Cass. pen., sez. III, sentenza 12/06/2013, n. 37817
CASS
Sentenza 12 giugno 2013

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Massime1

L'obbligo per l'ufficio giudiziario di procedere agli avvisi al difensore sorge solo in presenza di nomina effettuata secondo le forme previste dall'art.96 del codice di rito. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto che l'assenza di avvisi e comunicazioni al difensore irritualmente nominato non comporta alcuna nullità, ferma restando la possibilità per il nuovo difensore di esercitare il proprio mandato).

Commentario1

  • 1Nomina del difensore nascosta nell'atto difensivo: che fare? (Cass. 33477/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 luglio 2019

    La forma prescritta per la nomina del difensore e per la designazione del sostituto è volta a garantire la provenienza dell'atto dall'interessato: ma è anche vero che, per la finalità perseguita, la provenienza può essere desunta da dati concludenti che individuano il soggetto legittimato ad intervenire nel processo. Il legislatore richiede una forma determinata per la nomina e la sostituzione del difensore per assicurare, in concreto, l'assistenza difensiva, indefettibile nel processo dialogico come corollario del principio del contraddittorio e espressione del più generale diritto costituzionale alla inviolabilità della difesa. La norma ha, invero, una duplice prospettazione, una …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 12/06/2013, n. 37817
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37817
Data del deposito : 12 giugno 2013

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