Sentenza 7 agosto 2002
Massime • 1
L'esistenza di un piano regolatore non determina la perdita attuale della proprietà delle costruzioni che, secondo le previsioni del piano medesimo, dovrebbero essere demolite, in quanto il diritto dominicale viene meno solo con l'emanazione del decreto prefettizio di espropriazione; ne consegue che il proprietario di tali costruzioni, fino all'emissione del decreto di esproprio, può sempre agire per la tutela del suo diritto leso, e quindi per l'abbattimento di costruzioni eseguite dal vicino, in violazione delle norme sulle distanze legali. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso con il quale la ricorrente si doleva della mancata applicazione da parte del giudice del merito della disciplina dettata dal piano regolatore particolareggiato locale che aveva destinato a "verde attrezzato" la proprietà dei vicini, su cui insistevano fabbricati la cui persistente presenza risultava incompatibile con la detta destinazione funzionale dell'area ).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/08/2002, n. 11902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11902 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO BALDASSARRE - Presidente -
Dott. UGO RIGGIO - Consigliere -
Dott. ROSARIO DE JULIO - Consigliere -
Dott. CARLO CIOFFI - Consigliere -
Dott. UMBERTO GOLDONI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AS PP, domiciliata in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difesa dall'avvocato LEONE SAIJA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IN RA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PIETRO DELLA VALLE 2, presso lo studio dell'avvocato PATRIZIA GIUFFRÈ, difesa dall'avvocato FRANCO SACCÀ, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
UI ME;
- intimato -
avverso la sentenza n. 318/98 della Corte d'Appello di MESSINA, depositata il 14/09/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/02 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito l'Avvocato LEONE Saja, difensore della ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del terzo motivo del ricorso, assorbiti gli altri due.
Svolgimento del processo
Con atto del 24/7/1984 i coniugi DO e IA CI convenivano in giudizio SE SI in Cannata;
esponevano:
che essi istanti erano proprietari di un appezzamento di terreno con annesso rudere sito in Villa Tirrena;
che sul fondo finitimo la SI aveva realizzato una costruzione non rispettando la distanza di 5 m. dal confine prevista dal regolamento edilizio del Comune.;
che per poter eseguire quella di costruzione, di cui erano state realizzate le sole strutture portanti, la SI aveva fatto apparire di sua proprietà una parte di fondo non sua, ottenendo così la concessione edilizia;
che l'operato della convenuta aveva anche violato la previsione dell'art. 873 c.c.;
che essi istanti avevano subito un danno consistente nel non aver potuto realizzare sul loro terreno una costruzione, anche a causa di una sopravvenuta modifica della normativa edilizia locale;
ciò premesso, chiedevano che venisse dichiarato il mancato rispetto delle distanze e venisse ordinata la riduzione in pristino, mediante demolizione della costruzione fino al limite della distanza legale;
che venisse dichiarata la responsabilità della SI con condanna al risarcimento dei danni nella misura da determinarsi in corso di causa, con vittoria di spese.
Costituitasi in giudizio SE SI deduceva in via preliminare che era necessario individuare con esattezza il confine tra i fondi di proprietà delle parti e chiedeva che venisse disposta l'apposizione di termini a spese comuni, contestava, poi, la domanda attorea rilevando che il Comune di Villafranca era all'epoca privo di regolamento edilizio, in quanto non approvato dall'assessorato regionale, e deducendo che il fabbricato era stato eseguito in conformità all'art. 873 c.c. e all'art. 17 legge 6 agosto 1967 n. 765 lett. c. Il tribunale adito, con sentenza del 6.6.1993/7.7.1994 dichiarava che la costruzione realizzata dall'SI si trovava a distanza inferiore da quella legale condannata la stessa ad arretrarla a metri tre dal fabbricato degli attori, rigettava la domanda di risarcimento danni;
in accoglimento della domanda riconvenzionale dichiarata che il confine tra le proprietà delle parti era indivisibile nella linea retta come risultante dalla consulenza tecnica di ufficio;
dichiarava la incompetenza del Tribunale a conoscere l'azione di opposizione di termini;
dichiarava inammissibile la domanda di divisione materiale del fabbricato degli attori;
condannava la convenuta a rimborsare per metà le spese e compensava tra le parti la rimanente parte. Con atto del 24.11.1994, ha proposto appello la SI. Si costituivano gli CI - NO proponendo appello incidentale sulla base di due motivi.
Con sentenza in data 5.3/14.9.1998, la Corte di appello di Messina condannava la SI ad arretrare di dieci metri proprio edificio rispetto a quello frontistante. Si osserva al riguardo che dalla CTU si rilevava che l'immobile della SI era stato realizzato a seguito della concessione edilizia n. 96 del 26.10.1977 rilasciata dal Sindaco di Villafranca Tirrena e notificata nel novembre 1977. Dalla stessa consulenza era risultato che detto immobile consisteva sostenzialmente in una struttura in cemento armato ad un'unica elevazione, il cui solaio di copertura aggetta sul lato ovest, con uno sporto che si asserta alla distanza di una decina di centimetri dall'edificio e dai ruderi che insistono sulla originaria particella 12649.3 a catasto del Comune di Villafranca Tirrena, che appartiene in misura diversa ad entrambi le parti in causa e cioè una portata maggiore agli originari attori ed una minore alla convenuta. Era risultato che la nuova costruzione della SI occupava anche la superficie della particella 2026 (meno di un metro quadrato) di proprietà di terzi interposto, al limite con la via Consortile, tra le proprietà delle parti in causa. Tale costruzione presentava dal lato ovest lo sporto del solaio di copertura, raggiungeva il confine della proprietà degli attori e subito dopo si allontanava sempre più dal confine fino a raggiungere la distanza di mt.
2.50 dallo stesso confine.
Inoltre il consulente tecnico aveva evidenziato che il progetto approvato della costruzione SI prevedeva delle aperture nella parete perimetrale verso il fabbricato degli attori. Ciò impostava che la distanza tra l'edificio degli CI - NO e la parete finestrata dell'edificio SI doveva essre di mt. 10, a meno che quest'ultima non modificasse il progetto e costruisse la parete frontistante l'edificio CI - NO, cieca. Ed, infatti, la previsione progettuale faceva ritenere, allo stato, che l'edificio sarebbe stato realizzato con le aperture nella parete frontistante l'edificio CI - NO. Invere la norma che prevede la distanza di mt. 10 era da considerarsi cogente dato che il D.M. 2 aprile 1968, emanato in forza dell'art. 17 della "legge ponte" ha la forza di integrare con efficacia recetiva il regime delle distanze nelle costruzioni sicché l'inderogabile distanza citata vincola anche i Comuni in sede di formazione degli strumenti urbanistici.
Inoltre non si poteva dire che, poiché lo sporto del solaio di copertura del lato ovest si assestava a meno di dieci centimetri da un edificio ed ai ruderi posti sulla particella 1264 f.3a di proprietà comune, tale edificio potesse ritenersi in aderenza, perché allorquando una norma regolamentare prescrive che la costruzione debba osservare una distanza da altro fabbricato, tale distanza deve necessariamente sussistere in ogni punto della costruzione medesima, a parte il fatto che è giurisprudenza pacifica che le norme sulle distanze si applicano anche se tra le proprietà si trovino fondi di terzi.
Pertanto, la sentenza impugnata andava riformata nel senso che l'immobile dell'appellante SI doveva essere situato a mt. 10 da quello CI - NO a meno che il primo non venisse completato con la realizzazione di una parete cieca frontistante quello CI - NO, allo stato non ipotizzabile, stante il progetto. Ancora, nel calcolo delle distanze legali doveva tenersi conto dei manufatti esistenti sul fondo del vicino, ancorché essi si trovino in zona (piano verde attrezzato) che è destinata dagli strumenti urbanistici a demolizioni e ricostruzioni, salvo che non sia intervenuto un ordine specifico e tassativo di abbattimento. Poiché nessun provvedimento era intervenuto per destinare concretamente a piazzale verde pubblico - l'immobile degli CI - NO, la distanza doveva misurarsi dall'immobile di quest'ultimi. Avverso tale sentenza SE SI ha proposto ricorso per cassazione, basato su tre motivi;
resiste con controricorso IA NO. Entrambe le parti hanno presentato memoria. Motivi della decisione
Con il primo motivo, la ricorrente lamenta falsa ed erronea applicazione del D.M. Lavori Pubblici 2.4.1968, n. 1444, nonché omessa applicazione dell'art. 873 c.c. Permesso che, in base agli accertamenti compiuti dal CTU, all'epoca (accertata nella sentenza impugnata) di costruzione dell'immobile de quo il Comune era sprovvisto di Piano regolatore generale, atteso che lo strumento adottato con deliberazione n. 24 del 16.2.1977 (e i successivi, sino a quello n. 403 del 28.10.1983) non aveva ottenuto l'approvazione da parte della competente Autorità regionale, si sostiene che nella specie doveva essere applicato l'art. 873 c.c.. È irrilevante che la SI non avesse appellato la sentenza di primo grado sul punto, in quanto è la sentenza di appello che ha dato luogo alla doglianza.
Il motivo è fondato;
per vero, questa Corte ha costantemente ritenuto (Cass. 22.3.1996, n. 2473) che le norme urbanistiche acquistano efficacia vincolante solo quando vengano approvate dall'Organo preposto, sicché prima dell'approvazione le disposizioni in esse contenute non valgono ad integrare sostitutivamente la disposizione dettata dall'art. 873 c.c. Peraltro, la Corte peloritana ha ritenuto di fare diretta applicazione della disciplina di cui al D.M.
2.4.1968 n. 1444; al riguardo, va ricordata la giurisprudenza in forza della quale si è ritenuto che il d.m.
2.4.1968 n. 1444 (emanato in esecuzione della norma sussidiaria dell'art. 41 quinquies l. 17.8.1942 n. 1150, introdotta dalla l.
6.8.1967 n. 765) che all'art. 9 prescrive la distanza minima inderogabile di metri dieci tra pareti finestrate o pareti di edifici antistanti, impone determinati limiti edilizi ai comuni nella formazione o nella revisione degli strumenti urbanistici, ma non è immediatamente operante nei rapporti tra privati.
Pertanto, l'eventuale previsione, negli strumenti urbanistici locali, di distanze inferiori a quelle prescritte dall'art. 9 d.m. citato sono da considerarsi illegittime e vanno, quindi, disapplicate e sostituite ex lege con quelle di detta normativa statuale, mentre queste ultime non sono immediatamente applicabili nei rapporti tra privati finché non siano state inserite negli stessi strumenti adottati o modificati, a differenza delle prescrizioni del comma 1^ dellart. 17 legge n. 765 del 1967 immediatamente applicabili nei comuni sprovvisti di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione (Cass. n. 3771 del 15.3.2001); e, specificatamente, che il d.m.
2.4.1968 n. 1444 (emanato in esecuzione della norma sussidiaria dell'art. 41 quinquies l. 17.8.1942 n. 1150, introdotto dalla l.
6.8.1967 n. 765) che all'art. 9 prescrive in tutti i casi la distanza minima assoluta di metri dieci tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, impone determinati limiti edilizi ai comuni nella formazione o revisione degli strumenti urbanistici, ma non è immediatamente operante anche nei rapporti tra privati (Cass. civ. sez. 2^, 2.10.2000, n. 13011). Il motivo, sulla base delle condivise argomentazioni poste a base della giurisprudenza surricordata, appare pertanto fondato e deve essere accolto.
Con il secondo motivo (violato e omessa applicazione degli artt. 13, 17 e 20 della legge 17.8.1942, n. 1150, in relazione alla sopravvenuta entrata in vigore della disciplina dettata dal piano regolatore particolareggiato approvato con D.A. 11.8.1988, n. 1101, ed agli artt. 869, 871 e 873 c.c.) ci si duole della mancata applicazione della disciplina dettata dal piano regolatore particolareggiato, secondo cui la zona in cui sorge la costruzione degli originari attori veniva a trovarsi in una larga fascia destinata piano verde attrezzato.
La Corte territoriale ha tenuto conto di tale destinazione, ma ha ritenuto che non essendo intervenuto un ordine specifico e tassativo di abbattimento, dovesse comunque tenersi conto dei manufatti esistenti sul fondo del vicino. La costante giurisprudenza di questa Corte è nel senso che i regolamenti edilizi in materia di distanze tra costruzioni contengono norme di immediata applicazione, salvo il limite nel caso di norme più restrittive, dei cosidetti "diritti quesiti" (per cui la disciplina più restrittiva non si applica alle costruzioni che, alla data dell'entrata in vigore della normativa, possano considerarsi "già sorte"), e, nel caso di norme più favorevoli, dell'eventuale giudicato formatosi sulla legittimità o meno della costruzione. Nè consegue la inammissibilità dell'ordine di demolizione di costruzioni che, illegittime secondo le norme vigenti al momento della loro realizzazione, tali non siano più alla stregua delle norme vigenti al momento della decisione (Cass. 28.11.1998, n. 12104). Peraltro la fattispecie all'esame di questa Corte presenta connotazioni peculiari, in cui non opera un regolamento locale che prevede distanze diverse da quelle codicistiche, ma destina a "verde attrezzato" la proprietà del vicino su cui, all'attualità, sorgono manufatti.
La sopravvenuta legittimità della costruzione non deriverebbe quindi da una diversa regolamentazione delle distanze, ma dalla destinazione dell'area di proprietà del vicino ad una funzione incompatibile con la persistente presenza di fabbricati.
La Corte territoriale ha argomentato nel senso che la mancanza di qualsiasi "provvedimento...per destinare concretamente a piano - verde pubblico l'immobile degli CI" imponeva la misurazione delle distanze dall'immobile di questi ultimi.
La decisione si pone in linea con la giurisprudenza citata nella stessa sentenza, secondo cui l'esistenza di un piano regolatore non determina la perdita attuale della proprietà delle costruzioni che, secondo la previsione del piano medesimo, dovrebbero essere demolite, in quanto il diritto dominicale viene meno solo con l'emanazione del decreto di esproprio;
può sempre agire per la tutela del suo diritto leso, e quindi per l'abbattimento di costruzioni eseguite dal vicino in violazione delle norme sulle distanze legali (v. Cass. 8.8.1979, n. 4627; cons. anche Cass. St. Sez. 4^ 23.6.1981, n. 5081). Su tale base, il motivo in esame non può essere accolto. Il terzo motivo è dichiaratamente subordinato alla reiezione dei primi due e tale dipendenza emerge anche dalla questione che con lo stesso si solleva, che ha ragione d'essere solo nell'ipotesi della reiezione di entrambe le doglianze precedenti. Esso va pertanto dichiarato assorbito.
In definitiva, deve essere accolto il primo motivo, respinto il secondo e dichiarato assorbito il terzo;
la sentenza va cassata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Messina, che provvederà anche sulla spese relative al presente procedimento per cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e respinge il secondo;
assorbito il terzo Cassa e rinvia anche per le spese ad altra Sezione della Corte di appello di Messina.
Ne consegue che il proprietario di tale costruzione, fino all'emanazione del decreto di esproprio.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2002