Sentenza 30 ottobre 2018
Massime • 1
Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice, ratificando il contenuto dell'accordo intervenuto tra l'imputato ed il pubblico ministero, non può alterare unilateralmente i dati della richiesta e modificare lo spettro temporale della condotta oggetto della pattuizione. (In applicazione del principio, la Corte, in fattispecie di accordo formatosi su un periodo temporale più ristretto di quello contestato sull'implicito presupposto di intervenuta modifica dell'imputazione ad opera del pubblico ministero, ha precisato essere dovere del giudice o quello di applicare la pena con riguardo al periodo temporale come modificato, ovvero, nel caso di difformità del fatto prospettato dalle parti con quanto risultante dagli atti, quello di rigettare la richiesta di applicazione della pena).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/10/2018, n. 2863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2863 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2018 |
Testo completo
02863-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE TA Composta da: Sent. n. sez. 2598/2018 Presidente - GIULIO SARNO -CC 30/10/2018 Relatore GASTONE ANDREAZZA R.G.N. 31699/2018 ALDO ACETO ANDREA IL AL RI ANDRONIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZA IM nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/10/2014 del TRIBUNALE di MODENA udita la relazione svolta dal Consigliere GASTONE ANDREAZZA;
lette le conclusioni del PG GIUSEPPINA CASELLA che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti al giudice competente;
RITENUTO IN FATTO 1. CH AS ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Modena in data 06/10/2014 di applicazione della pena di mesi quattro di reclusione ed euro 8.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 305, comma 1, del D. Lgs. n. 209 del 2005 perché, senza autorizzazione dell' Isvap, effettuava attività assicurativa, in particolare operando come intermediario per contratti di assicurazione per conto della Milanese Assicurazioni s.p.a. pur senza alcun mandato della medesima.
2. Con un unico motivo di ricorso lamenta la nullità della sentenza nella parte in cui non avrebbe recepito correttamente l'accordo intercorso tra le parti che presupponeva la modifica dell'imputazione sotto il duplice profilo della riqualificazione giuridica del fatto contestato in quello di cui all'art. 305, comma 2, del D. Lgs. n. 209 del 2005 e della riduzione del periodo in contestazione dall'anno 2009 sino al settembre 2010. Lamenta che il Giudice avrebbe acceduto sì alla riqualificazione giuridica del fatto ma non avrebbe recepito la volontà del P.M. di modificare l'imputazione ascritta al ricorrente sotto il profilo del tempus commissi delicti. La mancanza di qualsivoglia indicazione in ordine alla richiesta modifica del tempus commissi delicti sia nel dispositivo che nella parte motiva della sentenza impugnata avrebbe comportato da una parte una ricezione parziale dell'accordo intervenuto tra le parti, subordinata alla modifica del capo di imputazione e, dall'altra, la difformità tra il fatto contestato al prevenuto e quello ritenuto in sentenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato relativamente alla doglianza incentrata sulla difformità tra il fatto come considerato nell'accordo intervenuto tra le parti e posto a base della richiesta di patteggiamento ed il fatto oggetto della sentenza di applicazione della pena con specifico riferimento al profilo temporale della condotta contestata. Con riguardo anzitutto al profilo della qualificazione giuridica, cu cui si è soffermata la prima parte del ricorso, la sentenza, recependo correttamente le indicazioni contenute nella richiesta, ん ha infatti espressamente ricondotto il fatto nel reato di cui all'art. 305, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005 in luogo dell'originario art. 305, comma 1, del medesimo d.lgs. avendo ritenuto giuridicamente corretta la nuova qualificazione, sì che il ricorso sul punto appare manifestamente infondato. A diversa conclusione deve invece giungersi, come già anticipato sopra, con riferimento alla denunciata difformità tra "oggetto del patto" e "oggetto della sentenza" con riguardo allo イ spettro temporale della condotta a fronte della convenuta, tra le parti, necessità, formalizzata nell'accordo, di individuare un tratto temporale di commissione dei fatti diverso da quello contestato (e segnatamente "fino al settembre dell'anno 2010" in luogo dell'originario e contestato "tra il 2009 e il 2012"), nessuna specifica menzione di ciò è stata fatta in sentenza, riportante nel capo d'imputazione l'immutato periodo ricompreso, appunto, tra il 2009 e il 2012, essendo comunque il Tribunale pervenuto ad applicare la pena richiesta. E tuttavia, ove si consideri che la specifica individuazione nel tempo deve ritenersi parte integrante del fatto, e che al giudice non è consentito modificare unilateralmente i termini dell' accordo intervenuto tra le parti poiché in tal modo verrebbe meno la base consensuale su cui si fonda il rito semplificato, avrebbe dovuto il giudice o, ove d'accordo con la modifica del fatto operata dal P.M. come inevitabilmente discendente dall'accordo intervenuto sul punto con l'imputato, applicare la pena con riguardo al fatto compreso nel periodo temporale come appunto modificato, ovvero, ove dissenziente, perché non collimante il fatto prospettato dalle parti con quanto risultante dagli atti, rigettare la richiesta di applicazione. E del resto, poiché il rito speciale in oggetto comporta un accordo sulla pena, ma non anche sul fatto- reato, il giudice ha l'obbligo di procedere ex officio ad una verifica non meramente formale (limitata cioè alla esattezza della qualificazione giuridica del fatto e dunque alla correttezza estrinseca della imputazione), ma anche sostanziale e specifica, vale a dire estesa alla fattispecie concreta quale emergente dagli atti, sì che tanto più una tale verifica si impone, dovendosene dare atto in sentenza, in quanto, come nella specie, il fatto venga prospettato dalle parti in termini diversi rispetto all'originaria contestazione.
2. La sentenza va dunque annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Modena
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Modena. Così deciso il 30 ottobre 2018 Il Consigliere, estensore il Presidente Gastone AnAndreazza Giulio Sarno Moulin ん DEPOC AT ELLERIA 笙 22 GEN 2019 IL CANCELLERE ani Luana M