Sentenza 11 febbraio 2011
Massime • 1
È valida la nomina del difensore fatta su un foglio sottoscritto dall'indagato, anche se mancante di autenticazione, poiché tale requisito non è richiesto dall'art. 96 cod. proc. pen.
Commentari • 2
- 1. Il difensore della parte civile può farsi sostituire con delega orale?Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 11 ottobre 2021
(Sull'argomento, vedasi anche: Sull'ammissibilità della delega orale per la nomina del sostituto processuale di: Di Mariano Sergio, Avv., diritto.it, 5 novembre 2018) (Annullamento con rinvio) SOMMARIO : Il fatto – I motivi addotti nel ricorso per Cassazione – Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione – Conclusioni Il fatto La Corte di appello de L'Aquila, in riforma di una sentenza emessa del Tribunale di Lanciano, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati in ordine ai reati loro ascritti (artt. 44, lett. c, n. 380 del 2001, 181, d.lgs. n. 42 del 2004, 734 cod. pen.) perché estinti per prescrizione revocando al contempo le statuizioni civili di …
Leggi di più… - 2. Basta delega orale al sostituto del difensore nel processo penale (Cass. 48862/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 28 ottobre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/02/2011, n. 15577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15577 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 11/02/2011
Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - N. 217
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - N. 45778/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO CR;
avverso l'ordinanza del tribunale di Roma, emessa il 26.10.2010;
- letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
- udita la relazione del cons. Dott. IPPOLITO Francesco;
- letta la requisitoria Procuratore generale, il quale ha richiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;
- udito il difensore, Avv. MA A., che ha richiesto l'accoglimento del ricorso.
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
1. Il tribunale di Roma, sulla richiesta di riesame presentata nell'interesse di CR CO avverso il decreto di sequestro emesso in data 28.9.2010 dal Pubblico Ministero presso il tribunale di Tivoli, ha pronunciato declaratoria d'inammissibilità per essere stata l'istanza proposta dall'avv. A. MA, difensore non ritualmente nominato.
La decisione del Tribunale è stata fondata sulla circostanza che la richiesta di riesame era stata proposta "dall'avv. MA, quale difensore di fiducia del CO, giusta nomina che si allega al presente atto. In realtà - osserva il Tribunale - nel fascicolo processuale vi è un foglio (ovvero non allegato alla richiesta di riesame), in cui il CO nomina l'avv. MA in aggiunta al già nominato avvocato Daniele Sacra del foro di Tivoli. La sottoscrizione del CO, in calce alla dichiarazione di nomina datata 14-10-2010, risulta priva di autenticazione".
2. Contro l'ordinanza ricorre per cassazione il difensore avv. MA, deducendone la nullità per erronea interpretazione della legge penale con riferimento all'art. 96 c.p.p. e all'art. 24 Cost., comma 2. 3. Il ricorso è fondato.
3.1. Questa Corte ha più volte affermato che quando viene in considerazione il diritto soggettivo della difesa, costituzionalmente presidiato quale diritto inviolabile (art. 24 Cost.) l'interpretazione deve orientarsi sul favor defensionis, dovendosi privilegiare la sostanza sulla forma.
Deve, perciò, ritenersi valida la nomina del difensore fatta su foglio sottoscritto dall'indagato, anche se mancante di autenticazione, giacché tale requisito non è richiesto dall'art. 96 c.p.p. (Cass. n. 4884/1997, Maio;
n. 9429/1996, Lo Piano;
n.
22949/2003, Giambruno).
3.2. Non può valere ad escludere l'applicabilità dell'art. 96 c.p.p., così come ha ritenuto il Tribunale, la circostanza che l'atto di nomina sia stato depositato in cancelleria non personalmente dal difensore nominato, ma da un suo collega. Il rilievo del giudice, secondo cui non risulta in atti delega o incarico per il deposito da parte del difensore nominato (avv. MA), sottintendendo la necessità di un atto scritto di delega, esprime un eccesso formalistico contrario al succitato favor defensionis. È, infatti, prassi corrente tra colleghi il conferimento o la richiesta d'incarico verbale per il deposito di atti in cancelleria come nuncius del difensore nominato e, nel caso in esame, mancava ogni elemento per dubitare della veridicità della nomina dell'avv. MA, considerata anche la presentazione dell'istanza di riesame da parte dello stesso e la sua presenza all'udienza di cui all'art. 324 c.p.p., comma 6, elementi tutti concludenti per l'affidabilità della nomina risultante dall'atto depositato.
4. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata, con rinvio per nuovo esame dell'istanza presentata dall'avv. MA nell'interesse di CR CO.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2011