25 SET 2008
IL CANCELLIERE C1 SUPER Lidia Scalla
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