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Sentenza 20 gennaio 2023
Sentenza 20 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/01/2023, n. 2333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2333 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: OS TH nato a [...] il [...] AN IO nato a [...] il [...] AN MA MP nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/04/2022 del TRIB. LIBERTA' di ASTI udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
lette/sentite le conclusioni del PG PASQUALE SERRAO D'AQUINO udito il difensore E presente l'avvocato BERTACCHI CARLO del foro di BOLZANO in difesa di OS TH, che si riporta alla memoria depositata precedentemente in cancelleria, specificando di avere inviato unitamente alla memoria anche richiesta di trattazione orale senza alcun riscontro da parte della cancelleria. Penale Sent. Sez. 4 Num. 2333 Anno 2023 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 16/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 13 aprile 2022, il Tribunale del riesame di Asti, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione Sez. Terza (sant. n. 4978/2022) su ricorso promosso dal P.M., ha confermato il decreto del 7 maggio 2021, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria, ai sensi dell'art. 301, comma 1, d.P.R. n. 43 del 23/1/1973 (T.U.L.D.), di taluni aeromobili di proprietà di ST HO, TA IO, TA NU LO, odierni ricorrenti. Si ipotizzava nelle contestazioni elevate a carico degli indagati il delitto di contrabbando di cui al combinato disposto degli artt. 216, 282, 292 e 295 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (T.U.L.D.), previsto e punito dagli artt. 216, 250,1 82 e 195 T.U.L.D., perché, agendo in concorso con AL IC e CE CA GI, quali referenti della "Diamond AERO s.r.l.", i quali si occupavano di organizzare e gestire le pratiche funzionali al conferimento in trust degli aeromobili, sottraevano i velivoli indicati nella imputazione provvisoria al pagamento dei diritti di confine (Iva all'importazione) dovuti nella misura maggiore di euro 49.993,03. Avverso la citata ordinanza del Tribunale del riesame, tramite i rispettivi difensori, hanno proposto ricorso per Cassazione gli indagati, articolando i seguenti motivi di doglianza. ER ST HO I) Inosservanza o erronea applicazione del combinato disposto degli artt.324 e 309, comma 9, cod. proc. pen. (come novellato con legge 16/4/2015, n.47); motivazione meramente apparente sul punto. La legge n. 47/2015, rammenta la difesa, ha apportato significative modifiche in tema di requisiti dell'ordinanza applicativa di una misura cautelare. Nel caso che occupa assume rilievo l'art. 11 della citata legge, il quale è intervenuto sul nono comma dell'art.309 cod. proc. pen., ridisegnando i poteri decisori attribuiti al tribunale del riesame nell'ipotesi di carenza motivazionale. E' stato infatti aggiunto il periodo conclusivo che prevede che il tribunale debba annullare il provvedimento impugnato ove la motivazione manchi o non contenga un'autonoma valutazione delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa. La nuova disposizione costituisce una deroga al generale principio, anch'esso contenuto nel nono comma dell'art.309, riguardante la possibilità di confermare il provvedimento impugnato per ragioni diverse da quelle indicate nella sua motivazione. Si ritiene pertanto che il potere integrativo sia precluso in caso di motivazione mancante. Trova oggi esplicita conferma nel codice l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui il tribunale del riesame debba annullare il provvedimento cautelare in ipotesi di motivazione mancante (in senso grafico) ed anche in caso di motivazione apparente. Nel caso che occupa la difesa aveva lamentato il vizio di motivazione dell'impugnato decreto del G.i.p. del Tribunale di Asti per difetto assoluto dì "autonoma valutazione" in relazione all'integrazione della soglia di rilevanza penale del fatto. Essendosi formato sul punto il giudicato cautelare per omessa impugnazione del decreto di sequestro da parte della Procura procedente, la rilevanza penale delle condotte contestate all'indagato nell'incolpazione provvisoria è subordinata alla ricorrenza dell'aggravante di cui all'art.295, comma 4, T.U.L.D., che riguarda l'evasione di diritti di confine per un ammontare superiore a C 49.993,00 (decreto di sequestro, foglio n.31). Ebbene, nel provvedimento di sequestro si ritiene integrata la soglia di rilevanza penale del fatto con la seguente motivazione: "si è proceduto ad attribuire un valore agli elicotteri e agli aerei individuati, del relativo dazio doganale e dell'IVA evasa all'importazione come riportato, secondo uno schema tabellare già richiamato nelle preliminari incolpazioni". Non si chiarisce come si sia pervenuti alla stima del valore dell'aeromobile modello Maule M-7-420AC, Serial Number 29004C, anno di costruzione 2002. Sebbene, infatti, in altra parte della motivazione del provvedimento gravato si faccia menzione di alcuni documenti rinvenuti all'interno degli uffici della "DIAMOND AERO S.r.l.", riguardanti aeromobili con targa di immatricolazione "N", non vengono ivi indicati i velivoli in questione. Non è chiaro nel provvedimento di sequestro chi abbia attribuito il valore di C 256.120,00 all'aeromobile Maule M-7-420AC, Serial Number 29004C, anno di costruzione 2002, con quale modalità e sulla base di quale documentazione si sia arrivati a questa stima. Risulterebbe evidente la mera apparenza della motivazione del decreto di sequestro sul punto, in violazione della regola di cui all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. ultimo periodo. Alle censure difensive il provvedimento oggetto del presente gravame risponde con una lapidaria, inadeguata motivazione ("Nel percorso motivazionale del provvedimento impugnato, il G.i.p., partendo dai dati forniti dal P.M. nella propria richiesta e dalla Guardia di Finanza, ha rielaborato criticamente i fatti indicati nelle imputazioni provvisorie in relazione alle varie posizioni soggettive"). 3 II) Motivazione contraddittoria ed irragionevole. Omesso esame di punti decisivi per l'accertamento del fatto sul quale è stata fondata l'emissione del decreto di sequestro preventivo. Nella sentenza della Sezione Terza della Corte di Cassazione, che ha disposto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza di accoglimento del riesame originariamente proposto dalle difese degli indagati, il giudice del rinvio è stato espressamente invitato ad uniformarsi ai principi di diritto ivi enunciati, in base ai quali l'imposta sul valore aggiunto all'importazione è dovuta nel paese della Comunità europea di "destinazione finale" del bene, dove lo stesso "è stato consumato" (pag.26 della sentenza di annullamento con rinvio). Il paese di "destinazione finale" dell'aeromobile in discussione, dal 2012 ad oggi, è stato individuato nell'Italia dal G.i.p. e dalla Suprema Corte. ERtanto, il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto doveva essere effettuato nel nostro paese. Tale adempimento è stato effettivamente assolto. Il velivolo, compravenduto in data 18/5/2012 dalla società americana MCCREERY AVIATION alla società "Aeroporto G. Caproni S.p.A.", con sede in Trento, è stato immesso in libera pratica comunitaria in Italia in data 27/6/2012, realizzandosi l'importazione definitiva di cui all'art.67, comma 1, lett. a) del d.P.R. 633/1972 (doc.2, allegato al riesame, bolla doganale) ed assolvendo nel nostro paese i diritti di confine dovuti (doc.3, allegato al riesame, fattura STM Servizi Trasporto Marittimo Srl;
doc. 4, allegato al riesame, fattura MA Worldwide Logistics). Non si comprende come possa il Tribunale del riesame affermare che "non risulta essere stata fornita prova dell'assolvimento dell'IVA all'importazione decorsi i 6 mesi dall'immissione in consumo nel nostro Paese. Dalla semplice lettura dei documenti 2 e 3 allegati al riesame (bolla doganale e fattura STM) si evince l'assolvimento immediato dell'IVA all'importazione sul velivolo in questione all'atto della sua immissione al consumo in Italia. Evidentemente il Tribunale del riesame leggendo sulla fattura "diritti doganali" ha ritenuto trattarsi di altro rispetto all'IVA, ma sarebbe bastato esaminare la bolla doganale (doc.2) per avvedersi che detti "diritti doganali" comprendono l'IVA all'importazione (al tasso del 21 %). Neppure può sostenersi, quanto alla posizione in esame, che sia intervenuta "esportazione" dell'aeromobile verso paese extra-comunitario in conseguenza della cancellazione dal registro degli aeromobili tenuto dall'ENAC ex art.760 cod.nav., con conseguente necessità di sottoporre nuovamente lo stesso ad "importazione" per superamento del termine semestrale ex art.217 Reg. D.E. 2446/2015; invero, secondo quanto affermato dallo stesso Pubblico Ministero e dal G.i.p. detto velivolo è sempre rimasto in Italia. 4 ER TA IO e TA NU LO I) Inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 321, 332-bis, 597, comma 3, cod. proc. pen.; mancato rispetto del giudicato parziale cautelare e del divieto di reformatio in peius. Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 627 c.p.p.; mancato rispetto dei poteri attribuiti al giudice di rinvio. Il presente ricorso, osserva la difesa, prende le mosse da una vicenda cautelare alquanto complessa, iniziata da lungo tempo nell'ambito di un'indagine "per il delitto di contrabbando di cui al combinato disposto degli artt. 216, 282, 292 e 295 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43" in relazione alla sottrazione di taluni velivoli al pagamento dei diritti di confine (Iva all'importazione) dovuti nella misura maggiore di euro 49.993,03". La Procura di Asti aveva chiesto il sequestro preventivo di vari aeromobili per i quali si assumeva evasa VIVA all'importazione per un importo superiore alla soglia di C 49.993,03 (prevista dall'art. 295 T.U.L.D.), nonché per quelli per cui l'imposta aveva ammontare inferiore, ma aventi comunque - secondo la tesi della Procura - rilevanza penale alla luce della circostanza aggravante della presenza di un'associazione di tre o più persone. Sulla scorta di tale richiesta, il G.i.p. di Asti disponeva il sequestro dei soli aeromobili per cui VIVA asseritamente evasa era di importo superiore a C 49.993.03, rigettando l'ulteriore richiesta del P.M. Il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. in data 7/5/2021 non veniva impugnato dal P.M. Avverso tale provvedimento veniva invece proposto riesame dalle difese di numerosi indagati e/o proprietari, che ottenevano dal Tribunale di Asti la revoca del sequestro preventivo. L'ordinanza era impugnata con ricorso per Cassazione dalla Procura. In detto ricorso la Procura avanzava istanza di annullamento dell'ordinanza del riesame di Asti sulla scorta di considerazioni volte a ribadire la sussistenza del fumus del reato di contrabbando solo in relazione alla sottrazione dei velivoli al pagamento dell'IVA all'importazione dovuta "nella misura maggiore di euro 49.993,03". Con sentenza n. 4978/22 la Terza Sezione della Corte di Cassazione accoglieva il ricorso proposto e, per l'effetto, annullava l'ordinanza del Tribunale di Asti rinviando le parti innanzi a quest'ultimo per un nuovo esame della vicenda cautelare, ove si sarebbe dovuto tenere conto dei principi espressi "in ordine alla configurabilità del fumus del reato ipotizzato". Il reato ipotizzato era quello prospettato ab origine dal P.M. e avallato dal G.i.p., riguardante il mancato pagamento dell'imposta per un valore superiore a euro 49.993,03. 5 Con riferimento alla posizione del coindagato EM EA, la Corte di Cassazione Sez. Terza, con sent. n. 4628/22 (diversa da quella che ha disposto l'annullamento nei confronti degli attuali ricorrenti), ha ritenuto l'insussistenza del fumus commissi delicti, non essendo stata superata la soglia di punibilità. Sulla base di tale pronuncia si eccepiva innanzi al Tribunale del riesame l'illegittimità del provvedimento di sequestro del velivolo, trattandosi di bene per cui VIVA asseritamente evasa era d'importo inferiore alla soglia di punibilità. Con memoria difensiva a supporto si dimostrava come l'imposta evasa fosse inferiore alla soglia di punibilità, avendo il velivolo dei TA un valore diverso da quello che era stato determinato dal P.M. Il Tribunale manteneva fermo il sequestro, sostenendo come il valore soglia della punibilità fosse da individuarsi in 10.000 euro, applicando al caso in esame la novella legislativa di cui al d.lgs. 75/2020. Così facendo ha applicato il sequestro al di fuori del perimetro tracciato dalla domanda cautelare, in quanto la notitia criminis, riversata nella imputazione, riguarda il contrabbando dei velivoli per cui l'imposta non versata risulta superiore ad euro 49.993,03. Il G.i.p. nell'ordinanza genetica aveva ritenuto di rigettare la richiesta del P.M., che aveva individuato gli estremi del reato in contestazione anche per importazioni per le quali era ipotizzata una evasione IVA inferiore alla soglia di euro 49.993,03. Su questo punto, non essendo stato proposto appello ai sensi dell'art. 322- bis cod. proc. pen. si è formata una preclusione endoprocessuale. Sin dal primo riesame la eventuale decisione del Tribunale di estendere il sequestro anche ai veivoli per i quali era intervenuta evasione IVA inferiore alla soglia di euro 49.993,03 si sarebbe tradotta in una violazione del divieto di reformatio in peius. La difesa aveva dimostrato, tenuto conto del cambio USD/EU vigente all'epoca, che l'imposta evasa era, alla data d'ingresso presso la dogana danese (20/5/08), pari ad euro 49.646,7995, avendo il velivolo a quella data un valore inferiore a quello stimato dalla P.G. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto dei ricorsi. I difensori dei ricorrenti hanno depositato memorie difensive, in cui, riportandosi ai motivi di ricorso, insistono nel richiedere l'annullamento del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 6 1. Il ricorso di ST HO deve essere dichiarato inammissibile, in quanto i motivi dedotti sono reiterativi di doglianze adeguatamente valutate e disattese dal Tribunale con congrua motivazione. Con riferimento al primo motivo di ricorso non si individua il vizio della carenza motivazionale lamentato dalla difesa. Occorre premettere che in tema di sequestri probatori e preventivi, il ricorso per Cassazione è ammesso solo per violazione di legge. In tale nozione si devono ricomprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr. Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656 - 01). Ebbene, il Tribunale nella ordinanza impugnata ha offerto una puntuale risposta alla censura elevata dalla difesa, ponendo in evidenza come la stima del velivolo in questione (Maule M-7-420AC, Serial Number 29004C, anno di costruzione 2002) sia stata ricavata dalle schede allegate all'annotazione della G. di F. del 24/9/2020, dove sono riportati i valori dei velivoli, coincidenti con quelli dichiarati all'atto del conferimento in trust e successivo ingresso alla dogana. Del pari inammissibile è il secondo motivo di ricorso;
già la terza sezione della Corte di cassazione nella disamina del caso ha osservato:«Tanto premesso, nel caso di specie è pacifico, in quanto incontestato, che tutti i velivoli oggetto della presente vicenda giudiziaria sono immatricolati nel registro aeronautico americano (taluni sin dall'origine, altri, invece, inizialmente immatricolati all'interno dell'UE hanno acquisito la targa americana solo in un secondo momento). Ciò posto, erra il giudice del riesame laddove ritiene gli aeromobili in questione "merce nazionale" per essere stati essi importati all'interno dell'UE con assolvimento dei relativi dazi doganali. Come si è avuto modo di evidenziare, infatti, ai sensi della normativa ricavabile dal T.U.L.D., da leggersi congiuntamente a quella di cui al Codice della navigazione, l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale costituisce un momento essenziale della procedura di nazionalizzazione dei velivoli oggetto di importazione. Ne consegue che, indipendentemente dagli adempimenti doganali assolti al momento della loro importazione, gli aeromobili riconducibili agli odierni indagati, avendo acquisito (o mantenuto) la targa di immatricolazione americana, hanno perso (o, a seconda dei casi, mai conseguito) la qualifica di "beni nazionali". È infatti da ritenersi errata l'affermazione dei giudici del riesame secondo cui quello dell'immatricolazione è un profilo da tenere distinto da quello dell'assolvimento 7 degli obblighi impositivi. Attraverso l'esame della normativa di riferimento, infatti, si è avuto modo di sottolineare che l'immatricolazione è un adempimento che non solo incide direttamente sulla nazionalità del velivolo, ma anche costituisce indice della sua immissione al consumo, presupposto, ex art. 36 TULD, dell'obbligazione tributaria che grava sulle merci soggette ai diritti di confine». ERtanto, non rileva ai fini della esclusione della ricorrenza della ipotizzata evasione IVA che al momento dell'importazione siano stati pagati i dazi doganali: il velivolo immatricolato in America e presente in Italia dall'anno 2012, mai immatricolato in Italia, deve essere considerato merce estera presente nello spazio doganale del territorio italiano, soggetto, in quanto tale, al pagamento dell'IVA. I ricorsi di TA IO e TA NU LO sono da rigettare. La difesa sostiene che il Tribunale del riesame abbia esorbitato dai suoi poteri, incorrendo in una reformatio in peius. L'assunto deve essere respinto. La motivazione offerta dal Tribunale è del tutto corretta giuridicamente;
invero, il reato per cui si procede ha natura permanente. Sul punto il Tribunale ha condivisibilmente argomentato:«Passando alle censure specifiche mosse dall'avv. Cibotto in relazione al velivolo di proprietà dei fratelli TA, deve essere altresì superata in questa sede la doglianza relativa al momento temporale di riferimento per il cambio USD/UE (necessario al fine di calcolare l'ammontare dell'Iva all'importazione). Anche a voler condividere l'argomento difensivo, in omaggio al quale, se il tasso di cambio applicato dalla Guardia di Finanza fosse stato quello dell'ingresso in dogana (del 20.5.2008), l'Iva da scontare in base all'aliquota del 20% -in allora vigente- sarebbe stata pari ad euro 49.646,7995 e dunque sotto soglia, giova osservare quanto segue. Come già evidenziato dal G.i.p. nel decreto di sequestro preventivo, la disciplina del contrabbando è stata significativamente modificata dal D.Lgs 75/2020, a sua volta intervenuto sull'art. 1 comma 4 D.Lgs 8/2016, il quale oggi cosi statuisce: "La disposizione del comma 1 (che esclude la penale rilevanza per le violazioni per cui è prevista la sola pena pecuniaria) non si applica ai reati di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonchè ai reati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, quando l'ammontare dei diritti di confine dovuto è superiore ad euro diecimila "». In sostanza, il recente intervento legislativo ha abbassato notevolmente la soglia di penale rilevanza in tema di contrabbando, sicché a tutte le violazioni contemplate dal d.P.R. 43/73 è attribuita la natura di delitto allorquando l'ammontare dei diritti di confine evasi sia superiore ad euro 10.000,00, e ciò 8 indipendentemente dalla sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 295, commi 2 e 3, T.U.L.D o di cui all'art. 291-ter, comma 2, T.U.L.D. Il G.i.p. aveva tuttavia escluso l'applicabilità alla vicenda in esame della normativa introdotta con il d.lgs 75/2020, ritenendo di non poter fare applicazione retroattiva della novella legislativa più sfavorevole. Tale soluzione non è condivisibile, attesa la natura di reato permanente che la Corte di Cassazione attribuisce all'evasione dei diritti di confine [cfr. Sez. 3, n. 19233 del 20/02/2019, Piccolo, Rv. 275792:"In materia di reati finanziari e tributari, il delitto di mancato pagamento dell'IVA all'importazione, previsto dall'art. 70 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ha natura di reato permanente, in quanto le merci che vengono indebitamente sottratte al pagamento dell'imposta al momento dell'importazione mantengono il loro stato di illegittimità anche dopo l'abusiva introduzione nello Stato ed in ogni susseguente atto di vendita o di trasporto della merce medesima fino al momento dell'adempimento dell'obbligazione tributaria. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto immune da censure il provvedimento con cui il tribunale del riesame, superando l'eccezione di intervenuta prescrizione del reato, aveva confermato il decreto di sequestro di un velivolo importato in via definitiva omettendo il versamento fiscale dovuto)"]. La prospettata violazione del principio del divieto di reformatio in peius non è fondata. Il Tribunale del riesame, secondo orientamento maggioritario di questa Corte, può addivenire ad una diversa qualificazione giuridica del fatto [cfr. Sez. 2 , n. 9948 del 23/01/2020, P., Rv. 279211:"In tema di misure cautelari personali, il giudice, sia in sede di applicazione della misura che in sede di riesame o di appello, può modificare la qualificazione giuridica attribuita dal pubblico ministero al fatto, fermo restando che l'eventuale modifica non produce effetti oltre il procedimento incidentale. (In motivazione la Corte ha escluso che ricorra alcuna violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., del contraddittorio e del diritto di difesa quando siano assicurate la tempestiva conoscenza e la completa valutazione del materiale sottoposto al giudice della cautela e degli ulteriori elementi prodotti con l'impugnazione o nel corso dell'udienza, attesa, altresì, la possibilità di contestare in sede di legittimità la diversa qualificazione giuridica operata)"; Sez. 2, n. 7315 del 10/01/2019, Silvani, Rv. 276093 - 01:"In sede di riesame, il tribunale può confermare il provvedimento di sequestro anche sulla base di una diversa qualificazione giuridica del fatto in relazione al quale è stato ravvisato il "fumus commissi delicti", ma non può porre a fondamento della propria decisione un fatto diverso. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato l'ordinanza del tribunale del riesame che, nel confermare il decreto di sequestro probatorio per il reato di riciclaggio, riteneva, quale reato presupposto, 9 l'esistenza di una associazione a delinquere, anziché il reato di contrabbando contestato dal pubblico ministeron. Ciò è quanto è accaduto nel presente caso, avendo il Tribunale diversamente qualificato il fatto in ragione dell'applicabilità alla fattispecie concreta del d.lgs. 75/2020. Nessuna modifica dell'imputazione risulta, dunque, essere stata operata nell'ordinanza impugnata, che ha, invece, fatto riferimento all'addebito nella specie contestato, ovvero appunto all'evasione dell'IVA. Va chiarito che la funzione di controllo attribuita al giudice del riesame trova un limite nella correlazione con i fatti posti a fondamento della misura cautelare, che non possono essere sostituiti o integrati da ipotesi accusatorie autonomamente formulate dal Tribunale, in base a dati di fatto del tutto diversi, spettando tale potere di impulso esclusivamente al pubblico ministero (tra le altre, Sez. 2, n. 47443 del 17/10/2014, Crugliano, Rv. 260829). Nella specie, invece, come appena detto, il fatto materiale preso in considerazione dall'ordinanza impugnata risulta essere il medesimo di quello che forma oggetto di addebito (ossia l'evasione dell'IVA all'importazione per il velivolo di cui si tratta). Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso proposto da ST HO la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). I ricorsi proposti da TA IO e TA NU LO devono essere rigettati con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso proposto da ST HO che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta i ricorsi di TA IO e TA NU LO che condanna al pagamento delle spese processuali. In Roma, così deciso il 16 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette/sentite le conclusioni del PG PASQUALE SERRAO D'AQUINO udito il difensore E presente l'avvocato BERTACCHI CARLO del foro di BOLZANO in difesa di OS TH, che si riporta alla memoria depositata precedentemente in cancelleria, specificando di avere inviato unitamente alla memoria anche richiesta di trattazione orale senza alcun riscontro da parte della cancelleria. Penale Sent. Sez. 4 Num. 2333 Anno 2023 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 16/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 13 aprile 2022, il Tribunale del riesame di Asti, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione Sez. Terza (sant. n. 4978/2022) su ricorso promosso dal P.M., ha confermato il decreto del 7 maggio 2021, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria, ai sensi dell'art. 301, comma 1, d.P.R. n. 43 del 23/1/1973 (T.U.L.D.), di taluni aeromobili di proprietà di ST HO, TA IO, TA NU LO, odierni ricorrenti. Si ipotizzava nelle contestazioni elevate a carico degli indagati il delitto di contrabbando di cui al combinato disposto degli artt. 216, 282, 292 e 295 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (T.U.L.D.), previsto e punito dagli artt. 216, 250,1 82 e 195 T.U.L.D., perché, agendo in concorso con AL IC e CE CA GI, quali referenti della "Diamond AERO s.r.l.", i quali si occupavano di organizzare e gestire le pratiche funzionali al conferimento in trust degli aeromobili, sottraevano i velivoli indicati nella imputazione provvisoria al pagamento dei diritti di confine (Iva all'importazione) dovuti nella misura maggiore di euro 49.993,03. Avverso la citata ordinanza del Tribunale del riesame, tramite i rispettivi difensori, hanno proposto ricorso per Cassazione gli indagati, articolando i seguenti motivi di doglianza. ER ST HO I) Inosservanza o erronea applicazione del combinato disposto degli artt.324 e 309, comma 9, cod. proc. pen. (come novellato con legge 16/4/2015, n.47); motivazione meramente apparente sul punto. La legge n. 47/2015, rammenta la difesa, ha apportato significative modifiche in tema di requisiti dell'ordinanza applicativa di una misura cautelare. Nel caso che occupa assume rilievo l'art. 11 della citata legge, il quale è intervenuto sul nono comma dell'art.309 cod. proc. pen., ridisegnando i poteri decisori attribuiti al tribunale del riesame nell'ipotesi di carenza motivazionale. E' stato infatti aggiunto il periodo conclusivo che prevede che il tribunale debba annullare il provvedimento impugnato ove la motivazione manchi o non contenga un'autonoma valutazione delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa. La nuova disposizione costituisce una deroga al generale principio, anch'esso contenuto nel nono comma dell'art.309, riguardante la possibilità di confermare il provvedimento impugnato per ragioni diverse da quelle indicate nella sua motivazione. Si ritiene pertanto che il potere integrativo sia precluso in caso di motivazione mancante. Trova oggi esplicita conferma nel codice l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui il tribunale del riesame debba annullare il provvedimento cautelare in ipotesi di motivazione mancante (in senso grafico) ed anche in caso di motivazione apparente. Nel caso che occupa la difesa aveva lamentato il vizio di motivazione dell'impugnato decreto del G.i.p. del Tribunale di Asti per difetto assoluto dì "autonoma valutazione" in relazione all'integrazione della soglia di rilevanza penale del fatto. Essendosi formato sul punto il giudicato cautelare per omessa impugnazione del decreto di sequestro da parte della Procura procedente, la rilevanza penale delle condotte contestate all'indagato nell'incolpazione provvisoria è subordinata alla ricorrenza dell'aggravante di cui all'art.295, comma 4, T.U.L.D., che riguarda l'evasione di diritti di confine per un ammontare superiore a C 49.993,00 (decreto di sequestro, foglio n.31). Ebbene, nel provvedimento di sequestro si ritiene integrata la soglia di rilevanza penale del fatto con la seguente motivazione: "si è proceduto ad attribuire un valore agli elicotteri e agli aerei individuati, del relativo dazio doganale e dell'IVA evasa all'importazione come riportato, secondo uno schema tabellare già richiamato nelle preliminari incolpazioni". Non si chiarisce come si sia pervenuti alla stima del valore dell'aeromobile modello Maule M-7-420AC, Serial Number 29004C, anno di costruzione 2002. Sebbene, infatti, in altra parte della motivazione del provvedimento gravato si faccia menzione di alcuni documenti rinvenuti all'interno degli uffici della "DIAMOND AERO S.r.l.", riguardanti aeromobili con targa di immatricolazione "N", non vengono ivi indicati i velivoli in questione. Non è chiaro nel provvedimento di sequestro chi abbia attribuito il valore di C 256.120,00 all'aeromobile Maule M-7-420AC, Serial Number 29004C, anno di costruzione 2002, con quale modalità e sulla base di quale documentazione si sia arrivati a questa stima. Risulterebbe evidente la mera apparenza della motivazione del decreto di sequestro sul punto, in violazione della regola di cui all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. ultimo periodo. Alle censure difensive il provvedimento oggetto del presente gravame risponde con una lapidaria, inadeguata motivazione ("Nel percorso motivazionale del provvedimento impugnato, il G.i.p., partendo dai dati forniti dal P.M. nella propria richiesta e dalla Guardia di Finanza, ha rielaborato criticamente i fatti indicati nelle imputazioni provvisorie in relazione alle varie posizioni soggettive"). 3 II) Motivazione contraddittoria ed irragionevole. Omesso esame di punti decisivi per l'accertamento del fatto sul quale è stata fondata l'emissione del decreto di sequestro preventivo. Nella sentenza della Sezione Terza della Corte di Cassazione, che ha disposto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza di accoglimento del riesame originariamente proposto dalle difese degli indagati, il giudice del rinvio è stato espressamente invitato ad uniformarsi ai principi di diritto ivi enunciati, in base ai quali l'imposta sul valore aggiunto all'importazione è dovuta nel paese della Comunità europea di "destinazione finale" del bene, dove lo stesso "è stato consumato" (pag.26 della sentenza di annullamento con rinvio). Il paese di "destinazione finale" dell'aeromobile in discussione, dal 2012 ad oggi, è stato individuato nell'Italia dal G.i.p. e dalla Suprema Corte. ERtanto, il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto doveva essere effettuato nel nostro paese. Tale adempimento è stato effettivamente assolto. Il velivolo, compravenduto in data 18/5/2012 dalla società americana MCCREERY AVIATION alla società "Aeroporto G. Caproni S.p.A.", con sede in Trento, è stato immesso in libera pratica comunitaria in Italia in data 27/6/2012, realizzandosi l'importazione definitiva di cui all'art.67, comma 1, lett. a) del d.P.R. 633/1972 (doc.2, allegato al riesame, bolla doganale) ed assolvendo nel nostro paese i diritti di confine dovuti (doc.3, allegato al riesame, fattura STM Servizi Trasporto Marittimo Srl;
doc. 4, allegato al riesame, fattura MA Worldwide Logistics). Non si comprende come possa il Tribunale del riesame affermare che "non risulta essere stata fornita prova dell'assolvimento dell'IVA all'importazione decorsi i 6 mesi dall'immissione in consumo nel nostro Paese. Dalla semplice lettura dei documenti 2 e 3 allegati al riesame (bolla doganale e fattura STM) si evince l'assolvimento immediato dell'IVA all'importazione sul velivolo in questione all'atto della sua immissione al consumo in Italia. Evidentemente il Tribunale del riesame leggendo sulla fattura "diritti doganali" ha ritenuto trattarsi di altro rispetto all'IVA, ma sarebbe bastato esaminare la bolla doganale (doc.2) per avvedersi che detti "diritti doganali" comprendono l'IVA all'importazione (al tasso del 21 %). Neppure può sostenersi, quanto alla posizione in esame, che sia intervenuta "esportazione" dell'aeromobile verso paese extra-comunitario in conseguenza della cancellazione dal registro degli aeromobili tenuto dall'ENAC ex art.760 cod.nav., con conseguente necessità di sottoporre nuovamente lo stesso ad "importazione" per superamento del termine semestrale ex art.217 Reg. D.E. 2446/2015; invero, secondo quanto affermato dallo stesso Pubblico Ministero e dal G.i.p. detto velivolo è sempre rimasto in Italia. 4 ER TA IO e TA NU LO I) Inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 321, 332-bis, 597, comma 3, cod. proc. pen.; mancato rispetto del giudicato parziale cautelare e del divieto di reformatio in peius. Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 627 c.p.p.; mancato rispetto dei poteri attribuiti al giudice di rinvio. Il presente ricorso, osserva la difesa, prende le mosse da una vicenda cautelare alquanto complessa, iniziata da lungo tempo nell'ambito di un'indagine "per il delitto di contrabbando di cui al combinato disposto degli artt. 216, 282, 292 e 295 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43" in relazione alla sottrazione di taluni velivoli al pagamento dei diritti di confine (Iva all'importazione) dovuti nella misura maggiore di euro 49.993,03". La Procura di Asti aveva chiesto il sequestro preventivo di vari aeromobili per i quali si assumeva evasa VIVA all'importazione per un importo superiore alla soglia di C 49.993,03 (prevista dall'art. 295 T.U.L.D.), nonché per quelli per cui l'imposta aveva ammontare inferiore, ma aventi comunque - secondo la tesi della Procura - rilevanza penale alla luce della circostanza aggravante della presenza di un'associazione di tre o più persone. Sulla scorta di tale richiesta, il G.i.p. di Asti disponeva il sequestro dei soli aeromobili per cui VIVA asseritamente evasa era di importo superiore a C 49.993.03, rigettando l'ulteriore richiesta del P.M. Il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. in data 7/5/2021 non veniva impugnato dal P.M. Avverso tale provvedimento veniva invece proposto riesame dalle difese di numerosi indagati e/o proprietari, che ottenevano dal Tribunale di Asti la revoca del sequestro preventivo. L'ordinanza era impugnata con ricorso per Cassazione dalla Procura. In detto ricorso la Procura avanzava istanza di annullamento dell'ordinanza del riesame di Asti sulla scorta di considerazioni volte a ribadire la sussistenza del fumus del reato di contrabbando solo in relazione alla sottrazione dei velivoli al pagamento dell'IVA all'importazione dovuta "nella misura maggiore di euro 49.993,03". Con sentenza n. 4978/22 la Terza Sezione della Corte di Cassazione accoglieva il ricorso proposto e, per l'effetto, annullava l'ordinanza del Tribunale di Asti rinviando le parti innanzi a quest'ultimo per un nuovo esame della vicenda cautelare, ove si sarebbe dovuto tenere conto dei principi espressi "in ordine alla configurabilità del fumus del reato ipotizzato". Il reato ipotizzato era quello prospettato ab origine dal P.M. e avallato dal G.i.p., riguardante il mancato pagamento dell'imposta per un valore superiore a euro 49.993,03. 5 Con riferimento alla posizione del coindagato EM EA, la Corte di Cassazione Sez. Terza, con sent. n. 4628/22 (diversa da quella che ha disposto l'annullamento nei confronti degli attuali ricorrenti), ha ritenuto l'insussistenza del fumus commissi delicti, non essendo stata superata la soglia di punibilità. Sulla base di tale pronuncia si eccepiva innanzi al Tribunale del riesame l'illegittimità del provvedimento di sequestro del velivolo, trattandosi di bene per cui VIVA asseritamente evasa era d'importo inferiore alla soglia di punibilità. Con memoria difensiva a supporto si dimostrava come l'imposta evasa fosse inferiore alla soglia di punibilità, avendo il velivolo dei TA un valore diverso da quello che era stato determinato dal P.M. Il Tribunale manteneva fermo il sequestro, sostenendo come il valore soglia della punibilità fosse da individuarsi in 10.000 euro, applicando al caso in esame la novella legislativa di cui al d.lgs. 75/2020. Così facendo ha applicato il sequestro al di fuori del perimetro tracciato dalla domanda cautelare, in quanto la notitia criminis, riversata nella imputazione, riguarda il contrabbando dei velivoli per cui l'imposta non versata risulta superiore ad euro 49.993,03. Il G.i.p. nell'ordinanza genetica aveva ritenuto di rigettare la richiesta del P.M., che aveva individuato gli estremi del reato in contestazione anche per importazioni per le quali era ipotizzata una evasione IVA inferiore alla soglia di euro 49.993,03. Su questo punto, non essendo stato proposto appello ai sensi dell'art. 322- bis cod. proc. pen. si è formata una preclusione endoprocessuale. Sin dal primo riesame la eventuale decisione del Tribunale di estendere il sequestro anche ai veivoli per i quali era intervenuta evasione IVA inferiore alla soglia di euro 49.993,03 si sarebbe tradotta in una violazione del divieto di reformatio in peius. La difesa aveva dimostrato, tenuto conto del cambio USD/EU vigente all'epoca, che l'imposta evasa era, alla data d'ingresso presso la dogana danese (20/5/08), pari ad euro 49.646,7995, avendo il velivolo a quella data un valore inferiore a quello stimato dalla P.G. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto dei ricorsi. I difensori dei ricorrenti hanno depositato memorie difensive, in cui, riportandosi ai motivi di ricorso, insistono nel richiedere l'annullamento del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 6 1. Il ricorso di ST HO deve essere dichiarato inammissibile, in quanto i motivi dedotti sono reiterativi di doglianze adeguatamente valutate e disattese dal Tribunale con congrua motivazione. Con riferimento al primo motivo di ricorso non si individua il vizio della carenza motivazionale lamentato dalla difesa. Occorre premettere che in tema di sequestri probatori e preventivi, il ricorso per Cassazione è ammesso solo per violazione di legge. In tale nozione si devono ricomprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr. Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656 - 01). Ebbene, il Tribunale nella ordinanza impugnata ha offerto una puntuale risposta alla censura elevata dalla difesa, ponendo in evidenza come la stima del velivolo in questione (Maule M-7-420AC, Serial Number 29004C, anno di costruzione 2002) sia stata ricavata dalle schede allegate all'annotazione della G. di F. del 24/9/2020, dove sono riportati i valori dei velivoli, coincidenti con quelli dichiarati all'atto del conferimento in trust e successivo ingresso alla dogana. Del pari inammissibile è il secondo motivo di ricorso;
già la terza sezione della Corte di cassazione nella disamina del caso ha osservato:«Tanto premesso, nel caso di specie è pacifico, in quanto incontestato, che tutti i velivoli oggetto della presente vicenda giudiziaria sono immatricolati nel registro aeronautico americano (taluni sin dall'origine, altri, invece, inizialmente immatricolati all'interno dell'UE hanno acquisito la targa americana solo in un secondo momento). Ciò posto, erra il giudice del riesame laddove ritiene gli aeromobili in questione "merce nazionale" per essere stati essi importati all'interno dell'UE con assolvimento dei relativi dazi doganali. Come si è avuto modo di evidenziare, infatti, ai sensi della normativa ricavabile dal T.U.L.D., da leggersi congiuntamente a quella di cui al Codice della navigazione, l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale costituisce un momento essenziale della procedura di nazionalizzazione dei velivoli oggetto di importazione. Ne consegue che, indipendentemente dagli adempimenti doganali assolti al momento della loro importazione, gli aeromobili riconducibili agli odierni indagati, avendo acquisito (o mantenuto) la targa di immatricolazione americana, hanno perso (o, a seconda dei casi, mai conseguito) la qualifica di "beni nazionali". È infatti da ritenersi errata l'affermazione dei giudici del riesame secondo cui quello dell'immatricolazione è un profilo da tenere distinto da quello dell'assolvimento 7 degli obblighi impositivi. Attraverso l'esame della normativa di riferimento, infatti, si è avuto modo di sottolineare che l'immatricolazione è un adempimento che non solo incide direttamente sulla nazionalità del velivolo, ma anche costituisce indice della sua immissione al consumo, presupposto, ex art. 36 TULD, dell'obbligazione tributaria che grava sulle merci soggette ai diritti di confine». ERtanto, non rileva ai fini della esclusione della ricorrenza della ipotizzata evasione IVA che al momento dell'importazione siano stati pagati i dazi doganali: il velivolo immatricolato in America e presente in Italia dall'anno 2012, mai immatricolato in Italia, deve essere considerato merce estera presente nello spazio doganale del territorio italiano, soggetto, in quanto tale, al pagamento dell'IVA. I ricorsi di TA IO e TA NU LO sono da rigettare. La difesa sostiene che il Tribunale del riesame abbia esorbitato dai suoi poteri, incorrendo in una reformatio in peius. L'assunto deve essere respinto. La motivazione offerta dal Tribunale è del tutto corretta giuridicamente;
invero, il reato per cui si procede ha natura permanente. Sul punto il Tribunale ha condivisibilmente argomentato:«Passando alle censure specifiche mosse dall'avv. Cibotto in relazione al velivolo di proprietà dei fratelli TA, deve essere altresì superata in questa sede la doglianza relativa al momento temporale di riferimento per il cambio USD/UE (necessario al fine di calcolare l'ammontare dell'Iva all'importazione). Anche a voler condividere l'argomento difensivo, in omaggio al quale, se il tasso di cambio applicato dalla Guardia di Finanza fosse stato quello dell'ingresso in dogana (del 20.5.2008), l'Iva da scontare in base all'aliquota del 20% -in allora vigente- sarebbe stata pari ad euro 49.646,7995 e dunque sotto soglia, giova osservare quanto segue. Come già evidenziato dal G.i.p. nel decreto di sequestro preventivo, la disciplina del contrabbando è stata significativamente modificata dal D.Lgs 75/2020, a sua volta intervenuto sull'art. 1 comma 4 D.Lgs 8/2016, il quale oggi cosi statuisce: "La disposizione del comma 1 (che esclude la penale rilevanza per le violazioni per cui è prevista la sola pena pecuniaria) non si applica ai reati di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonchè ai reati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, quando l'ammontare dei diritti di confine dovuto è superiore ad euro diecimila "». In sostanza, il recente intervento legislativo ha abbassato notevolmente la soglia di penale rilevanza in tema di contrabbando, sicché a tutte le violazioni contemplate dal d.P.R. 43/73 è attribuita la natura di delitto allorquando l'ammontare dei diritti di confine evasi sia superiore ad euro 10.000,00, e ciò 8 indipendentemente dalla sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 295, commi 2 e 3, T.U.L.D o di cui all'art. 291-ter, comma 2, T.U.L.D. Il G.i.p. aveva tuttavia escluso l'applicabilità alla vicenda in esame della normativa introdotta con il d.lgs 75/2020, ritenendo di non poter fare applicazione retroattiva della novella legislativa più sfavorevole. Tale soluzione non è condivisibile, attesa la natura di reato permanente che la Corte di Cassazione attribuisce all'evasione dei diritti di confine [cfr. Sez. 3, n. 19233 del 20/02/2019, Piccolo, Rv. 275792:"In materia di reati finanziari e tributari, il delitto di mancato pagamento dell'IVA all'importazione, previsto dall'art. 70 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ha natura di reato permanente, in quanto le merci che vengono indebitamente sottratte al pagamento dell'imposta al momento dell'importazione mantengono il loro stato di illegittimità anche dopo l'abusiva introduzione nello Stato ed in ogni susseguente atto di vendita o di trasporto della merce medesima fino al momento dell'adempimento dell'obbligazione tributaria. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto immune da censure il provvedimento con cui il tribunale del riesame, superando l'eccezione di intervenuta prescrizione del reato, aveva confermato il decreto di sequestro di un velivolo importato in via definitiva omettendo il versamento fiscale dovuto)"]. La prospettata violazione del principio del divieto di reformatio in peius non è fondata. Il Tribunale del riesame, secondo orientamento maggioritario di questa Corte, può addivenire ad una diversa qualificazione giuridica del fatto [cfr. Sez. 2 , n. 9948 del 23/01/2020, P., Rv. 279211:"In tema di misure cautelari personali, il giudice, sia in sede di applicazione della misura che in sede di riesame o di appello, può modificare la qualificazione giuridica attribuita dal pubblico ministero al fatto, fermo restando che l'eventuale modifica non produce effetti oltre il procedimento incidentale. (In motivazione la Corte ha escluso che ricorra alcuna violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., del contraddittorio e del diritto di difesa quando siano assicurate la tempestiva conoscenza e la completa valutazione del materiale sottoposto al giudice della cautela e degli ulteriori elementi prodotti con l'impugnazione o nel corso dell'udienza, attesa, altresì, la possibilità di contestare in sede di legittimità la diversa qualificazione giuridica operata)"; Sez. 2, n. 7315 del 10/01/2019, Silvani, Rv. 276093 - 01:"In sede di riesame, il tribunale può confermare il provvedimento di sequestro anche sulla base di una diversa qualificazione giuridica del fatto in relazione al quale è stato ravvisato il "fumus commissi delicti", ma non può porre a fondamento della propria decisione un fatto diverso. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato l'ordinanza del tribunale del riesame che, nel confermare il decreto di sequestro probatorio per il reato di riciclaggio, riteneva, quale reato presupposto, 9 l'esistenza di una associazione a delinquere, anziché il reato di contrabbando contestato dal pubblico ministeron. Ciò è quanto è accaduto nel presente caso, avendo il Tribunale diversamente qualificato il fatto in ragione dell'applicabilità alla fattispecie concreta del d.lgs. 75/2020. Nessuna modifica dell'imputazione risulta, dunque, essere stata operata nell'ordinanza impugnata, che ha, invece, fatto riferimento all'addebito nella specie contestato, ovvero appunto all'evasione dell'IVA. Va chiarito che la funzione di controllo attribuita al giudice del riesame trova un limite nella correlazione con i fatti posti a fondamento della misura cautelare, che non possono essere sostituiti o integrati da ipotesi accusatorie autonomamente formulate dal Tribunale, in base a dati di fatto del tutto diversi, spettando tale potere di impulso esclusivamente al pubblico ministero (tra le altre, Sez. 2, n. 47443 del 17/10/2014, Crugliano, Rv. 260829). Nella specie, invece, come appena detto, il fatto materiale preso in considerazione dall'ordinanza impugnata risulta essere il medesimo di quello che forma oggetto di addebito (ossia l'evasione dell'IVA all'importazione per il velivolo di cui si tratta). Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso proposto da ST HO la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). I ricorsi proposti da TA IO e TA NU LO devono essere rigettati con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso proposto da ST HO che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta i ricorsi di TA IO e TA NU LO che condanna al pagamento delle spese processuali. In Roma, così deciso il 16 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente