Sentenza 20 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/03/2001, n. 3955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3955 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REP0395 5/0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Marino Donato SANTOJANNI - Presidente R.G.N. 21282/98 FIGURELLI Consigliere - Dott. Donato 2055/99 - Cron. 8420 Consigliere Dott. Luciano VIGOLO CELLERINO Rel. Consigliere- Dott. Giuseppe Rep. BALLETTI Consigliere Ud.11/01/01 Dott. Bruno ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VA GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA STAZIONE DI MONTE MARIO 9, presso lo studio dell'avvocato GULLO ALESSANDRA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE, giusta delega in MAGARAGGIA atti;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELL'INTERNO; - intimato e sul 2° ricorso n° 02055/99 proposto da: DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro . 2001 MINISTERO domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 102 tempore, -1- presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente e ricorrente incidentale " nonchè
contro
VA GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA STAZIONE DI MONTE MARIO 9, presso lo studio dell'avvocato GULLO ALESSANDRA, rappresentato e difeso dall'avvocato MAGARAGGIA GIUSEPPE, giusta procura speciale atto notar ALFREDO POSITANO di LECCE del 19/01/1999 rep. 109707; - controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 1560/98 del Tribunale di LECCE, depositata il 01/06/98 R.G.N. 481/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/01/01 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito l'Avvocato MAGARAGGIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CO MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, per l'inammissibilità dell'incidentale, in primis, e in subordine del rigetto dello stesso. -2- R.G. 21282/98+ 2055/99 Svolgimento del processo Con atto depositato il 24 giugno 1992 GI LE chiedeva al Pretore- giudice del lavoro di Lecce la condanna del Ministero dell'Interno al pagamento in suo favore dell'indennità di accompagnamento, per la quale aveva presentato domanda il 17 aprile 1987. L'Amministrazione, costituendosi, si opponeva alla domanda che, al- l'esito dell'espletata ctu, era accolta dal Pretore a far tempo dal 1° luglio 1993. Sull'appello del LE che, contestando la decorrenza della prestazione, ne postulava l'anticipazione alla domanda amministrativa (aprile '87) o, quantomeno, al luglio '90, il Tribunale, nel ricostituito contraddittorio, disposta ulteriore ctu, che confermava la decorrenza individuata dalla sentenza di I grado, rigettava l'appello con sentenza 24 aprile-1 giugno 1998. Contro questa sentenza ha proposto ricorso (principale) per cassazione il LE con atto notificato a mezzo del servizio postale l'11 novembre u.s., illustrando tre ordini di censure, articolate sotto un unico motivo. Il Ministero dell'Interno resiste al gravame denunciando, a sua volta, con impugnazione incidentale notificata il 21 dicembre '98, due motivi di ricorso, cui il LE oppone controricorso. Motivi della decisione I due ricorsi, essendo proposti nei confronti della stessa sentenza, deb- bono essere preventivamente riuniti. (art. 335, cod.proc.civ.). Con unico, articolato motivo il LE assume omessa ed insufficiente motivazione, ex art. 360, n. 5, cod.proc.civ., e la contemporanea viola- zione ed erronea applicazione dell'art. 1 della legge n. 18/80, rilevando, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui ai fini della decorrenza del diritto alla prestazione non può, di regola, tenersi conto della data dello svolgimento della consulenza, pur condivisa dal Tribu- nale, che lo stato invalidante va accertato con accurata valutazione di tutte le risultanze. In particolare lamenta che la sentenza: 1) non avrebbe considerato i vari referti e certificati attestanti: "Commissione medica periferica del 27.11.91: psicosi monopolare de- pressiva broncopneumopatia cronica ostruttiva e lieve zoppia;
Cer- - tificato del Dipartimento di Salute mentale 3.3.94: psicosi distimica monopolare depressiva con precedente dell'11.7.90 per neurastenia cronica a tinte depressive;
Cartella clinica del 14.3.83 per insufficien- za respiratoria in soggetto con bronchite cronica e probabile pregressa silicosi polmonare al I stadio;
Ricoveri ospedalieri dal 16.12.86 al 6.12.90 per broncopneumopatia cronica in fase di riacutizzazione - ipertensione arteriosa - alterazioni aspecifiche della fase di ripolarizza- zione;
Esami spirometrici a partire dal 12.12.90 eseguiti presso l'Ospe- dale di Scorrano con diagnosi di disventilopatia di tipo misto prevalen- temente restrittiva di notevole entità"; 2) avrebbe omesso di valutare attentamente le patologie denunciate, onde definire con la massima precisione la decorrenza dello stato mor- boso, presupposto per l'attribuzione della prestazione assistenziale;
3) avrebbe, infine, trascurato di indagare se le condizioni di legge (art. 1, 1. n. 18/80) già sussistevano all'epoca della domanda amministrativa. Oltre a opporre l'infondatezza del ricorso, l'Amministrazione, con il primo motivo di ricorso incidentale, denuncia violazione e/o falsa ap- plicazione degli artt. 75 e 83, cod. proc. civ., nonchè nullità della sen- tenza o del procedimento in relazione all'art. 360, n. 4, cod.proc.civ., e motivazione omessa o contraddittoria su un punto decisivo della con- troversia in relazione all'art. 360, nn 3 e 5, cod.proc.civ., in quanto, a suo dire, il gravissimo deficit psichico accertato dalle consulenze in corso di causa renderebbe evidente l'incapacità di intendere e di volere del LE, con conseguente nullità del procedimento e della sentenza, anche per difetto di valida procura ad litem, avendo costui agito perso- nalmente in giudizio e non tramite rappresentante. Con il secondo motivo la difesa erariale illustra la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 34, nonchè dell'art. 295, cod. proc. civ., in relazio- ne all'art. 360, I comma, n. 3, cod.proc.civ. e denuncia la nullità della sentenza o del procedimento in relazione all'art. 360, n. 4, cod. proc.civ., nonchè motivazione omessa o contraddittoria su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, n. 5, cod.proc.civ., osservando che il riconoscimento della prestazione si é "risolto in un inammissibile accertamento di status circa la capacità di intendere e di volere" del LE;
il che non poteva formare oggetto d'ac- certamento incidentale. Premesso che entrambe questi motivi sono contestati dalla difesa priva- ta e che il loro esame si presenta pregiudiziale rispetto al contenuto del ricorso principale, é appena il caso di confutarne l'ammissibilità, con- cernendo temi del tutto nuovi rispetto all'oggetto del contendere, essen- do stati formulati in questa sede per la prima volta, sulla base di una valutazione tecnica estensiva degli accertamenti medico legali, com- piuti nelle pregresse fasi del giudizio, che non hanno mai formato og- getto di discussione, sotto questo specifico motivo, nei giudizi di meri- to. Infatti la prima censura si fonda su un'improponibile, perchè introdotta, si ribadisce, per la prima volta in questa sede, enfatizzazione della "psicosi monopolare depressiva", di cui é pacificamente portatore, nel- l'ambito di un più severo quadro morboso, il LE, nei cui confronti non risulta mai esperito, con le prescritte formalità previste dall'art. 417, cod. civ., un giudizio di interdizione o di inabilitazione. Né può trovare applicazione, al fine enunciato, l'art. 428, cod.civ., sul- l'incapacità naturale, foltretutto l'effetto processuale in contestazione giovando e non pregiudicando l'interessato, sicchè si deve ritenere che il LE avesse, ed abbia, il libero esercizio dei diritti che ha fatto valere in questo processo (art.75, cod.proc.civ.). Con il che anche il secondo motivo di gravame, risultando assolutamen- te infondato il suo antecedente logico, vien meno. Pertanto queste censure, essendo avulse dalla realtà processuale cri- stallizzatasi nella fase di merito, sono inammissibili e impongono il ri- getto del ricorso incidentale. (cfr., in proposito, Cass. 11 febbraio '00, n. 1549; 26 maggio '99, n. 5152; v. anche 23 dicembre '98, n. 12843) Quanto al ricorso principale, le cui prospettazioni, sopra riassunte, pos- sono essere esaminate congiuntamente, involgendo esclusivamente un difetto di motivazione, che si riverberebbe sull'applicazione dell'art. 1 della legge 118 cit., valgono le osservazioni seguenti. Il Tribunale ha accertato, con la rinnovata consulenza, effetuata sulla base della visita personale e tenuto conto della documentazione esibita, che il LE é affetto da "disventilopatia cronica grave con compromis- sione dell'ossigenazione di vari organi e soprattutto a livello cerebrale, con conseguente bradipsichismo, ipertensione arteriosa, sovrappeso, artrosi vertebrale, depressione dell'umore", pervenendo ad individuare (4) atteso che le norme di uni all'ond. 75. primo e secondo com ma si riferiscous exclusivamente all'incapacita legalmente dichiarata (interdizione e inabilitationes e nou auche all' incapacità naturale (ifs. Cass. i 5152 del 1999 en1042 del 19941994). Сид nel giugno 1993, coerentemente all'accertamento effettuato in primo grado, la decorrenza della prestazione. La diagnosi riferita, collimando con le indicazioni contenute nei referti, nei certificati e con quant'altro riferito in sentenza, dimostra, anzitutto, che il Tribunale, e la relazione dell'Ausiliare alla quale s'è richiamato, non ha trascurato, diversamente da quanto opina la difesa dell'assistito, di valutarne l'incidenza. Più in dettaglio, la relazione medico legale acquisita dal Tribunale fu solo genericamente contestata in sede di discussione (v. sentenza d'ap- pello, pg. 4: "Esse [valutazioni e conclusioni: n.d.est.], tra l'altro, non so- no state sostanzialmente contestate dalla difesa dell'appellante, tale non potendosi considerare la generica contestazione risultante dal verbale della udienza odierna"), mentre la decorrenza della prestazione fu in- dividuata "allorchè ebbe a manifestarsi il deterioramento delle condi- zioni psichiche, soprattutto a causa della ipossia cerebrale, conseguente alla broncopneumopatia cronica ulteriormente aggravatasi" (così la sentenza che ricorda: "L'appellante lamenta che il Pretore, basandosi sulle valutazioni del CTU, a suo dire erronee, abbia riconosciuto il di- ritto reclamato solo con decorrenza dall'1.7.1993 e...ha chiesto la rin- novazione delle indagini . ..il CTU nominato in questa sede... specia- lista in medicina legale, sulla base della documentazione esibita... ha concluso... ritenendo verosimile la fissazione della decorrenza dell'in- dennità al mese di giugno 1993, allorchè ebbe a manifestarsi ...ecc. ". In applicazione del principio, costantemente affermato dalla giurispru- denza di questa Corte (v. ad es. da ultimo, ex multis, SS.UU., 27 di- cembre 1997, n. 13045; 11 giugno 1998, n. 5802), secondo cui il con- trollo di legittimità compiuto dalla Cassazione non consente di riesami- nare e di valutare autonomamente il merito della causa, ma consiste nella verifica, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coeren- za logico formale, del giudizio espresso dal giudice di appello, deve es- sere ribadito che nel caso in cui la sentenza gravata si basi sulle con- clusioni del consulente tecnico d'ufficio, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sen- tenza denunciabile in cassazione, é necessario che siano specificamente e tempestivamente denunciate e emergano puntuali carenze o deficien- ze diagnostiche, o affermazioni illogiche o scientificamente errate, non essendo sufficienti contestazioni generiche che discettino, difforme- mente dalla valutazione del consulente, sull'entità e sull'incidenza del dato patologico senza adeguato corredo tecnico. (v., da ultimo: Cass.. 11 gennaio 2000, n.225; 23 maggio 98, n.5158). In altre parole, con riferimento alla questione del raggiungimento della soglia medico-legale della prestazione, trattandosi di questione tecnica devoluta alle cognizioni dell'Ausiliare, la cui valutazione si risolve in una fonte di prova (v. Cass. 27 settembre '94, n. 7800; 25 settembre 98, n. 9584; ), devoluta ai giudici di merito, é necessario che le contesta- zioni che evidenziano il vizio di omessa o insufficiente motivazione trovino già in quella fase precisi e puntuali rilievi, non limitati a una ge- nerica contestazione labiale in sede di discussione. (Cass., 23 giugno '95, n.7100; 27 luglio '96, n. 6792; 16 gennaio '98, n.334; 29 settembre '98, n. 9711). Infatti, se é vero che la determinazione della decorrenza di una presta- zione collegata a un quadro patologico complesso deve essere persua- siva e argomentata, é anche vero che, trattandosi di una valutazione espressa non sulla base di un'equazione matematica, ma formulata te nendo conto dei dati tecnici di carattere diagnostico in possesso del- l'Ausiliare, essa, per essere contestata, deve trovare adeguata sollecita- zione o attraverso l'indicazione di una omissione evidente di uno o più dati sanitari, idonei a fuorviare il giudizio medico-legale, o mediante l'individuazione di un errore logico nella formulazione del giudizio (v. Cass. 26 gennaio '98, n.751; v. anche, 9 giugno 2000, n.7933), trattan- dosi, altrimenti di un mero dissenso diagnostico che si traduce, in sede di legittimità, in un'inammissibile critica del convincimento espresso dal giudice di merito, fondato sul documento peritale. Alla stregua di questi rilievi il ricorso principale non merita di trovare accoglimento. Il rigetto di entrambi i ricorsi consente di compensare fra le parti le spese processuali di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa fra le parti le spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma l'11 gennaio 200 Il Consigliete Il Presidente М ожно вибраний I A 0 D 3 1 S , 3 S . O 5 A T L T . R L , A O N A ' B L S E Phill I 3 L P E 7 D S - D I 8 A - I N T S 1 S G 1 N O O E IL CANCELLERE P S E A M I D I G Depositato in Cancelleria A E G A , E O D O L oggi, 28 MAR 2001... T R E T T I T A S R I N I L E T IL CANCELLIERE G L D S E E pare R E R O O D C 9