Sentenza 17 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/04/2001, n. 5601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5601 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2001 |
Testo completo
CORTE SUPREMAD CASSAZIONE UFFICIO COPIE Reg. gen. N° 12762/1999 Richiesta copia studio Udienza del 23 gennaio 2001 5601/01 dal Sig. IL SOLE 24 ORE Oggetto: azione reintegrazione d 3000 per diritti L. 17 HPM 2001 IL. CANCELLIERE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 40412151 SEZIONE SECONDA CIVILE Presidente Пер. 2031 Composta dai Sigg.ri Magistrati: Dott. MARIO SPADONE Consigliere rel. Dott. UGO RIGGIO Dott. ANTONINO ELEFANTE Consigliere Dott. OLINDO SCHETTINO Consigliere 13000 CANCELLERIA Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA 1067 sul ricorso proposto da: PIZZI EZIO. PIZZI CARMELO PASQUALE, PIZZI UGO, PIZZI GUIDO, PIZZI VITTORIA ved. ROMANO, PIZZI PASQUALE e PIZZI CLARA, elettivamente domiciliati in Roma, Via Zanardelli n. 20, presso l'avv. Achille Buonafede, difesi LIRE 300 CANCELLERIA dall'avv. Armando Attinà e dall'avv. Salvatore Attinà in forza di mandato in atti;
- ricorrenti -
contro
CG410856 CONDEMI SAVERIO, elettivamente domiciliato in Roma, via Domodossola n. 28, presso l'avv. Bucca - Salazar, difeso dall'avv. Nicola Pennestri in forza di mandato in COPIE atti: a cop a studio Сол дерт 3! Sig 12762/1999 PI DE. 123/01 Udienza del 23 gennaio 2001. Presidente Spadone: relatore Riggio. -3 AGO. 2001 2 controricorrente – avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria in data 29 gennaio 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 gennaio 2001 dal Relatore Cons. Riggio;
Udito l'avv. Antonio Benantini, per delega. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Maccarone, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 2 luglio 1986 RI DE esponeva che con atto dell'11 gennaio 1950 aveva acquistato da tale ME AM fu SC un fondo rustico, di natura pascolo, poi trasformato in frutteto ed uliveto, sito in agro di Condofuri;
che il predetto fondo era integralmente intercluso, e che fin dal momento dell'acquisto egli lo raggiungeva partendo dalla strada comunale Casaria, attraversando la proprietà PI (particelle 28 e 80), di seguito la proprietà AM (part. 120), e ancora PI (part.75); che tra il 17 ed il 20 giugno 1986 alcuni operai, su ordine di NN PI, avevano recintato il fondo medesimo apponendo una rete metallica su paletti di cemento, a partire dal limite con la strada comunale Casaria, spogliando così il ricorrente del possesso della servitù di passaggio comunque ed ininterrottamente esercitata sul fondo PI. Tanto premesso il DE chiedeva la reintegrazione nel possesso medesimo, con ogni consequenziale statuizione. Si costituiva NN PI, deducendo l'infondatezza dell'assunto del ricorrente, smentito dal contenuto dell'atto d'acquisto del fondo (di cui si chiedeva 12762/1999 PI DE. Udienza del 23 gennaio 2001. Presidente Spadone;
relatore Riggio. 3 la produzione), nel quale doveva essere indicato il passaggio per accedere al fondo medesimo, nonché dalla sentenza n. 14/77, passata in giudicato, pronunziata tra le stesse parti ed in relazione alla stessa situazione possessoria dal Pretore di Melito P.S., e precisando che egli aveva semplicemente sostituito la recinzione già esistente con altra più adeguata, senza alcuna consapevolezza di privare chicchessia di un passaggio mai esistito, a nulla rilevando l'eventuale passaggio esercitato in maniera occulta dal DE approfittando delle cattive condizioni della recinzione e delle circostanze di tempo e di luogo. Concludeva pertanto per il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio. Disposta ed espletata ispezione dei luoghi di causa e sentiti gli informatori, il pretore concludeva la fase sommaria del procedimento con una ordinanza con cui rigettava la richiesta del provvedimento provvisorio di reintegra, e rimetteva le parti innanzi a sé per la trattazione del merito, all'esito della quale, con sentenza depositata il 18 ottobre 1993, accoglieva il ricorso proposto dal DE, condannando parte resistente (ossia gli credi di PI NN, nei confronti dei quali, a seguito della morte del loro dante causa, il giudizio era stato riassunto dal DE) a reintegrare il ricorrente nel possesso della servitù di passaggio controversa. A seguito di impugnazione dei germani PI, cui resisteva il DE, il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza del 29 gennaio 1999, confermava la decisione impugnata, compensando le spese del giudizio. Il giudice di appello anzitutto escludeva che la sentenza emessa dal Pretore di Melito P. S. nel 1977. che aveva escluso l'esistenza in capo al DE 12762/1999 PI DE. Udienza del 23 gennaio 2001. Presidente Spadone: relatore Riggio. di un possesso tutelabile sulla stessa stradella, per avere il ricorrente esercitato il passaggio solo per un periodo limitato di tempo, potesse spiegare i suoi effetti nella presente controversia, poiché il giudicato formatosi a seguito del primo giudizio possessorio faceva stato solo in ordine alla situazione esistente al momento della pronunzia, e non poteva certo essere invocato per escludere l'insorgere di una nuova situazione possessoria, ben potendosi cominciare a possedere una cosa non posseduta prima. La corte rilevava poi che le deposizioni dei testi AN OD, TR SE e OM VA FO avevano univocamente attestato la sussistenza del dedotto possesso della servitù in oggetto, e non erano т ы incompatibili né con le risultanze della ispezione dei luoghi, né con le dichiarazioni dei testi LE AR e TR LI. Così pure, l'assunto del DE trovava conferma anche nella consulenza di parte redatta nell'interesse di NN PI nell'ambito di un procedimento parallelo ex art. 700 c.p.c. tra le stesse parti, nella quale pur dandosi atto (al fine di escludere l'interclusione del fondo DE) dell'esistenza di un tracciato ad uso pedonale coincidente nel tratto iniziale con il Vallone Pellegrina, e per il resto con una stradella realizzata dal Consorzio di Bonifica, si faceva comunque presente che la situazione si era modificata verso il 1978, con il venire meno dell'ultimo tratto della stradella pedonale. Hanno chiesto la cassazione di tale sentenza i germani PI, illustrando tre motivi di ricorso, ai quali resiste il DE con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 12762/1999 PI DE. Udienza del 23 gennaio 2001. Presidente Spadone: relatore Riggio. 5 0 1 Denunziando la violazione degli artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c., nonché l'improcedibilità dell'azione i ricorrenti sostengono che, avendo il DE, nel corso del giudizio possessorio, agito anche in via petitoria. proponendo azione ex art. 700 c.p.c. per la costituzione coattiva della servitù di passaggio (azione risoltasi negativamente per lui, poiché il pretore di Melito P. S. disattese la domanda con provvedimento del 18 gennaio 1989) i giudici di merito del presente giudizio avrebbero dovuto dichiarare l'improcedibilità dell'azione possessoria, essendo la tutela possessoria incompatibile con l'azione petitoria. Il motivo è inammissibile in quanto trattasi di una censura prospettata per m la prima volta in questa sede. In ogni caso è anche infondato: infatti l'art. 705 (e non 703) c.p.c. pone il divieto di proposizione del giudizio petitorio prima della definizione di quello possessorio unicamente per il convenuto, e non anche per l'attore del giudizio possessorio, ed il DE nel presente giudizio era l'attore. Con il successivo motivo i ricorrenti denunziano la violazione degli artt. 324 e 112 c.p.c.. nonché il difetto e la contraddittorietà della motivazione, per avere la corte di appello escluso l'efficacia della sentenza del 1977 intervenuta tra le stesse parti argomentando che tale sentenza copriva il dedotto possesso sino alla data della sua pronunzia e non per il periodo successivo, sebbene il DE avesse sostenuto sin dall'inizio che egli era transitato sulla stradina in contestazione sin dall'epoca dell'acquisto del fondo, avvenuto nel 1950. In tal modo il tribunale aveva accolto una domanda diversa da quella proposta. utilizzando una dichiarazione fatta dal DE in sede di ispezione dei luoghi, secondo cui egli aveva ripreso ad esercitare il dedotto possesso decorsi 15 giorni dalla sentenza del 1977 rompendo il cancello. Tale affermazione, tuttavia, non era 12762/1999 PI DE. Udienza del 23 gennaio 2001. Presidente Spadone;
relatore Riggio. 6 sufficiente a modificare la domanda originaria, poiché gli elementi di fatto posti a fondamento della stessa per fare valere il diritto di passaggio erano l'esistenza da sempre di una strada di collegamento con il suo fondo e l'esercizio del diritto di passaggio su di essa ab immemorabile o quanto meno dal 1950. Inoltre la corte di merito non aveva considerato che l'affermazione del DE in sede di ispezione dei luoghi non aveva mai costituito oggetto di prova ed era in contrasto con la sua linea di difesa e con le dichiarazioni rese dallo stesso in sede di interrogatorio formale. Il motivo non risulta fondato. La questione prospettata dal ricorrente riguarda infatti l'interpretazione di un giudicato esterno fatta dal giudice di merito, censurabile in sede di legittimità 개 solamente per vizi di motivazione che nella specie non sussistono. Il tribunale ha ritenuto tutelabile con l'azione di cui all'art. 1168 c.c. il possesso esercitato successivamente alla definizione del precedente giudizio in base al rilievo che il giudicato non poteva coprire i fatti successivi, e fondando la decisione sulle deposizioni dei testi OD, SE e VA FO, che hanno riferito di un passaggio sempre esercitato dal DE. Non è poi vero che il tribunale, così decidendo, avrebbe accolto una domanda diversa da quella originariamente proposta dal DE, essendo irrilevante il fatto che, pur avendo questi invocato la tutela di un possesso esercitato sin dal 1950. il giudice di merito abbia accolto la domanda in relazione al possesso esercitato solo dal 1977 in poi, essendo la causa petendi identica, ed il petitum limitato ad una parte di quello originario. 12762/1999 PI DE. Udienza del 23 gennaio 2001. Presidente Spadone;
relatore Riggio. 7 Infine i ricorrenti denunziano la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 1168 c.c., nonché il difetto di motivazione e l'erronea valutazione delle prove. In particolare il tribunale non avrebbe tenuto conto delle stesse dichiarazioni del ricorrente, secondo cui la sentenza del 1977 non era stata mai eseguita, ed egli non aveva chiesto alcun permesso ai PI in quanto esercitava il passaggio da circa 30 anni. Inoltre la tesi del nuovo possesso iniziato 15 giorni dopo l'emissione della sentenza del 1977 non aveva trovato conferma in nessuna delle deposizioni raccolte, le quali erano state generiche ed irrilevanti ed in contrasto con altre risultanze istruttorie, quali gli atti dei Consorzi di Bonifica del Versante Ionico Meridionale e le deposizioni dei testi PI, AR e LI. Anche questo motivo deve essere disatteso, poiché si risolve nella کچھ richiesta di un diverso apprezzamento degli elementi probatori utilizzati dal giudice di merito, non proponibile in sede di legittimità. Peraltro il tribunale ha utilizzato le deposizioni di testimoni che hanno riferito di un passaggio esercitato dal DE sino al momento della recinzione del fondo servente ad opera di NN PI, che hanno trovato riscontro nella consulenza tecnica di parte redatta nell'interesse di NN PI nell'ambito del processo parallelo ex art. 700 intercorso tra le stesse parti (pag. 12 della sentenza impugnata), evidentemente ritenendo tali deposizioni più attendibili di qualche altra. L'infondatezza di tutti i motivi illustrati con il ricorso determina il rigetto dello stesso e la conseguente condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano nella misura indicata nel dispositivo.
P. Q. M.
12762/1999 PI DE. Udienza del 23 gennaio 2001. Presidente Spadone: relatore Riggio. 8 rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in via solidale alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in £. oltre a £.
3.000.000 per onorari. 176300 Così deciso in Roma. nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 gennaio 2001. GO IO est. здравния вральни IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 17 APR 2009 DELLER ZIL CANCELLIERE C1 hooos TO: 290000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in SLUG 2001 Serie 4 52110 290.000 versate £. DUECENTONOVANTAMILA p. II Dirigente Area Servizi al n. O (D.ssa Maria Grazia CI F ar I Responsabile Servitic All C (DA M. RACCIOHING 12762:1999 PI DE. Udienza del 23 gennaio 2001. Presidente Spadone: relatore Rig gio.