Sentenza 12 giugno 2013
Massime • 1
L'obbligo per l'ufficio giudiziario di procedere agli avvisi al difensore sorge solo in presenza di nomina effettuata secondo le forme previste dall'art.96 del codice di rito. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto che l'assenza di avvisi e comunicazioni al difensore irritualmente nominato non comporta alcuna nullità, ferma restando la possibilità per il nuovo difensore di esercitare il proprio mandato).
Commentario • 1
- 1. Nomina del difensore nascosta nell'atto difensivo: che fare? (Cass. 33477/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 luglio 2019
La forma prescritta per la nomina del difensore e per la designazione del sostituto è volta a garantire la provenienza dell'atto dall'interessato: ma è anche vero che, per la finalità perseguita, la provenienza può essere desunta da dati concludenti che individuano il soggetto legittimato ad intervenire nel processo. Il legislatore richiede una forma determinata per la nomina e la sostituzione del difensore per assicurare, in concreto, l'assistenza difensiva, indefettibile nel processo dialogico come corollario del principio del contraddittorio e espressione del più generale diritto costituzionale alla inviolabilità della difesa. La norma ha, invero, una duplice prospettazione, una …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/06/2013, n. 37817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37817 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 12/06/2013
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 1809
Dott. MARINI GI - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere - N. 20697/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN GI, nato a [...] il [...];
CA RO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 14/11/2011 del Tribunale di Avellino che, concesse a AP RO le circostanze attenuanti generiche, ha condannato lo stesso AP alla pena di 600,00 Euro di ammenda e NE GI alla pena di 900,00 Euro di ammenda perché colpevoli del reato previsto dall'art. 110 c.p., e D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, art. 269, art. 279, comma 1, reato consistente nell'esercizio senza autorizzazione di impianto comportante l'emissione in atmosfera, commesso dal novembre 2006 al 2/2/2010, con permanenza;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere GI Marini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza con rinvio per mancato avviso al codifensore;
udito per l'imputato l'avv. Paolo Izzo anche in sostituzione dell'avv. Francesco Casale, che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 14/11/2011 il Tribunale di Avellino, concesse a RO AP le circostanze attenuanti generiche, ha condannato lo stesso AP alla pena di 600,00 Euro di ammenda e NE GI alla pena di 900,00 Euro di ammenda perché colpevoli del reato previsto dall'art. 110 c.p., e D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art.269, art. 279, comma 1, reato consistente nell'esercizio senza autorizzazione di impianto gestito dalla "L.M.P. S.r.l.", agendo NE quale legale rappresentante e AP quale direttore di stabilimento, comportante l'emissione in atmosfera;
fatto commesso dal novembre 2006 al 2/2/2010, con permanenza.
2. Avverso tale decisione i sigg. NE e AP propongono ricorso tramite il Difensore, in sintesi lamentando:
a. Errata applicazione di legge ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), di legge e sussistenza di nullità della sentenza per avere il Tribunale omesso di accertare l'assenza di notificazione al difensore, avv. Francesco Casale, nominato in aggiunta all'avv. Izzo con la memoria depositata in data 12/2/2010 a seguito del deposito ex art. 415 bis c.p.p.; omessa notificazione tempestivamente eccepita dall'avv. Izzo nel corso dell'udienza del 19/4/2011, eccezione respinta dal Tribunale sulla base dell'errata affermazione del Pubblico ministero circa l'assenza in atti della nomina dell'avv. Casale (atto allegato in copia dai ricorrenti al ricorso);
b. Errata applicazione di legge ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), con riferimento al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 281, per avere il Tribunale erroneamente considerato scaduta l'autorizzazione rilasciata il 19/6/2003 alla "C.M.S. S.p.A." (da cui in data 25/9/2006 era originata mediante scissione societaria la "L.M.P. S.r.l.") e non applicato il regime transitorio introdotto con il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 280 e 281, invece pienamente applicabile alla "L.M.P." e alla domanda di autorizzazione da questa presentata il 20/3/2009;
c. Vizio motivazionale ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), per avere erroneamente escluso l'applicazione del regime transitorio sulla base dell'assunto che l'autorizzazione originaria era scaduta in quanto non rinnovata e, dunque, inesistente ai fini della nuova disciplina.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'esame del ricorso deve muovere dal motivo in rito che avrebbe efficacia assorbente rispetto alle altre censure.
2. La Corte ritiene che la lamentata nullità del giudizio non sussista e che il regime fissato dall'art. 96 c.p.p., per la nomina del difensore di fiducia debba trovare attenta applicazione nel rispetto dei diritti della persona indagata o imputata ma anche delle esigenze di effettività ed efficacia dell'atto dichiarativo della persona stessa.
3. La giurisprudenza ha avuto modo di affrontare molteplici profili relativi alla validità ed efficacia della nomina del difensore di fiducia, affermando che si è in presenza di "atto formale che non ammette equipollenti" (Sez. 1, n. 35127 del 19/4/2011, Esposito); che la trasmissione della nomina all'autorità procedente può avvenire anche a mezzo telefax, "purché... non residuino incertezze circa la provenienza e la completa ricezione dell'atto... circa la data di trasmissione e ricezione e circa ogni altro aspetto che possa garantire la medesima affidabilità della consegna diretta" (Sez. 3, n. 4968 del 19/1/2011, C. e altri), ma che tale strumento non può essere utilizzato da persona estranea al processo, quale il familiare della persona arrestata (Sez. 3, n. 46034 dell'11/11/2008, Maddaluno); che la nomina fatta personalmente dalla persona indagata conserva validità anche se la firma dell'atto di nomina allegato a istanza difensiva non è autenticata, trattandosi di formalità non richiesta (Sez. 6, n. 15577 dell'11/2/2011, Berloco); infine, che la nomina può essere efficace anche quando, pur mancando il rispetto delle forme ex art. 96 c.p.p., possa essere desunta "per facta concludentia" (Sez. 2, n. 15740 del 22/2/2011, P.M. in proc. Donato).
3. L'esame della giurisprudenza e dei principi da essa fissati impone di considerare che l'atto di nomina diretto all'autorità procedente deve avere una propria autonomia o comunque una propria evidenza e certezza. Ora, nel caso in esame la dichiarazione di nomina del secondo difensore non è stata effettuata mediante un atto specifico, chiaramente individuato, ma è contenuta in un passaggio della "memoria difensiva" che i sigg. NE e AP hanno depositato. Tale memoria è atto privo di intestazione e recante le firme non autenticate;
è, inoltre, atto depositato in segreteria senza che al momento del deposito le generalità del depositante siano state rilevate e attestate. Non è, quindi, dato sapere chi abbia depositato l'atto, se uno o entrambi gli indagati, se il difensore nominato con la memoria o altra persona ancora. Soccorrono qui i principi fissati con la sentenza n. 9429 del 17/5/1996, Lo Piano, che distingue la manifestazione di volontà dalla funzione pubblica che essa assume rispetto alle attività dell'ufficio giudiziario e conclude che l'obbligo per l'ufficio giudiziario di procedere agli avvisi al difensore sorge solo in presenza di atto di parte che rispetti le forme richieste, senza che ciò impedisca all'incarico defensionale di esercitarsi qualora sussistano i presupposti per ritenere la nomina effettiva anche sulla base di "facta concludentia".
4. In conclusione, ferma restando la possibilità per il nuovo difensore di esercitare il proprio mandato, l'assenza di avvisi e comunicazioni allo stesso dovuta al mancato rispetto delle forme ex art. 96 c.p.p., non comporta alcuna violazione dei diritti della difesa e alcuna nullità.
5. Deve, invece, essere accolto il secondo motivo di ricorso. La sintetica ricostruzione del fatto operata nelle pagine che precedono consente alla Corte di esporre sinteticamente le ragioni della presente decisione. Il pacifico passaggio di attività avvenuto tra le due società, che esprime una continuità produttiva rispetto a quella autorizzata nel corso dell'anno 2003, avrebbe imposto al Tribunale di chiarire le ragioni per le quali ha ritenuto non applicabile il regime transitorio invocato dagli imputati. In particolare, la motivazione omette di chiarire quali elementi impediscano di ricondurre la soc. "L.M.P." all'interno di una delle categorie di imprese partitamente fissate dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 281, comma 1, avendo particolare riguardo alla terza di tali categorie che comprende "gli stabilimenti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data successiva al 31 dicembre 1999".
6. Tale omissione comporta un vizio motivazionale che impone di restituire gli atti al giudice di merito affinché provveda a procedere a nuovo giudizio e a chiarire i profili sopra evidenziati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Avellino per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2013