Sentenza 18 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/07/2001, n. 9730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9730 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' 9730/01 REPUBBLICA ITALIANA IN NOM L POPOLO CAL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G.N. 1518/99 Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Cron.22333 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Giuseppe CELLERINO Rel. Consigliere Ud. 15/05/01 Dott. Bruno BALLETTI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copla studio2409 SE NTENZA dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti 8. LUG 2001 NC LA IA, elettivamente domiciliata in ROMA IL CANCELLIERE VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato PANARITI BENITO, rappresentata e difesa dall'avvocato €1,55 L.3000 CANCELLER GAMBINO ELIO, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
OF022550 INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CERIONI 2001 VINCENZO, PROSPERI VALENTI FAUSTO, giusta delega in 2361 -1- atti;
controricorrente - avverso la sentenza n. 39/98 del Tribunale di VIBO VALENTIA, depositata il 19/03/98 R.G.N. 205/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/05/01 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per l'inammissibilità in subordine il rigetto. -2- R.G. n. 1518/99 Svolgimento del processo La signora RI PI CO lamenta che il Tribunale di Vibo Valentia, con la sentenza qui impugnata con ricorso per cassazione, abbia accolto l'appello proposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale "riformando -sotto il profilo dell'art. 324, cod.proc.civ., e 2099, cod. civ.-, la sentenza di primo grado,che aveva invece accolto [la sua] domanda avente ad oggetto la corre- di sponsione (dell'indennità - n.d.rel.) della maternità obbligatoria e facoltati- va.". Argomenta, in particolare, la sua difesa, chiedendo "la conferma della sen- tenza emessa dal sig. Pretore di Vibo Valentia" e la cassazione di quella del Tribunale, che "la sentenza che pronunci soltanto sui presupposti processuali non é né favorevole all'attore né al convenuto, cioè non accorda né nega al- cun bene e quindi non produce cosa giudicata sostanziale", e che "nella fatti- specie il Pretore ha eccepito la mancanza di un presupposto MA NON LA CARENZA DEL DIRITTO AZIONATO DALLA RICORRENTE" (in maiusco- lo nel testo: n.d.rel),..di tal che prosegue il ricorso-, "si deduce come la sen- tenza che ha concluso la prima azione esperita dalla ricorrente non spiega alcuna efficacia esterna con riguardo al successivo processo proposto dalla stessa ricorrente, pur se vertente tra le stesse parti e riguardanti il medesimo rapporto processuale". A fronte di questa impostazione del ricorso la difesa dell'Istituto chiede la conferma della sentenza del Tribunale, rilevando, sulla base della esposizio- ne dei fatti di causa, che il precedente giudicato ha "pieno effetto sostanziale fra le parti". Motivi della decisione ☑ Il ricorso é inammissibile perché del tutto privo dell'esposizione sommaria dei fatti della causa e dei motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza impugnata, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fonda- no: art. 366, cod.proc.civ.. Solo, infatti, dalla lettura della sentenza impugnata emerge l'iter processuale della vicenda, che deve essere esposta a pena d'inammissibilità nel ricorso, anche in virtù del noto principio di autosufficienza del ricorso, al fine di con- sentire l'immediata percezione del contenuto stesso dei motivi di gravame, secondo l'impostazione della parte. In realtà, dall'esame della sentenza impugnata si ricava che il Tribunale ave- va ritenuto, che "dagli atti di causa", per lo stesso parto, intervenuto il 1° settembre 1991 (data indicata nel dispositivo della sentenza), "il Pretore con sentenza dell'11.5.1993 aveva già rigettato la medesima domanda della Ien- co, ritenendola carente del supporto probatorio". Poiché contro quest'ultima sentenza non era stata proposta impugnazione, il Tribunale di Vibo Valentia, ritenutane la valenza di giudicato esterno, es- sendo intercorso fra le stesse parti in relazione alla medesima prestazione assicurativa, ha accolto il motivo di gravame dell'Inps, ritualmente eccepito dall'Istituto in primo grado e, poi, ribadito in appello con specifico motivo di gravame, secondo cui non poteva più essere ridiscussa la pretesa della Ien- CO. D'altra parte le argomentazioni esposte dalla difesa della CO intorno ai concetti giuridici: "presupposti processuali" ("un Giudice investito della Giurisdizione, che sia competente, che le parti abbiano la capacità di essere parti... Quindi la sentenza che pronunci soltanto sui presupposti processuali non é favorevole né all'attore né al convenuto,... e quindi non produce cosa giudicata sostanziale.") e "condizioni dell'azione" ("..le condizioni dell'azio- ne basta che sussitono al momento della sentenza e sono regolate dalla legge sostanziale e le questioni relative alle condizioni si configurano questioni di merito. Concludendo: il bene della vita che la ricorrente ha dedotto in giudi- zio...NON É OGGETTO DI COSA GIUDICATA! non si può dire che la cosa giudicata é sempre il bene giudicato."), oltre a non meritare alcun avallo in questa sentenza, perché o ovvie o incomprensibili, non sono idonee a travol- gere la decisione d'appello, che ha correttamente rilevato l'esistenza di un giudicato sostanziale formatosi nel precedente giudizio intercorso fra le parti in ordine alla stessa pretesa dedotta in questo, avendo accertato che in quella sede la CO non aveva provato di possedere i requisiti ("rapporto assicura- tivo e preventiva iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli") che le da- vano titolo, coniugandosi con l'evento protetto, per ottenere una sentenza fa- vorevole, avendo trascurato, poi, di contestare l'esito sfavorevole attraverso una tempestiva e pertinente impugnazione. Il ricorso deve essere, pertanto e necessariamente, dichiarato inammissibile. L'art. 152, disp. att. cod.proc.civ., assolve parte ricorrente dalla condanna alle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese di questo giu- dizio di cassazione ex art. 152, disp. att. cod.proc.civ.. Così deciso in Roma il 15 maggio 2001 Il Consigliere est Il Presidente Vincenzo Cristia I , D LLO I BO D IL CANCELLIERE STA SA Depositato in Cancelleria PO S 10 A N , T IM E . oggi, 18 LUG 2001 3 G T A 3 A S A R 5 D で E D L'A TE P . E M EL ESEN O IL CANCELLIERE C -75 1 M